Sentenza del 01/07/2025 n. 17815 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva irrogato sanzioni alla società di consulenza e al suo legale rappresentante, ritenendoli concorrenti nelle dichiarazioni infedeli IRAP e IRES di G. M. Srl. La CTP di Modena aveva accolto il ricorso contro il primo atto sanzionatorio e la CTR dell’Emilia-Romagna aveva respinto l’appello dell’Agenzia. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 7 D.L. n. 269/2003 e 5, 9 e 11 D.Lgs. n. 472/1997, sostenendo che la responsabilità esclusiva della società per le sanzioni relative al proprio rapporto fiscale non escludesse il concorso di un consulente terzo, anche se costituito in forma societaria. Con il secondo motivo ha contestato che l’accertamento con adesione concluso da G. M. Srl impedisse di verificare la violazione e il concorso della consulente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso, lasciando ferma la decisione della CTR. Il primo motivo non coglieva la specifica ratio decidendi: la CTR aveva escluso la responsabilità concorsuale della società di consulenza in base alla lettura personalistica del sistema sanzionatorio e dell’art. 9 D.Lgs. n. 472/1997, mentre l’Agenzia aveva sviluppato soprattutto argomenti sull’art. 7 D.L. n. 269/2003; inoltre, non aveva indicato le ragioni della sentenza di primo grado richiamate dalla CTR e le proprie deduzioni risultavano in parte contraddittorie. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la CTR aveva fondato la decisione anche sull’effetto dell’accertamento con adesione, ma l’Agenzia non aveva censurato specificamente tale argomento, limitandosi a invocare genericamente l’art. 9. L’Agenzia è stata condannata a pagare alla controricorrente 7.000 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre spese forfettarie del 15%, IVA e contributo previdenziale se dovuti. Non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Con tale affermazione, che evidentemente esclude l'appena adombrata censura di omessa pronuncia sulla rilevanza dell'art. 9 citato nella fattispecie in esame, i giudici d'appello hanno chiaramente inteso escludere che la società di consulenza, dotata di personalità giuridica, potesse rispondere a titolo di concorso nell'illecito tributario compiuto dalla G. M. Srl, ma ciò non in forza della previsione dell' art. 7 D.L. n. 269/2003, e quindi in base all'orientamento per cui non sarebbe configurabile il concorso di terzi estranei nella violazione tributaria di una società di capitali, bensì in ossequio al principio personalistico proprio della disciplina delle sanzioni tributarie di cui al D.Lgs. n. 472/1997, per cui in sintesi non sarebbe configurabile responsabilità concorsuale in capo ad una persona giuridica ma soltanto in capo ad una persona fisica, alla luce del tenore dell'art. 9 del medesimo decreto.
La sentenza riferisce alla CTR la lettura secondo cui, in base al principio personalistico della disciplina sanzionatoria tributaria e all’art. 9, una persona giuridica non può essere responsabile a titolo di concorso nell’illecito tributario altrui. La Cassazione, tuttavia, non decide nel merito la correttezza di questa interpretazione: il ricorso è inammissibile perché non censura adeguatamente la ratio della CTR.
La censura, quindi, non coglie la specifica ratio decidendi della CTR e non la sottopone a idonea censura.
L’Agenzia sosteneva che la responsabilità esclusiva prevista per gli enti riguardasse soltanto le sanzioni relative al rapporto fiscale dell’ente e non impedisse di sanzionare un consulente terzo concorrente. La Corte non valuta nel merito tale tesi: rileva che essa non attacca la diversa ragione effettivamente posta dalla CTR a fondamento della decisione.
La disposizione è indicata tra le norme invocate dall’Agenzia nel primo motivo, relativo alla configurabilità del concorso nella violazione tributaria. La Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione, perché dichiara inammissibile il motivo.
L’Agenzia richiamava la disposizione sulla responsabilità della società per le violazioni commesse dalle persone fisiche che hanno agito in suo nome e per suo conto. La Corte osserva che le deduzioni sul punto erano in contrasto con l’affermazione del ricorso secondo cui ciascun concorrente sarebbe soggetto a una sanzione autonoma; non decide però nel merito l’applicazione della norma.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
I due motivi di ricorso erano formulati come censure di violazione o falsa applicazione di legge. La Corte li ha dichiarati inammissibili perché il primo non si confrontava con la specifica ratio decidendi e il secondo non censurava puntualmente l’argomento relativo agli effetti dell’accertamento con adesione.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l' art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In Cassazione il motivo deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata: argomentare su una norma o su una questione diversa non è sufficiente e può rendere la censura inammissibile.
- Se la decisione si fonda su più ragioni autonome, occorre censurarle tutte in modo specifico; una ratio non validamente contestata può bastare a mantenere ferma la decisione.
- Quando si deduce violazione di legge, non basta richiamare genericamente la norma: bisogna spiegare quale affermazione della sentenza sarebbe errata e perché, affrontando anche i fatti processuali rilevanti, come l’accertamento con adesione.
- La decisione non stabilisce in via definitiva se una società di consulenza possa concorrere nell’illecito tributario di una società cliente: il ricorso è stato definito per ragioni di ammissibilità, quindi il merito di tale questione non è stato risolto dalla Cassazione.
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