Cassazione Civile, Ordinanza n. 29510/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario)
La controversia
Una società, cessionaria del credito indennitario spettante al proprietario di un’autovettura danneggiata da grandinata, agiva per ottenere il pagamento del residuo indennizzo dovuto dalla compagnia assicuratrice in base a una polizza per eventi atmosferici. Il giudice di pace aveva accolto la domanda; il Tribunale, in appello dell’assicuratrice, aveva invece negato la pretesa ritenendo operante una clausola contrattuale che prevedeva una franchigia suppletiva del 20% nel caso di riparazione presso carrozzeria non convenzionata, escludendone la natura vessatoria. In cassazione la società ricorrente deduceva: (1) nullità della sentenza perché emessa prima che fosse visibile nel fascicolo telematico la memoria di replica tempestivamente depositata ex art. 190 c.p.c.; (2) violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. e degli artt. 33-36 cod. consumo, per errata esclusione del carattere vessatorio della clausola di franchigia; (3) violazione dell’art. 2058 c.c. e dell’art. 147-bis cod. ass., per avere il giudice di merito qualificato la prestazione assicurativa come obbligo di risarcimento in forma specifica anziché come obbligazione alternativa; (4) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla specifica sottoscrizione della clausola, ove ritenuta vessatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo nullo il provvedimento impugnato perché deliberato e depositato quando la memoria di replica tempestivamente depositata dalla parte ricorrente non era ancora divenuta visibile al giudice nel sistema telematico. La Corte ha affermato che il diritto di difesa e il contraddittorio non sono rispettati solo con il deposito tempestivo dell’atto, ma richiedono anche il suo effettivo ingresso nella sfera di conoscibilità del giudice prima della decisione. Tale vizio processuale ha determinato l’assorbimento degli altri motivi. La sentenza del Tribunale è stata quindi cassata con rinvio allo stesso Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
È richiamato come presidio del diritto di difesa, violato quando la decisione interviene prima che la memoria di replica sia conoscibile dal giudice.
art. 111 Cost.
È richiamato insieme all’art. 24 Cost. a fondamento della garanzia del contraddittorio e del giusto processo.
Il termine per il deposito delle memorie di replica non è sufficiente da solo: occorre che l’atto sia anche visibile al giudice prima della decisione.
art. 16-bis, comma 7, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al deposito telematico degli atti e alla loro visibilità nel fascicolo.
art. 13, comma 7, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44
Richiamato nel motivo di ricorso quale disciplina tecnica del deposito telematico e della sua ricezione/visibilità.
Invocato per sostenere la natura vessatoria della clausola di franchigia imposta in condizioni generali o predisposte unilateralmente.
Invocato insieme all’art. 1341 c.c. per contestare l’efficacia della clausola di franchigia non specificamente approvata.
artt. 33, 34, 35 e 36 cod. consumo
Richiamati per sostenere che la clausola di franchigia integrasse una clausola abusiva/vessatoria nel rapporto assicurativo.
Invocato nel motivo sulla qualificazione della prestazione assicurativa come risarcimento in forma specifica.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la ricostruzione della prestazione assicurativa come obbligo di risarcimento in forma specifica.
Richiamato nel ricorso per sostenere la tesi dell’obbligazione alternativa tra prestazione pecuniaria e risarcimento in forma specifica.
Massime di principio
- Nel processo civile telematico, il rispetto del termine per il deposito delle memorie conclusionali non basta se l’atto non è ancora visibile al giudice al momento della decisione: in tale ipotesi si verifica una lesione del diritto di difesa e del contraddittorio idonea a determinare la nullità della sentenza.
- La violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, quando incide sullo svolgimento del processo in una sua fase essenziale, comporta nullità della sentenza senza necessità di allegare o provare un pregiudizio ulteriore e specifico.
- Quando un vizio processuale attiene alla mancata conoscibilità da parte del giudice di una memoria tempestivamente depositata, tale situazione è equiparata, quanto agli effetti invalidanti, alla decisione resa prima della scadenza del termine per il deposito dello scritto difensivo.
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