Cassazione Civile, Sentenza n. 1003/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva accolto l'appello del Comune di Cinisi e dichiarato dovuta la TARSU per l'anno 2009 relativa a un albergo della ricorrente. La ricorrente propone sei motivi di cassazione: 1) invocazione di giudicato/resistenza per pronunce pregresse (art. 2909 c.c. richiamato); 2) illegittimità della delibera di Giunta n. 69/2007 che differenzia la tariffa degli esercizi alberghieri rispetto alle aree e locali ad uso abitativo, in violazione dell'art. 68 d.lgs. 507/1993 e art.16 del Regolamento comunale; 3) mancata considerazione della natura stagionale dell'attività e conseguente riduzione della tariffa (art. 62 d.lgs. 507/1993, art.15 direttiva 2006/12/CE); 4) richiamo all'art. 7, comma 4, legge n.135/2001 per estendere alle strutture alberghiere tariffe agevolate previste per l'industria; 5) violazioni connesse agli obblighi di motivazione e richiesta di disapplicazione della delibera per contrasto con artt. 65, 68, 69 d.lgs. 507/1993 e art. 28 del Regolamento comunale; 6) incompetenza della Giunta comunale a deliberare le tariffe TARSU in base all'art. 32, comma 2, lett. g) della legge n.142/1990 come recepita dalla Regione Sicilia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue doglianze. Motivazioni principali: il giudicato esterno non vincola quando si fonda su errata interpretazione di diritto e i periodi d'imposta sono in linea di principio autonomi; l'art. 68 d.lgs. 507/1993 non prescrive in modo tassativo la coincidenza di tariffe tra abitazioni ed esercizi alberghieri (la dizione "di massima" consente al Comune di differenziare le categorie), perciò la delibera n. 69/2007 è legittima; la richiesta di riduzione per stagionalità grava sulla contribuente che non ha fornito la prova (licenza ecc.) richiesta dall'art. 66 e dalla normativa richiamata; l'art. 7 l.135/2001 non si applica alla determinazione della TARSU (non trattasi di agevolazioni o contributi); la delibera comunale di fissazione delle tariffe è atto a contenuto generale e non è soggetto al rigoroso obbligo di motivazione richiesto per i singoli provvedimenti amministrativi; la competenza a fissare le tariffe nella Regione Sicilia è della Giunta comunale. Non sono state disposte spese in favore della ricorrente per questioni connesse alla costituzione di Riscossione Sicilia; è stata annotata l'eventuale integrazione per contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Norma richiamata dalla ricorrente nel primo motivo; la Corte ha comunque escluso che potesse essere invocata per estendere l'efficacia del giudicato quando tale giudicato si fonda su interpretazione giuridica errata.
art. 324 c.p.c. (richiamato nel testo in tema di giudicato)
Principio sul giudicato: nel processo tributario si applicano le norme del codice di procedura civile; tuttavia l'efficacia esterna del giudicato è limitata nei tributi per l'autonomia dei periodi d'imposta e non si estende alle interpretazioni di diritto errate.
art. 68 d.lgs. n. 507/1993
"...per l'applicazione della TARSU, i Comuni determinano con un apposito Regolamento (lett. a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti..." e "l'articolazione delle categorie... è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione: (...) c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri."
La locuzione "di massima" indica che la classificazione non è tassativa e lascia al Comune margine di discrezionalità tecnica e politica per prevedere distinzioni e sottocategorie (es. distinguere alberghi dalle abitazioni e applicare tariffe diverse).
art. 62 d.lgs. n. 507/1993
Stabilisce le regole di tassabilità per locali e aree; prevede una presunzione iuris tantum di produttività di rifiuti superabile con prova contraria del contribuente; la Corte ha richiamato l'onere probatorio a carico del contribuente.
art. 66 d.lgs. n. 507/1993
Prevede la possibilità di temperamenti (riduzioni) della tariffa per uso stagionale o non continuativo; la riduzione richiede prova (es. licenza) e rimane in parte discrezionale rispetto all'ente territoriale.
art. 65 e art. 69 d.lgs. n. 507/1993
Determinano l'obbligo del Comune di deliberare le tariffe annuali e di indicare i dati per il controllo di legittimità; tuttavia la Corte ha precisato che la deliberazione tariffaria è atto generale e non soggetto all'obbligo di motivazione proprio dei provvedimenti individuali, salvo vizi di legittimità evidenti.
art. 16 del Regolamento comunale
Richiamato nell'ambito della conformità della delibera comunale all'art. 68; la Corte ha ritenuto che il regolamento comunale debba essere interpretato in modo conforme alla normativa nazionale e che la delibera contestata sia compatibile con l'art. 16.
art. 7, comma 4, legge n. 135/2001
"Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria..."
La Corte ha ritenuto la norma estranea alla materia della determinazione della TARSU, essendo riferita ad agevolazioni e benefici, e non incidendo sulla legittimità delle tariffe comunali.
art. 7 legge n. 212/2000
Richiamata dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto irrilevante la richiesta di applicare principi di motivazione amministrativa alle deliberazioni tariffarie di contenuto generale.
art. 115 c.p.c.
Richiami al principio del libero convincimento del giudice in tema di valutazione del fatto; la Corte ha ricordato che le doglianze sulla valutazione di merito sono, in larga parte, inammissibili in sede di legittimità e rientrano nell'apprezzamento insindacabile del giudice di merito.
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992
Norma processuale richiamata nei motivi relativi alla omessa pronuncia e all'istruttoria: la Corte ha fatto applicazione dei principi processuali indicando i limiti delle censure di omessa pronuncia in Cassazione.
art. 15 direttiva 2006/12/CE e art. 14 direttiva 2008/98/CE
Richiamate in relazione al principio 'chi inquina paga' e alla possibilità del diritto nazionale di differenziare le tariffe in funzione della produzione di rifiuti, nel rispetto del principio di proporzionalità.
art. 32, comma 2, lett. g) legge n. 142/1990 (recepita in Sicilia con l.r. n. 48/1991 art. 1 lett. e))
La Corte ha ribadito l'orientamento secondo cui, nella Regione Sicilia, la concreta determinazione delle aliquote tariffarie è di competenza della Giunta comunale e non del Consiglio, essendo gli atti tariffari funzionali alla determinazione del corrispettivo del servizio.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione agli effetti sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento integrativo da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Le delibere comunali che differenziano le tariffe TARSU per categorie come gli esercizi alberghieri rispetto alle civili abitazioni sono legittime se fondate sulla maggiore capacità produttiva di rifiuti degli alberghi; l'art. 68 d.lgs. 507/1993 non impedisce tale differenziazione essendo la classificazione indicata "in via di massima".
- Il contribuente che invoca riduzioni tariffarie per stagionalità o minor utilizzazione del servizio ha l'onere della prova (es. licenza stagionale) e la riduzione può essere comunque rimessa alla discrezionalità dell'ente territoriale.
- Il giudicato esterno nei tributi ha efficacia limitata: non vincola il giudice chiamato a decidere su periodi diversi quando la decisione precedente si fonda su errata interpretazione di diritto; l'autonomia dei periodi d'imposta è principio rilevante.
- Le deliberazioni comunali di fissazione delle tariffe sono atti con contenuto generale rivolti a destinatari indeterminati e, come tali, non sono soggette all'obbligo di motivazione tipico dei provvedimenti individuali; la disapplicazione di una delibera da parte del giudice tributario richiede la dimostrazione di vizi di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere).
- Nella Regione Sicilia la competenza a determinare concretamente le tariffe è della Giunta comunale, per quanto attiene alla materia delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.
- Le doglianze sulla valutazione di merito (apprezzamento probatorio e qualificazione fattuale) sono, di regola, insindacabili in sede di legittimità e devono essere inquadrate nei limiti delle censure ammesse (es. art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per errori di fatto).
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