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Sentenza

Sentenza del 30/06/2025 n. 17625 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato ad A.A. l’11 settembre 2015 un avviso di accertamento IRPEF per il 2010, relativo al maggior reddito di partecipazione attribuitogli quale socio della I. Srl. La CTP di Benevento aveva annullato l’avviso perché non risultava provata la notificazione alla società dell’accertamento presupposto; la CTR della Campania, accogliendo l’appello dell’Agenzia e valutando la documentazione prodotta, aveva ritenuto regolare quella notificazione. In cassazione A.A. ha proposto nove motivi: vizio di motivazione; carenza di motivazione dell’avviso; difetto di prova della pretesa e inesattezza della quota societaria; uso di presunzioni non valide per imputare al socio il reddito societario; irregolarità della notifica alla società e invalidità derivata dell’accertamento al socio; omesso esame di documenti e doglianze; inammissibilità dell’appello dell’Agenzia, novità delle questioni e giudicato su alcuni capi; violazione delle regole di notifica; omessa pronuncia. L’Agenzia ha resistito; il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il testo vigente dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non consente di denunciare l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione. I motivi secondo, terzo, quarto, sesto e nono sono stati dichiarati inammissibili: riguardavano questioni non devolute alla CTR, poiché A.A. non si era costituito in appello né aveva riproposto le censure di primo grado, e il giudice d’appello era chiamato a decidere sulla notificazione dell’accertamento alla società. I motivi quinto e ottavo sono stati rigettati: la CTR aveva ritenuto provata la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; il ricorrente non aveva formulato critiche specifiche alla ricostruzione, mentre la contestazione sui vizi formali della copia dell’accertamento societario non era stata devoluta in appello e il contribuente aveva comunque mostrato di conoscerne il contenuto. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non indicando quali censure dell’Agenzia fossero generiche o nuove né quali capi fossero passati in giudicato. A.A. è stato condannato a pagare all’Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.100 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 360, primo comma, n. 5, codice di procedura civile

    La censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione non è ammissibile ai sensi della disposizione invocata; il motivo deve rispettare i limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

  • Art. 140 codice di procedura civile

    Le relate di notifica depositate, provano il perfezionamento del procedimento notificatorio conformemente alle prescrizioni di Legge e la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento lo ha reso definitivo.

    Nel caso concreto la documentazione delle formalità di notifica previste dall’art. 140 c.p.c. è stata ritenuta sufficiente a provare il perfezionamento della notificazione dell’accertamento alla società.

  • Art. 145 codice di procedura civile

    La contestazione della notifica societaria non è stata accolta: il ricorrente ha invocato una procedura notificatoria alternativa senza dimostrare che fosse obbligatoria nel caso concreto.

  • Art. 132 codice di procedura civile

    La censura di omessa pronuncia è stata dichiarata inammissibile insieme agli altri motivi su questioni non devolute alla CTR: il giudice d’appello non era tenuto a decidere le doglianze non riproposte dal contribuente, rimasto contumace.

  • Art. 115 codice di procedura civile

    La disposizione è stata invocata per lamentare l’omesso esame di documenti e doglianze, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché riferito a questioni non devolute al giudice d’appello.

  • Art. 116 codice di procedura civile

    La disposizione è stata invocata per lamentare l’omesso esame di documenti e doglianze, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché riferito a questioni non devolute al giudice d’appello.

  • Art. 167 codice di procedura civile

    La disposizione è stata invocata per lamentare l’omesso esame di documenti e doglianze, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché riferito a questioni non devolute al giudice d’appello.

  • Art. 23 del decreto legislativo n. 546 del 1992

    La disposizione è stata invocata dal contribuente in relazione alle difese e ai documenti, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché riguardava questioni che la CTR non era chiamata a esaminare.

  • Art. 342 codice di procedura civile

    La censura di genericità dell’appello è stata dichiarata inammissibile per carenza di specificità: il ricorrente non ha individuato le specifiche doglianze dell’Agenzia che sarebbero state generiche.

  • Art. 53 del decreto legislativo n. 546 del 1992

    La contestazione sull’ammissibilità dell’appello è stata dichiarata inammissibile perché il ricorrente non ha indicato con precisione le censure o le questioni nuove che assumeva introdotte dall’Agenzia.

  • Art. 56 del decreto legislativo n. 546 del 1992

    La censura sull’appello e sulla riproposizione delle questioni è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità; la decisione sottolinea inoltre che le doglianze non riproposte in appello non dovevano essere esaminate dalla CTR.

  • Art. 57 del decreto legislativo n. 546 del 1992

    La deduzione secondo cui l’Agenzia avrebbe introdotto questioni nuove è stata dichiarata inammissibile perché il contribuente non ha indicato quali fossero tali questioni.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    In seguito al rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio d’appello tributario il contribuente che non si costituisce deve considerare che le censure formulate in primo grado non vengono automaticamente sottoposte all’esame del giudice d’appello: le questioni non devolute non possono poi essere contestate in cassazione come se la CTR avesse omesso di deciderle.
  • La contestazione della notifica di un atto presupposto deve essere specifica e confrontarsi con le formalità concretamente documentate; non basta invocare in astratto una diversa procedura notificatoria.
  • In cassazione, la denuncia di genericità dell’appello, di novità delle questioni o di formazione del giudicato richiede l’indicazione puntuale delle censure, delle questioni o dei capi interessati.
  • Una censura motivazionale non può limitarsi a lamentare insufficienza o contraddittorietà della motivazione: deve rientrare nei limiti del vizio processualmente previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
  • La mancata impugnazione dell’accertamento societario, una volta ritenuta regolare la notifica, può comportarne la definitività; nel caso deciso, ciò ha sostenuto la validità dell’accertamento conseguente notificato al socio.

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