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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 997/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna il classamento di un immobile ubicato in Roma (via Germanico) effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 335, legge 311/2004, denunciando tra altri profili la nullita del procedimento per difetto di contraddittorio e mancata integrazione del litisconsorzio necessario: l'immobile è in comproprietà con altra persona che non ha partecipato né al giudizio in primo grado né all'appello. In appello la CTR aveva respinto l'impugnazione ritenendo sufficiente la motivazione dell'avviso di accertamento e non necessario un sopralluogo preventivo. La ricorrente propone sette motivi fra cui vizio di motivazione, mancata valutazione dei motivi di appello e nullità per carenza di motivazione dell'atto impositivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (difetto di contraddittorio/litisconsorzio necessario), ritenendo che l'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile in comproprietà richiede il contraddittorio con tutti i comproprietari. Per la violazione delle regole sul litisconsorzio necessario la Corte ha annullato la sentenza impugnata e dichiarato la nullità dell'intero giudizio; ha disposto il rinvio al giudice di primo grado in diversa composizione per integrazione del contraddittorio e decisione nel merito, con liquidazione delle spese di lite. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 1 comma 335 legge 311/2004

    Norma che legittima il classamento/riclassamento degli immobili; la Corte afferma che l'accertamento di classamento eseguito ai sensi di questa norma, quando riguarda un immobile in comproprietà, comporta litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma del codice di procedura civile relativa all'estensione del contraddittorio e alla rappresentazione delle parti; la censura riguarda la violazione delle norme sul contraddittorio.

  • art. 14 D.lgs. 546/1992

    Norma sul contraddittorio nel processo tributario; invocata per sostenere l'obbligo di corretto coinvolgimento delle parti interessate nel giudizio tributario.

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 4)

    Disposizioni che individuano i motivi di ricorso per cassazione: vizio di motivazione (n.4) e violazione di norme processuali (n.3). La Corte ha ritenuto fondato il motivo di violazione delle norme sul litisconsorzio (n.4) e ha assorbito gli altri motivi.

  • art. 132 c.p.c.

    Riferito in relazione al vizio di motivazione apparente, cioè alla insufficiente o generale motivazione della sentenza di appello; la Corte non ha però deciso sul merito di questa censura essendo assorbita.

  • art. 56 D.lgs. 546/1992

    Disciplina i requisiti dell'atto di impugnazione (appello) nel processo tributario; il ricorrente denunciava una errata valutazione da parte della CTR circa la presunta mancanza di motivi specifici dell'appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio dell'omessa pronuncia su punto decisivo: invocato per censurare la mancata valutazione da parte del giudice d'appello di specifiche censure sull'arbitrarietà dell'ufficio.

  • art. 21-septies legge 241/1990

    Principio della motivazione degli atti amministrativi; richiamato per sostenere la nullità dell'avviso di accertamento per carenza di effettiva motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Riferimento alla prova e al fatto notorio: contestato l'uso del fatto notorio come giustificazione della rivalutazione nella microzona senza adeguata prova.

  • art. 354 c.p.c.

    Norma che disciplina la rimessione della causa al primo giudice per integrazione del contraddittorio: la Corte ha rilevato che il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo grado per l'integrazione.

  • art. 383 c.p.c., comma 3

    Norma che regola la rinuncia e la sospensione del processo; la Corte ha disposto il rinvio della causa al giudice di primo grado in diversa composizione ai sensi di questa norma per la prosecuzione del giudizio dopo integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Il classamento o riclassamento di un immobile in comproprietà configura, nel contenzioso tributario, un litisconsorzio necessario: tutti i comproprietari devono essere parte del giudizio, pena la nullità della pronuncia.
  • Se il giudice di primo grado o d'appello omette di disporre l'integrazione del contraddittorio quando necessaria, la parte destinataria può eccedere in cassazione per violazione delle norme sul litisconsorzio e ottenere l'annullamento e il rinvio.
  • La mancata impugnazione da parte di un comproprietario non elimina l'obbligo di contraddittorio: il giudice deve valutare e, se necessario, ordinare l'integrazione delle parti anziché procedere oltre.
  • Quando viene accertata la nullità del processo per difetto di contraddittorio, i giudici superiori spesso assorbono le altre questioni di merito e rinviano il procedimento ad un nuovo giudice di primo grado perché si pronunci con contraddittorio integrato.
  • In casi analoghi è fondamentale verificare la correttezza delle notifiche agli altri comproprietari e, in caso di silenzio di questi ultimi, il giudice deve comunque valutare l'opportunità di integrare il contraddittorio prima di decidere sul merito.

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