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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00881/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice che aveva prestato attività alle dipendenze di un Ministero prima con contratti di somministrazione a tempo determinato e poi con contratti a termine prorogati, deducendone la nullità per illegittimità della causale e chiedendo la dichiarazione di un rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento del danno. Il giudice di primo grado aveva accertato l'illegittimità dei contratti e riconosciuto un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010; la Corte d'appello aveva confermato. Nel ricorso per cassazione il Ministero ha censurato la decisione deducendo la violazione di varie norme civilistiche, processuali, lavoristiche e della direttiva 1999/70/CE, sostenendo: (i) che le ordinanze adottate per fronteggiare l'emergenza presso gli uffici immigrazione avessero natura sostanzialmente normativa e consentissero la deroga alla disciplina ordinaria sulla somministrazione e sui contratti a termine; (ii) che le ragioni emergenziali e le proroghe fossero comunque giustificate da leggi e atti aventi forza di legge, oltre che da fatti notori; (iii) che la possibilità o probabilità di futura stabilizzazione della lavoratrice avrebbe escluso l'illiceità o comunque inciso sul danno. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate tutte le doglianze, richiamando l'orientamento già consolidato in tema di contratti a termine e somministrazione nel pubblico impiego contrattualizzato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha affermato che gli atti emergenziali richiamati non derogavano automaticamente alla disciplina legale in materia di somministrazione e contratti a termine, poiché per derogare occorre una previsione espressa; in mancanza, resta applicabile la normativa ordinaria che impone l'esplicitazione e la sussistenza delle causali. Ha inoltre ribadito che, nel pubblico impiego contrattualizzato, la successione illegittima di contratti a termine o di somministrazione non comporta la conversione in rapporto a tempo indeterminato, ma determina il diritto del lavoratore al risarcimento del danno secondo il criterio dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010. Quanto alla pretesa sanatoria derivante dalla possibile o probabile stabilizzazione, la Corte ha escluso che una mera chance di futura assunzione stabile elimini o sani la precarizzazione dannosa; solo una reale stabilizzazione, e non una mera probabilità, può avere rilievo, ma nel giudizio di legittimità non è comunque deducibile con nuove eccezioni o fatti sopravvenuti mediante memoria. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per la mancata difesa dell'intimata; è stato escluso anche l'obbligo di contributo unificato aggiuntivo per l'amministrazione statale.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne fonda la decisione, che si basa invece sulla disciplina speciale dei contratti a termine e della somministrazione nel pubblico impiego

  • art. 115, comma 2, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non è il fulcro della ratio decidendi

  • art. 5, legge n. 225 del 1992

    le ordinanze di protezione civile possono derogare a norme di legge solo in modo espresso; in caso di dubbio, si interpreta l'ordinanza come non derogatoria

  • art. 2, comma 6, d.l. n. 225 del 2010

    richiamato dal ricorrente per giustificare gli atti emergenziali; non incide sulla regola per cui la deroga alla disciplina ordinaria deve risultare espressa

  • artt. 20 e 21, d.lgs. n. 276 del 2003

    disciplinano la somministrazione di lavoro; per derogarne non basta il richiamo generico a esigenze emergenziali, occorre una deroga espressa

  • art. 5, d.lgs. n. 368 del 2001

    norma sulla durata/proroga dei contratti a termine; resta applicabile se l'ordinanza emergenziale non deroga espressamente alla disciplina

  • art. 36, d.lgs. n. 165 del 2001

    nel pubblico impiego contrattualizzato esclude la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ma non il risarcimento del danno da illegittima reiterazione

  • Direttiva n. 1999/70/CE

    evocata nel quadro dell'abuso nella successione di contratti a termine; la tutela si realizza con il risarcimento, non con la conversione nel pubblico impiego

  • art. 20, CCNL Ministeri 2002-2005

    richiamato nel ricorso; non è decisivo nella soluzione adottata

  • art. 77 Cost.

    richiamato per chiarire che le deroghe a norme di legge sono consentite, al di fuori delle ipotesi tipiche, solo entro limiti eccezionali e in modo espresso

  • art. 76 Cost.

    richiamato per indicare che anche il decreto delegato è fonte primaria tipica, mentre gli atti emergenziali non possono derogare implicitamente alla legge

  • art. 25, d.lgs. n. 1 del 2018

    richiamato quale disciplina attuale del potere di ordinanza in protezione civile, in continuità con l'art. 5, L. n. 225/1992

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo; la Corte esclude l'applicazione nel caso di amministrazione statale difesa dall'Avvocatura dello Stato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto; non applicato all'amministrazione statale

  • art. 372, comma 1, c.p.c.

    richiamato per limitare nel giudizio di cassazione le produzioni documentali e impedire nuove eccezioni fondate su fatti sopravvenuti

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per l'utilizzo del recente orientamento giurisprudenziale come supporto motivazionale

  • art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010

    è il parametro del danno risarcibile, qualificato come indennità omnicomprensiva e danno presunto con funzione sanzionatoria e comunitaria

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    esclude la trasformazione a tempo indeterminato nel pubblico impiego contrattualizzato, pur lasciando spazio al risarcimento del danno

  • art. 86, comma 9, d.lgs. n. 276 del 2003

    in tema di somministrazione illegittima nel pubblico impiego esclude la conversione, ma non la tutela risarcitoria

  • artt. 1, 4 e 5, d.lgs. n. 368 del 2001

    disciplinano le causali e la durata dei contratti a termine; la loro violazione non è superata dal generico richiamo a ordinanze emergenziali

  • art. 5, comma 5, L. n. 225 del 1992

    sancisce che le deroghe tramite ordinanza emergenziale devono essere espresse

  • art. 25, Codice della Protezione Civile

    norma successiva che conferma il principio della deroga espressa mediante ordinanza

  • art. 2909 c.c.

    non è decisiva nella soluzione, che riguarda soprattutto la validità delle assunzioni e gli effetti risarcitori

  • art. 115 c.p.c.

    non è decisiva nella ratio della decisione

  • art. 372 c.p.c.

    le memorie di legittimità non possono introdurre nuove eccezioni o questioni, neppure su fatti sopravvenuti, salvo i casi consentiti dalla norma

Massime di principio

  • Gli atti emergenziali o di protezione civile possono derogare alla disciplina di legge solo se la deroga risulta in modo espresso; in caso di dubbio, l'atto va interpretato come non derogatorio.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'illegittima successione di contratti a termine o di somministrazione non determina la conversione automatica del rapporto in tempo indeterminato, ma comporta il diritto del lavoratore a un risarcimento del danno parametrato alla disciplina speciale applicabile.
  • La mera possibilità o probabilità di una futura stabilizzazione non sana l'illegittima precarizzazione né esclude il danno; per assumere rilievo occorre una reale stabilizzazione, causalmente collegata alla reiterazione dei rapporti e non riducibile a una semplice chance.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte con le memorie nuove eccezioni o questioni di fatto, neppure se fondate su eventi sopravvenuti, salvo i casi espressamente consentiti dalle norme processuali.
  • La tutela risarcitoria per abuso della reiterazione di rapporti a termine nel pubblico impiego ha funzione presuntiva e sanzionatoria e si commisura a un intervallo minimo-massimo, salva la prova di un maggior danno.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppalto e somministrazioneRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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