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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35890/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (medico)

La controversia

Un medico convenzionato con il servizio di pediatria di libera scelta in ambito territoriale comprendente comuni disagiati ha chiesto la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento di una indennità annua prevista dall'art. 44, n. 2, dell'Accordo Integrativo Regionale Abruzzo del maggio 2006, sostenendo di non averla percepita, pur avendo ricevuto l'indennità di cui al n. 3 del medesimo articolo. Il tribunale aveva rigettato la domanda per la parte relativa al pagamento integrale e dichiarato cessata la materia del contendere per il resto; la corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione del medico. In cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto: (1) violazione delle norme processuali e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse fondato la decisione su documenti depositati tardivamente, ossia il fascicolo di parte di primo grado e documenti ex art. 76 disp. att. c.p.c., prodotti solo dopo la contestazione della loro assenza; (2) violazione di norme statali in materia di contenimento della spesa sanitaria e coordinamento finanziario, assumendo che gli atti regionali o aziendali fossero vincolanti e idonei a incidere su rapporti convenzionali preesistenti. Il secondo motivo non è stato esaminato perché la ricorrente vi ha rinunciato in memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che il deposito in appello del fascicolo di parte e dei documenti già prodotti in primo grado non integrasse introduzione di nuove prove, se i documenti erano stati ritualmente acquisiti nel giudizio di primo grado; ha inoltre osservato che la doglianza era carente di specificità, perché la ricorrente non aveva indicato quali documenti fossero stati utilizzati dalla corte d'appello, quale concreto pregiudizio processuale ne derivasse e quali circostanze idonee a fondare la censura fossero state in fatto allegate. Il secondo motivo non è stato scrutinato per espressa rinuncia. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di dedotta violazione nella valutazione delle prove documentali.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di dedotta violazione nella valutazione delle prove documentali.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata in appello.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata in appello.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ne ha escluso la violazione.

  • art. 76 disp. att. c.p.c.

    Indicato in relazione al deposito della copia dei documenti cartacei non più disponibili nel fascicolo di parte.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per affermare che i documenti già ritualmente prodotti in primo grado non sono nuovi se riproposti in appello.

  • art. 165 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 166 c.p.c. quale disciplina delle preclusioni probatorie in primo grado.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 165 c.p.c. quale disciplina delle preclusioni probatorie in primo grado.

  • art. 169, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per il termine di deposito del fascicolo di parte ritirato dopo la rimessione della causa al collegio.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato per il termine entro cui il fascicolo di parte ritirato deve essere restituito al giudice di primo grado.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale base dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso per cassazione.

  • art. 1, commi 173, 176, 178 e 180, L. 311/2004

    Invocato nel secondo motivo per sostenere la natura cogente degli atti regionali in materia di spesa sanitaria.

  • art. 6 Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005

    Invocato nel secondo motivo in tema di contenimento della spesa sanitaria e coordinamento tra livelli di governo.

  • art. 1, commi 278 e 281, L. 266/2005

    Invocato nel secondo motivo a sostegno dei limiti di spesa sanitaria regionali.

  • art. 1, comma 796, lett. b), L. 296/2006

    Invocato nel secondo motivo a sostegno dei vincoli di finanza pubblica sanitaria.

Massime di principio

  • I documenti ritualmente prodotti in primo grado non diventano "nuovi" per il solo fatto di essere riprodotti o depositati in appello, anche quando il fascicolo di parte sia stato ritirato o non sia stato restituito tempestivamente; il giudice di secondo grado può e deve esaminarli se la parte ne sollecita specificamente il riesame.
  • La tardività del deposito del fascicolo di parte in primo grado incide, al più, sulla decisione del giudice di prime cure, ma non impedisce la produzione in appello dei documenti già ritualmente acquisiti, sempre che restino rispettate le preclusioni probatorie del giudizio di primo grado.
  • Chi deduce in cassazione l'erroneo utilizzo di documenti deve indicare in modo specifico quali documenti siano stati considerati, come essi abbiano inciso sulla decisione e quale concreto pregiudizio processuale ne sia derivato; in mancanza, la censura è inammissibile o comunque priva di decisività.
  • Quando una parte rinuncia espressamente a un motivo di ricorso, la Corte non procede al suo esame.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, la parte ricorrente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti temporali, all'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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