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Sentenza

Sentenza del 01/07/2025 n. 17813 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva rivalutato i macchinari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 266/2005 e, per il periodo d’imposta 2008, aveva calcolato gli ammortamenti sommando il costo storico originario alla rivalutazione risultante dalla perizia. L’Ufficio aveva invece assunto come base il valore corrente di utilizzo dei beni rivalutati, recuperando a tassazione le maggiori quote dedotte. In Cassazione la contribuente ha contestato, con il primo motivo, l’interpretazione delle norme sulla rivalutazione e sull’ammortamento; con il secondo ha denunciato extrapetizione, violazione del divieto di nuove questioni in appello, motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, anche in relazione a beni che riteneva estranei alla controversia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha esaminato prima il secondo motivo e lo ha rigettato: la motivazione della sentenza impugnata superava la soglia minima richiesta per il controllo di legittimità e le deduzioni dell’Ufficio in appello erano mere difese, non nuove domande o eccezioni. Ha rigettato anche il primo motivo: la rivalutazione non consente di sommare al valore corrente di utilizzo il costo storico originario, perché ciò duplicherebbe componenti già comprese nel valore del bene e aumenterebbe indebitamente la base di ammortamento. La Corte ha quindi rigettato integralmente il ricorso. La contribuente è stata condannata a rifondere alla resistente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.600 euro, oltre alle spese prenotate a debito; ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Decisione assunta a Roma il 5 giugno 2025 e depositata il 1° luglio 2025.

Norme richiamate

  • Art. 102, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

    La deduzione degli ammortamenti va calcolata applicando al costo del bene i coefficienti fiscali previsti per la relativa categoria, entro i limiti stabiliti dalla disciplina.

  • Art. 110, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte.

    La regola sul costo al lordo degli ammortamenti già dedotti non autorizza a sommare al valore rivalutato componenti già ricomprese nel valore attribuibile al bene, producendo una duplicazione della base di calcolo.

  • Art. 11 della legge n. 342/2000

    Tuttavia, ai sensi dell' art. 11 della legge 21 novembre 2000, n. 342 , i valori iscritti in bilancio dei beni rivalutati non devono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni in base al loro "valore corrente", determinato in base alle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati o al "valore interno", determinato sulla base della consistenza, della capacità produttiva e dell'effettiva possibilità economica di utilizzazione del bene nell'impresa.

    Il valore iscritto dopo la rivalutazione è soggetto a un tetto: non può superare il valore corrente o interno effettivamente attribuibile al bene. Non è quindi ammesso aggiungere a tale valore il costo storico se l’operazione determina il superamento del limite o una duplicazione.

  • Art. 1 della legge n. 266/2005

    Può quindi esprimersi il seguente principio di diritto con riguardo alla rivalutazione di beni ai sensi dell' art. 1 , L. n. 266/2005 , ai fini di valutare le quote di ammortamento dei beni oggetto di rivalutazione, i valori iscritti in bilancio dei beni rivalutati non devono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni in base al loro "valore corrente", determinato in base alle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati o al "valore interno", determinato sulla base della consistenza, della capacità produttiva e dell'effettiva possibilità economica di utilizzazione del bene nell'impresa.

    Per il calcolo degli ammortamenti dei beni rivalutati secondo questa disciplina, la base deve rispettare il valore effettivamente attribuibile al bene; non è consentito un cumulo che gonfi il valore iscritto e provochi una sovracompensazione fiscale.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale ( Cass. VI- 5, n. 9105/2017 ) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

    Il vizio di motivazione apparente ricorre quando la decisione non espone gli elementi del convincimento, o li espone in modo tale da impedire qualsiasi controllo sul ragionamento; non basta una critica alla sua efficacia o sufficienza argomentativa.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dall’art. 54 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012

    Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

    Il sindacato di cassazione sulla motivazione è limitato alle anomalie radicali indicate dalla pronuncia; non consente di censurare la mera insufficienza o di chiedere una nuova valutazione delle risultanze processuali.

  • Art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo che l’Ufficio avesse svolto mere difese dirette a contrastare la domanda e non avesse ampliato il thema decidendum.

  • Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992

    Il divieto di nuove domande ed eccezioni in appello non impedisce alla parte di svolgere mere difese, quando queste si limitano a contrastare la pretesa avversaria senza introdurre un nuovo tema decisorio.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1 -quater, del D.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Quando il ricorso è integralmente rigettato, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nella rivalutazione dei beni, il valore utilizzabile per determinare gli ammortamenti non può superare il valore corrente o interno effettivamente attribuibile al bene. Non si possono sommare valore rivalutato e costo storico quando il cumulo duplica componenti già incorporate nel valore o produce una base di ammortamento artificiosamente maggiore.
  • Le regole che ammettono diversi criteri per effettuare una rivalutazione non determinano automaticamente le modalità di calcolo delle quote di ammortamento: per queste occorre applicare anche la disciplina fiscale generale e rispettare i limiti di valore della rivalutazione.
  • In Cassazione, la motivazione è censurabile come apparente solo se è sostanzialmente inesistente o incomprensibile, oppure impedisce il controllo del ragionamento; la mera contestazione della sua sufficienza non basta.
  • In appello, una difesa che si limita a contrastare la domanda avversaria non costituisce, di per sé, una nuova domanda o eccezione vietata.

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