Cassazione Civile, Ordinanza n. 30911/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES, la quota di costi dedotta nella dichiarazione dei redditi 2007 per una prestazione di consulenza resa da una società terza nel 2006. Secondo l'Ufficio, tale prestazione era relativa a operazioni oggettivamente inesistenti, inserite in un più ampio quadro di operazioni simulatorie connesse a un leasing immobiliare utilizzato per l'acquisto di un fabbricato in Roma. La CTR aveva invece ritenuto effettiva l'operazione, valorizzando la documentazione prodotta dalla contribuente (contratto, fattura, pagamenti, transazione conseguente a un monitorio) e affermando che l'Ufficio non aveva provato l'inesistenza del contratto e della prestazione. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione delle norme sul riparto dell'onere della prova e sulle presunzioni semplici, sostenendo che gli elementi raccolti dalla Guardia di finanza dimostravano la natura fittizia dell'operazione e che la CTR aveva erroneamente svalutato tali indizi e attribuito rilievo a meri dati formali insufficienti a provare l'effettività del costo dedotto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati e ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che, in tema di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici dotate di gravità, precisione e concordanza; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova della fonte legittima del costo o della detrazione. Ha quindi censurato la CTR per avere motivato in modo astratto e generico, definendo apodittiche le contestazioni erariali, e per avere attribuito valore dirimente alla sola regolarità formale di contratto, fattura e pagamenti, elementi ritenuti inidonei, da soli, a superare la prova presuntiva dell'Ufficio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento anche tramite elementi presuntivi; gli indizi raccolti dall'Ufficio possono fondare la ripresa a tassazione se gravi, precisi e concordanti.
Rileva quale norma definitoria delle presunzioni semplici, utilizzabili per provare l'inesistenza oggettiva dell'operazione.
La prova presuntiva è pienamente idonea e può essere sufficiente se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti.
Richiamato in relazione alla deducibilità dei costi, esclusa in mancanza di effettività della prestazione.
Disciplina il riparto dell'onere della prova: prima l'Ufficio deve provare l'inesistenza dell'operazione anche per presunzioni, poi il contribuente deve provare la legittima fonte del costo/detrazione.
Richiamato dalla ricorrente come parametro di valutazione delle prove e del materiale istruttorio.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
È richiamato come base normativa dell'accertamento fondato su elementi indiziari in materia IVA, nel quadro della prova dell'inesistenza dell'operazione.
Massime di principio
- In tema di operazioni fatturate e contestate come oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria assolve l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
- La prova presuntiva non è subordinata gerarchicamente alle altre prove e può essere da sola sufficiente a sorreggere l'accertamento tributario.
- Quando l'Ufficio abbia fornito idonei elementi indiziari dell'inesistenza dell'operazione, spetta al contribuente provare la concreta effettività del costo o della detrazione e la sua legittima fonte.
- La mera regolarità formale della contabilità, del contratto, della fattura e dei pagamenti non è di per sé sufficiente a dimostrare l'effettività dell'operazione, soprattutto quando tali documenti possano essere strumentali a simulare un'operazione fittizia.
- Il giudice di merito deve valutare in modo complessivo gli indizi offerti dall'Ufficio e non può liquidarli con motivazione apodittica o generica.
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