Cassazione Civile, Ordinanza n. 37487/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un precedente giudicato tributario che aveva riconosciuto alla società il diritto al rimborso di una somma di euro 169.372,95, oltre interessi legali, a seguito di un indebito versamento. Poiché l'amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione alla decisione, la società ha promosso giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice tributario. La CTR, in attuazione del giudicato, ha nominato un commissario ad acta per adottare i provvedimenti necessari al rimborso della sorte capitale maggiorata degli interessi legali semplici al saggio annuo pro tempore applicabile. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, da un lato, la violazione dell'art. 70, comma 7, d.lgs. 546/1992 per avere il provvedimento forma di ordinanza anziché di sentenza, e, dall'altro, la violazione dell'art. 44 d.P.R. 602/1973; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 70, comma 10, d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice dell'ottemperanza avrebbe esteso illegittimamente il giudicato riconoscendo interessi legali non espressamente disposti, travalicando i limiti del giudicato e della domanda e applicando un preteso anatocismo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla forma del provvedimento, osservando che il riferimento all'"ordinanza" compariva solo nell'intestazione, mentre nel corpo dell'atto si parlava di sentenza ed esso era sottoscritto dal presidente estensore; ha inoltre chiarito che la nullità per forma erronea ricorre solo in ipotesi diverse, come la decisione monocratica o la sottoscrizione non conforme. Quanto alla doglianza sui limiti dell'ottemperanza e sulla supposta indebita attribuzione degli interessi, la Corte l'ha ritenuta infondata perché il giudicato già riconosceva il diritto della società alla somma capitale maggiorata degli interessi legali dalla data del versamento al saldo; la CTR, nominando il commissario ad acta, si era limitata ad attuare quel comando senza introdurre un contenuto nuovo o eccedente. L'Agenzia è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità; non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato in ragione dell'ammissione dell'amministrazione alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 70, comma 7, d.lgs. 546/1992
Il giudizio di ottemperanza deve essere definito con sentenza; tuttavia la mera erronea intestazione del provvedimento come ordinanza non comporta di per sé nullità se dal contenuto e dalla sottoscrizione risulta la natura decisoria collegiale dell'atto.
Costituisce il titolo del diritto agli interessi sul rimborso delle somme indebitamente versate; il giudice dell'ottemperanza può limitarvisi nell'attuazione del giudicato già formatosi sul relativo diritto.
Il giudice dell'ottemperanza non può pronunciare oltre i limiti del giudicato e della domanda, ma nel caso concreto non li ha superati perché si è limitato a dare esecuzione al comando giudiziale già definitivo.
art. 70, comma 10, d.lgs. 546/1992
Delimita i poteri del giudice dell'ottemperanza, che possono essere esercitati solo per l'attuazione del giudicato senza modificarne il contenuto sostanziale.
La nullità per forma del provvedimento si configura nei casi indicati dalla Corte, non quando l'erronea qualificazione come ordinanza sia confinata all'intestazione dell'atto.
Richiamato per individuare il saggio degli interessi legali semplici da applicare al rimborso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicazione poiché la ricorrente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato solo per il coordinamento con l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 in tema di contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può adottare gli atti necessari ad assicurare l'esecuzione del giudicato, anche nominando un commissario ad acta, purché resti entro il perimetro del comando definitivo senza introdurre statuizioni nuove.
- L'erronea indicazione del provvedimento come ordinanza, quando il contenuto, la struttura e la sottoscrizione ne rivelino la natura di sentenza collegiale, non determina nullità se si tratta di un mero difetto dell'intestazione.
- Il giudice dell'ottemperanza non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se si limita a specificare modalità di attuazione di un diritto già riconosciuto dal giudicato, compresi accessori come gli interessi già compresi nel comando esecutivo.
- La censura che prospetti un superamento dei limiti del giudicato è infondata quando il giudicato di partenza abbia già chiaramente attribuito la sorte capitale e gli accessori secondo una formula che consenta l'esatta esecuzione del diritto riconosciuto.
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