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Sentenza

Sentenza del 01/07/2025 n. 17821 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, che aveva confermato il diritto al rimborso dell’imposta di successione pagata nel 1990. Ha denunciato la violazione degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 346/1990 e degli artt. 752 e 754 c.c., sostenendo che fosse deducibile solo un debito del defunto già attuale, determinato e documentato alla data di apertura della successione, e che il debito risarcitorio accertato dopo la morte gravasse invece sulla massa ereditaria o fosse sorto successivamente. Il debito derivava dal mancato godimento di un immobile spettante pro quota a B.B.; il Tribunale di Piacenza, con sentenza del 29 settembre 2013, n. 596/2013, aveva accertato che il passivo ereditario superava l’attivo, anche per tale debito, originato da fatti anteriori alla morte.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che può essere dedotta dall’asse ereditario anche una passività non dichiarata e non ancora quantificata all’apertura della successione, se il fatto generatore del debito è anteriore alla morte e il debito viene accertato con provvedimento giurisdizionale definitivo successivo. La passività deve essere dimostrata secondo l’art. 23, comma 4, D.Lgs. 346/1990 entro sei mesi dalla definitività del provvedimento; il termine per chiedere il rimborso decorre dalla stessa definitività, secondo l’art. 42, comma 2. Nel caso concreto l’Ufficio non aveva contestato né il rispetto del termine di sei mesi per la dimostrazione del debito né la tempestività dell’istanza di rimborso. Spese compensate per la complessità della materia e l’assenza di precedenti specifici; nessuna pronuncia sul doppio contributo, non ricorrendone i presupposti. Decisione della Cassazione del 9 aprile 2025, depositata il 1° luglio 2025.

Norme richiamate

  • Artt. 20 e 23, comma 4, D.Lgs. 346/1990

    In tema di imposta di successione, è ammessa, ai sensi il combinato disposto degli artt. 20 , commi 1 e 2 e 23, comma 4 del D.Lgs. 346 del 1990 , la deducibilità della passività non dichiarata, il cui fatto generativo sia antecedente la morte del de cuius, ancorché il suo accertamento con sentenza passata in giudicato sia successivo alla morte del medesimo, purché nei sei mesi successivi alla data di definitività del provvedimento giurisdizionale l'interessato provveda a dimostrarne l'esistenza, con le modalità previste dal medesimo art. 23

    La deduzione non richiede che il debito sia già quantificato o accertato all’apertura della successione: è sufficiente che il suo fatto generatore sia anteriore alla morte. Se la passività è accertata successivamente con sentenza definitiva, va dimostrata secondo le modalità previste dall’art. 23 entro sei mesi dalla definitività.

  • Art. 21, commi 1 e 5, D.Lgs. 346/1990

    Si tratta, insomma, in entrambi i casi di debiti la cui determinazione può seguire l'apertura della successione, ma che sono comunque debiti esistenti al momento della morte del de cuius, benché non ancora certi nel loro ammontare (e quindi non liquidi, né esigibili).

    La disposizione va letta nel quadro degli artt. 20 e 23: l’accertamento successivo non esclude la deducibilità se il debito esisteva già al momento della morte. La disciplina speciale del comma 5 per debiti pubblici e tributari non comporta che gli altri debiti debbano essere già liquidati alla data di apertura della successione.

  • Art. 42, commi 1, lettera a), e 2, D.Lgs. 346/1990

    In tema di imposta di successione, è ammessa, ai sensi il combinato disposto degli artt. 20 , commi 1 e 2 e 23, comma 4 del D.Lgs. 346 del 1990 , la deducibilità della passività non dichiarata, il cui fatto generativo sia antecedente la morte del de cuius, ancorché il suo accertamento con sentenza passata in giudicato sia successivo alla morte del medesimo, purché nei sei mesi successivi alla data di definitività del provvedimento giurisdizionale l'interessato provveda a dimostrarne l'esistenza, con le modalità previste dal medesimo art. 23, mentre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso della passività non dichiarata decorre, ai sensi dell' art. 42 comma 2 del D.Lgs. 346 del 1990 , dalla definitività della sentenza.

    Quando il diritto al rimborso dipende dall’accertamento definitivo di una passività successivo alla successione, il termine per presentare l’istanza decorre dalla definitività del provvedimento, nel rispetto del termine di decadenza previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Per dedurre una passività dall’imposta di successione, è decisivo che il fatto che l’ha generata fosse già avvenuto prima della morte del de cuius; non è indispensabile che alla data della successione l’importo fosse già liquidato o il debito accertato in via definitiva.
  • Un debito accertato dopo l’apertura della successione può essere dedotto se viene dimostrato con le modalità previste dall’art. 23, comma 4, D.Lgs. 346/1990 entro sei mesi dalla definitività del provvedimento.
  • Quando il rimborso dipende da un provvedimento definitivo che accerta la passività, il termine per l’istanza decorre dalla definitività di tale provvedimento, non necessariamente dalla data del pagamento originario dell’imposta.
  • Va distinta la successiva quantificazione di un debito già sorto prima della morte dalla nascita di un’obbligazione dopo la morte per fatti o condotte degli eredi: la seconda, in linea generale, non costituisce una passività del de cuius deducibile dall’asse ereditario.

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