Sentenza del 01/07/2025 n. 17807 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, il rimborso di 977.719 euro per gli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013, sostenendo di avere effettuato nel 2010 investimenti ambientali agevolabili ai sensi della legge Tremonti Ambiente e di non averli dichiarati per l’incertezza sulla cumulabilità con il Conto energia. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Agenzia, la CTP di Bolzano aveva riconosciuto il rimborso; in appello la sentenza era stata riformata solo in parte, riducendo del 10% l’importo riconosciuto. L’Agenzia ha proposto tre motivi: decadenza dall’agevolazione perché la richiesta era successiva alla sua abrogazione; mancanza dei presupposti, poiché l’energia prodotta sarebbe stata venduta anziché impiegata nel ciclo produttivo; e omessa verifica dei requisiti previsti dalla disciplina nazionale ed europea.
La decisione
La Cassazione ha respinto il primo motivo: ai fini dell’abrogazione dell’agevolazione rileva che l’impianto sia stato realizzato entro il 25 giugno 2012, non la data successiva della richiesta di rimborso; inoltre, l’errore dichiarativo dovuto a obiettiva incertezza interpretativa è emendabile. Ha accolto il secondo motivo, applicando il principio per cui l’agevolazione riguarda investimenti diretti a prevenire, ridurre o riparare i danni ambientali causati dall’attività della stessa impresa, non quelli riferibili a danni causati da terzi. Il terzo motivo è stato respinto. La Corte ha quindi accolto il ricorso nei limiti del secondo motivo, cassato la sentenza d’appello e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione non definisce l’importo finale eventualmente spettante alla società.
Norme richiamate
Art. 6, commi 13 e 15, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Tremonti Ambiente)
Dalle suddette disposizioni si evince che la concessione dell'agevolazione a favore della generalità delle imprese (piccole e medie) - e non, quindi, di altri soggetti che non esercitano attività di impresa - si fonda sull'implicito presupposto della dannosità per l'ambiente di tale attività, alla quale la stessa dannosità è inerente; pertanto, nel definire gli investimenti cui si applica l'agevolazione come quelli necessari per prevenire, ridurre e ripianare "danni causati all'ambiente", il legislatore ha inteso fare riferimento ai danni all'ambiente inerenti all'attività dell'impresa investitrice, cioè ai danni causati da tale sua attività.
L’agevolazione spetta per investimenti ambientali riferibili ai danni causati dall’attività dell’impresa che investe; non si estende agli investimenti destinati a prevenire o riparare danni causati da terzi. La norma agevolativa, eccezionale e derogatoria, è di stretta interpretazione.
Art. 23, comma 11, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
Conseguentemente, possono beneficiare dell'agevolazione in esame gli investimenti ambientali realizzati entro la data del 25 giugno 2012.
Per stabilire se l’investimento rientra nel regime abrogato dal 26 giugno 2012, conta la data in cui è stato realizzato, non quella in cui è presentata la richiesta di rimborso.
Massime di principio
- Quando un’agevolazione viene abrogata a una certa data, occorre verificare il momento di realizzazione dell’investimento, se è questo il criterio indicato dalla disciplina; la presentazione successiva della domanda non esclude di per sé il beneficio, purché siano rispettati i termini applicabili.
- Una dichiarazione dei redditi può essere emendabile quando la mancata fruizione di un beneficio dipende da un’obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa.
- Per la Tremonti Ambiente non basta che l’investimento abbia una finalità ecologica: deve essere diretto a prevenire, ridurre o riparare danni ambientali inerenti all’attività dell’impresa beneficiaria, non danni causati da soggetti terzi.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente l’importo finale del rimborso: il giudice di rinvio deve applicare il principio di diritto e decidere nuovamente le questioni conseguenti, oltre a regolare le spese demandategli.
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