Cassazione Civile, Sentenza n. 1032/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda la rettifica della rendita catastale dello stabilimento industriale della Trafilerie Carlo Gnutti S.p.A. (avviso n. BS0098908/2013) con inclusione di numerosi impianti fissi "imbullonati" non indicati nella DOCFA presentata dalla società. L'Agenzia ha elevato la rendita proposta dalla società e, sulla base di tale rendita, il Comune di Chiari ha emesso avvisi di recupero ICI per gli anni 2007, 2010 e 2011. Le questioni proposte in giudizio riguardavano: (i) la carenza motivazionale dell'avviso di rettifica (l'Ufficio avrebbe elencato 61 impianti non presenti nella DOCFA e non avrebbe indicato i criteri e i coefficienti di deprezzamento utilizzati nell'atto), (ii) la possibilità di applicare retroattivamente la nuova rendita catastale alle annualità anteriori e la tempestività degli avvisi comunali, (iii) la pregiudizialità del giudizio sulla rendita rispetto ai giudizi tributari sull'ICI.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso della società relativo al procedimento n. 25624/2017, dichiarando la nullità dell'avviso di accertamento n. BS0098908/2013 emesso dall'Agenzia delle Entrate per carenza di motivazione, poiché l'Ufficio aveva introdotto elementi nuovi rispetto alla DOCFA (numerosi impianti) senza esporre nel provvedimento i criteri di valutazione, i coefficienti di deprezzamento e la metodologia adottata, limitandosi a fornire tali dettagli solo nelle controdeduzioni giudiziali (che non possono integrare ex post la motivazione dell'atto). Per effetto di tale nullità, la Corte ha rigettato il ricorso del Comune di Chiari (procedimento n. 13161/2017) e ha accolto i ricorsi della società avverso gli avvisi comunali n. 471 e 472 del 22 ottobre 2015 (anni 2010 e 2011), annullandoli. La Corte ha inoltre disposto la riunione dei procedimenti per il rapporto di pregiudizialità tra la determinazione della rendita e le pretese fiscali, ha deciso le cause nel merito senza bisogno di ulteriori accertamenti e ha integralmente compensato le spese tra le parti; ha infine richiamato l'applicabilità dell'art.13, co.1‑quater del DPR 115/2002 nei termini indicati dalla sentenza.
Norme richiamate
art. 7, co. 1, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo è requisito strutturale di legittimità; la motivazione deve essere contenuta nell'atto e non può essere integrata ex post in sede processuale. La mancata esposizione dei criteri tecnico‑valutativi rileva come nullità.
art. 1, commi 336 e 337, legge 27 dicembre 2004, n. 311
Rinvio alla decorrenza ed efficacia della rendita catastale accertata dall'Ufficio: la rendita determinata dall'Ufficio può avere effetti anche su annualità anteriori suscettibili di accertamento, ma tale principio non scalfisce l'obbligo di motivazione dell'atto di rettifica.
decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 (regolamento DOCFA), art. 1, co. 1
La procedura DOCFA è caratterizzata da partecipazione del contribuente; il termine di 12 mesi previsto per il riscontro dall'Ufficio è di natura ordinatoria, ma se l'Ufficio cambia i dati di fatto indicati dal contribuente deve motivare adeguatamente la modifica.
art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disposizioni processuali sull'ammissibilità dei motivi d'appello e limiti al mutamento della domanda in sede di gravame; rilevante nel contestare l'introduzione di nuove pretese o elementi non presenti nell'atto impugnato.
Regola la sospensione del giudizio 'dipendente' in presenza di un giudizio pregiudiziale; la Corte ha richiamato il principio di pregiudizialità tra contestazione della rendita catastale e gli atti impositivi fondati su di essa, ritenendo però opportuna la riunione dei procedimenti.
art. 384, co. 2 e co. 4 c.p.c.
Permette alla Corte di cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio quando i fatti sono sufficientemente accertati; utilizzato per decidere i procedimenti collegati nel merito.
art. 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 342
Richiamata nelle questioni relative alla determinazione della base imponibile e alla rendita catastale; la Corte ha comunque deciso che la nullità dell'avviso di rettifica è assorbente rispetto a tali altre doglianze.
art. 13, co. 1‑quater, DPR 14 settembre 1998, n. 115
Ricadute economiche/per responsabilità a carico dell'ente impositore: la Corte ha ritenuto ricorrenti i presupposti per l'applicazione della norma in favore della contribuente, come puntualizzato nella motivazione finale.
Massime di principio
- Se l'Ufficio catastale, in sede di rettifica successiva a DOCFA, introduce o disattende elementi di fatto indicati dal contribuente (es. elenco di impianti), l'avviso di rettifica deve esplicitare nel provvedimento i criteri, la metodologia e i coefficienti utilizzati per la valutazione; la mera elencazione dei beni senza tali criteri è insufficiente e determina nullità.
- Le spiegazioni o prospetti prodotti dall'Amministrazione in sede processuale non possono integrare ex post la motivazione mancante dell'atto impositivo; il contenuto motivazionale deve sussistere nell'atto originario.
- La determinazione della rendita catastale è atto presupposto per le pretese tributarie comunali: quando la rendita posta a base dell'imposizione è annullata, vengono meno anche gli avvisi comunali che si fondavano su quella rendita.
- Fra un giudizio sulla rendita catastale e i giudizi tributari fondati su quella rendita sussiste rapporto di pregiudizialità; è opportuno riunire o sospendere i procedimenti per evitare decisioni incongrue.
- Quando la divergenza tra rendita proposta e rendita attribuita è dovuta esclusivamente a una diversa valutazione tecnica degli stessi elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione può essere meno analitica; tale semplificazione non si applica però quando l'Ufficio modifica i dati di fatto.
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