Cassazione Civile, Sentenza n. 979/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere per effetto della rinuncia all'azione manifestata dalla società contribuente, rilevando che la rinuncia alla domanda (anche tacita) determina l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere senza bisogno di accettazione da parte dell'altra parte. Ha compensato le spese di lite.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
RCS Quotidiani aveva chiesto il rimborso IRPEG per l'anno d'imposta 2003 (importo richiesto circa €3.028.967) in relazione all'IRAP stornata a conto economico; l'ufficio aveva negato il rimborso e la società impugnò il diniego. In appello la C.T.R. aveva riconosciuto un rimborso limitato con riferimento alla parte di IRPEG collegata all'IRAP divenuta detraibile per normativa successiva. L'Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione contro la sentenza della C.T.R.; nel corso del procedimento la società controricorrente ha rinunciato all'azione e all'istanza di rimborso con atto del 24 luglio 2019.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
citato come base procedurale per la domanda di rimborso
norma procedurale che disciplina il termine e le modalità per la domanda di rimborso fiscale; la decisione richiama che la rinuncia alla domanda presentata ai sensi dell'art. 38 comporta l'estinzione del relativo giudizio quando emergono elementi che la rendono manifesta
d.l. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6
richiamato dalla C.T.R. nella motivazione relativa all'ambito di applicazione dei rimborsi
la Corte osserva che la C.T.R. ha fatto riferimento a tale norma per delimitare i rimborsi possibili, ma l'Agenzia ha censurato la sua applicazione ritenendola impropria nel caso concreto
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 2, comma 1
richiamato in relazione alla detraibilita' dell'IRAP e agli effetti sui rimborsi IRPEG
la norma ha reso detraibile l'IRAP in una misura che ha effetti retroattivi su alcune istanze di rimborso; la C.T.R. aveva riconnesso la possibilità di rimborso alle quote d'imposta divenute detraibili ai sensi di questa disposizione
codice di procedura civile, art. 306
norma sul venir meno della materia del contendere
la Corte richiama che, se non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale, va dichiarata cessata la materia del contendere; la rinuncia all'azione può determinare tale effetto anche senza l'accettazione della controparte
codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3 e 4
richiamati come parametri dei motivi di ricorso per cassazione
articoli invocati dall'Agenzia per censurare vizi di motivazione (n.4) e violazioni di norme (n.3) nella sentenza impugnata; la Corte ha tuttavia risolto la causa per la cessazione del contendere derivante dalla rinuncia
Corte di Cassazione, sentenza n. 19845/2019
giurisprudenza richiamata
principio secondo cui la rinuncia all'azione, anche tacita o non accettata dalla controparte, se manifesta e incompatibile con la prosecuzione del giudizio, determina l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- La rinuncia all'azione da parte dell'attore (anche se non accettata dalla controparte) può determinare la cessazione della materia del contendere quando risulti dagli atti la volontà inequivoca di non insistere sulla pretesa sostanziale.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere è adottabile d'ufficio se il giudice rileva l'assenza di una controversia effettiva sul diritto sostanziale dedotto in causa.
- In contenziosi tributari, la rinuncia alla domanda di rimborso estingue il giudizio relativo a quel rimborso e rende ininfluenti le questioni di merito o di diritto sollevate (ad es. interpretazione di norme tributarie), salvo effetti diversi se la rinuncia è parziale o condizionata.
- Quando si valuta la rinuncia, è importante che la volontà di non proseguire sia chiara e riferita alla pretesa sostanziale; dichiarazioni ambigue possono non produrre l'estinzione automatica del processo.
- Chi intende rinunciare a un'azione tributaria dovrebbe considerare le conseguenze pratiche (perdita di ogni chance di recupero, decorrenza dei termini, possibile compensazione delle spese) e depositare atto formale che manifesti chiaramente la rinuncia.
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