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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30258/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010, emesso a seguito di indagini bancarie nei confronti di un imprenditore individuale, con rideterminazione del reddito d'impresa e recupero di maggiori Irpef, Irap e Iva. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che, essendo il contribuente in contabilità semplificata, non potesse essergli richiesto di giustificare in modo minuzioso le movimentazioni bancarie e che le spiegazioni fornite fossero sufficienti a superare la presunzione di imponibilità. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso l'onere del contribuente di fornire una prova analitica e specifica per ciascuna operazione bancaria e aveva indebitamente ridotto il rigore della prova richiesta nei controlli bancari.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito che l'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 si applica anche ai contribuenti in contabilità semplificata, senza distinzione rispetto a quelli in contabilità ordinaria, e che in tema di accertamenti bancari opera una presunzione legale a favore dell'Erario, non soggetta ai requisiti dell'art. 2729 c.c. sulle presunzioni semplici. Tale presunzione può essere superata solo con prova analitica e specifica riferita a ogni singolo versamento o movimentazione, con obbligo del giudice di merito di verificare rigorosamente le prove offerte. Poiché la sentenza impugnata aveva valorizzato indebitamente il regime di contabilità semplificata per attenuare l'onere probatorio del contribuente, la Corte ha cassato la decisione con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata e per la proposta del relatore

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    prevede presunzioni legali in tema di accertamenti bancari, applicabili anche ai contribuenti in contabilità semplificata, superabili solo con prova analitica e specifica

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato in tema di accertamenti bancari come fonte della presunzione legale operante anche ai fini IVA

  • art. 2697 c.c.

    evocato dal ricorrente in relazione al riparto dell'onere della prova, nel senso che grava sul contribuente dimostrare l'estraneità delle movimentazioni a operazioni imponibili

  • art. 2729 c.c.

    la Corte esclude che la presunzione legale bancaria debba rispettarne i requisiti, trattandosi di presunzione legale e non di presunzione semplice

  • art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    richiamato per affermare la tempestività del ricorso per effetto della sospensione dei termini di impugnazione

  • L. 17 dicembre 2018, n. 136

    legge di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata ai fini della sospensione dei termini

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato in coordinamento con l'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per gli accertamenti bancari in materia IVA

Massime di principio

  • In tema di accertamenti bancari, la presunzione legale prevista dagli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 opera anche nei confronti dei contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata; il regime contabile non attenua l'onere di giustificazione delle movimentazioni.
  • La presunzione bancaria a favore dell'Erario non è una presunzione semplice e non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza dell'art. 2729 c.c.
  • Il contribuente può vincere la presunzione solo mediante prova analitica e specifica per ciascuna movimentazione, idonea a dimostrare che i versamenti o prelevamenti non sono riferibili a operazioni imponibili.
  • Il giudice di merito, quando valuta la prova contraria offerta dal contribuente in materia di accertamenti bancari, deve esaminarla con rigore e dare conto in sentenza delle risultanze relative a ogni singola operazione contestata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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