Sentenza del 16/04/2015 n. 228 - Corte di Giustizia CEE
Appalti pubblici -Offerta che rispetta i requisiti del bando di gara - Forniture - Specifiche tecniche -Principi di parità di trattamento e di non discriminazione - Obbligo di trasparenza - 228Prodotto recante un marchio commerciale - Valutazione dell'equivalenza del prodotto proposto da un offerente - Cessata fabbricazione del prodotto di riferimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La gara riguardava la fornitura di sistemi e materiali informatici. Il bando richiedeva un processore "Intel Core i5 3,2 GHz o equivalente". EFS aveva offerto un processore XX Quad Core A8-5600k, con sei core e frequenza superiore, che risultava più performante rispetto al modello Intel Core i5-650 assunto dall'amministrazione come riferimento. L'offerta è stata tuttavia esclusa perché il modello Intel indicato nel bando non era più prodotto e l'amministrazione ha ritenuto necessario confrontare il prodotto offerto con un modello Intel di terza generazione, più recente e con prestazioni superiori. EFS ha contestato l'esclusione, sostenendo che il prodotto offerto era equivalente o superiore rispetto al modello effettivamente indicato nella documentazione di gara.
La decisione
La Corte ha chiarito che la direttiva 2004/18/CE non si applicava direttamente, poiché il valore dell'appalto, circa 58.600 euro, era inferiore alla soglia di 200.000 euro. Tuttavia, qualora l'appalto presenti un interesse transfrontaliero certo, devono essere rispettati i principi del Trattato FUE di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. L'amministrazione aggiudicatrice non può modificare, dopo la pubblicazione del bando, la specifica tecnica o il prodotto di riferimento, né respingere un'offerta conforme sulla base di requisiti o motivi non previsti nel bando. La cessazione della produzione del prodotto di riferimento non giustifica la sostituzione del parametro originario con un modello diverso e più recente. La verifica concreta dell'interesse transfrontaliero certo e l'applicazione della decisione al caso spettavano al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 23, paragrafo 8, direttiva 2004/18/CE
A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo [...] Tale menzione o riferimento [...] sono accompagnati dall'espressione "o equivalente".
La disposizione impone, negli appalti soggetti alla direttiva, che il riferimento a un marchio sia eccezionale e accompagnato dalla possibilità di offrire un prodotto equivalente. La Corte ha precisato che essa non era direttamente applicabile perché l'appalto era sotto soglia.
Articolo 7, lettera b), direttiva 2004/18/CE
La direttiva si applica agli appalti pubblici di forniture il cui valore stimato è pari o superiore a EUR 200 000.
La soglia economica determina l'applicabilità delle procedure specifiche della direttiva. Nel caso concreto, il valore dell'appalto era inferiore alla soglia.
Articolo 2, direttiva 2004/18/CE
Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza.
I principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza impediscono all'amministrazione di applicare, durante la gara, condizioni diverse o ulteriori rispetto a quelle pubblicate.
Principi fondamentali del Trattato FUE e obbligo di trasparenza
Anche per gli appalti sotto soglia, quando esiste un interesse transfrontaliero certo, l'amministrazione deve rispettare i principi europei fondamentali e non può respingere un'offerta conforme al bando per motivi sopravvenuti o non previamente comunicati.
Massime di principio
- L'amministrazione aggiudicatrice deve valutare le offerte sulla base dei requisiti e dei criteri indicati nel bando, senza introdurre successivamente parametri nuovi o più restrittivi.
- Se il bando indica un prodotto mediante marchio, il riferimento deve essere interpretato secondo le caratteristiche oggettive del prodotto specificamente indicato e deve normalmente consentire la presentazione di un prodotto equivalente.
- La cessazione della fabbricazione o la sostituzione commerciale del prodotto di riferimento non consente, dopo la pubblicazione del bando, di sostituirlo unilateralmente con un modello diverso, anche se più recente o più performante.
- L'equivalenza deve essere valutata rispetto alle caratteristiche richieste e al prodotto individuato nella documentazione di gara, non rispetto a un prodotto successivo scelto discrezionalmente dall'amministrazione.
- Negli appalti sotto soglia, i principi europei di parità, non discriminazione e trasparenza possono comunque applicarsi se la procedura presenta un interesse transfrontaliero certo; tale interesse va valutato considerando valore, caratteristiche tecniche, luogo di esecuzione e possibile partecipazione di operatori esteri.
- Quando una modifica della specifica tecnica diventa necessaria prima della scadenza delle offerte, l'amministrazione dovrebbe procedere in modo trasparente, modificando la documentazione e, se necessario, prorogando i termini, anziché applicare la modifica soltanto in sede di valutazione.
Testo integrale
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