Cassazione Civile, Sentenza n. 999/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Le società ricorrenti contestavano l'aumento della rendita catastale comunicato dall'Agenzia, sostenendo che nella determinazione della rendita erano stati inclusi impianti e macchinari che non dovevano concorrere al valore dell'immobile perché erano macchinari mobili (tipo M) o comunque non caratterizzanti la destinazione d'uso dell'edificio (tipo A). In primo grado la rendita era stata ridotta rispetto all'avviso dell'Agenzia; la CTR di appello ha respinto l'appello del contribuente ritenendo che gli impianti e i macchinari stabilmente infissi o connessi possano concorrere alla rendita. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolato su questioni di merito (natura e fissità degli impianti) e su profili di nullità per carenza di motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza d'appello per carenza o insufficienza di motivazione: la CTR si è limitata a richiamare principi di diritto (giurisprudenza di legittimità) senza esaminare e motivare concretamente i profili specifici sollevati dal ricorrente circa la natura e la fissità dei macchinari. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è rinviata alla Corte tributaria regionale della Toscana in diversa composizione per un nuovo esame; gli altri motivi sono stati assorbiti. Liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente come da decisione di merito al rinvio.
Norme richiamate
Richiama l'obbligo motivazionale del giudice: la Corte ha ritenuto che la CTR abbia violato tale obbligo fornendo una motivazione apparente e non affrontando le censure specifiche del ricorrente; tale violazione ha determinato la nullità della sentenza impugnata.
Invocato nel primo motivo insieme ad altri principi procedurali; la Corte ha ritenuto che le regole del processo tributario richiedano adeguata motivazione delle decisioni e ha accolto il vizio motivazionale denunciato, senza tuttavia pronunciarsi sul merito sostanziale della controversia.
art. 111 Cost.
Il principio costituzionale del giusto processo e del diritto a una decisione motivata è stato richiamato: una decisione priva di motivazione adeguata è incompatibile con l'art.111 Cost., contribuendo alla dichiarazione di nullità.
R.D.L. n. 652/1939 artt. 4, 5, 10
Norme di riferimento per la determinazione della rendita catastale richiamate dalle parti (sulla qualificazione catastale e su cosa concorre alla rendita). La Corte di cassazione, però, non ha pronunciato una valutazione di merito sull'interpretazione applicativa di tali norme nella fattispecie, avendo cassato per vizi motivazionali e rinviato il giudizio.
Richiamato dal ricorrente per denunciare un travisamento del contenuto dell'appello da parte della CTR; la Corte di cassazione non ha affrontato nel merito tale censura, che è stata assorbita dopo l'accoglimento del primo motivo.
Fondamento del ricorso per cassazione: la Corte ha accolto il motivo fondato sull'art.360 n.4 (nullità per violazione delle norme procedurali di motivazione) e ha rinviato il resto, assorbendo gli altri motivi proposti ai sensi dell'art.360.
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve motivare in concreto l'investigazione dei fatti e l'applicazione del principio di diritto ai fatti specifici: il richiamo generico a massime di legittimità non sostituisce una motivazione che spieghi come i fatti esaminati rientrino nel principio invocato.
- Nelle valutazioni catastali, gli impianti e i macchinari possono concorrere alla rendita solo se risultano stabilmente infissi o comunque integranti l'autonomia funzionale e reddituale dell'immobile: è necessario verificare caso per caso se i macchinari siano essenziali e imprescindibili per la destinazione d'uso dell'edificio.
- Spetta alla parte che sostiene l'inclusione o l'esclusione degli impianti dal valore catastale fornire elementi descrittivi e probatori (tipologia, modalità di fissità, funzione, connessione al suolo) così che il giudice possa valutare concretamente la loro incidenza sulla rendita.
- Una decisione di merito che non affronti le deduzioni specifiche delle parti e non renda comprensibile il percorso logico-giuridico può essere annullata per carenza di motivazione; in tal caso la controversia viene rinviata per un nuovo esame da parte di una diversa composizione della stessa giurisdizione.
- In contenziosi catastali è utile strutturare le censure su due piani distinti: (a) questioni di fatto e prova relative alla natura e fissità degli impianti; (b) questioni di diritto relative ai criteri normativi di inclusione nella rendita, perché il giudice possa affrontare e motivare separatamente entrambi gli aspetti.
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