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Sentenza

Sentenza del 01/07/2025 n. 17816 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR della Lombardia che aveva confermato due atti di irrogazione di sanzioni per gli anni 2012 e 2013, emessi nei suoi confronti quale amministratore di fatto della Gruppo T. R. Srl, società destinataria di riprese Ires, Irap e Iva per omesse dichiarazioni. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 7 D.L. n. 269/2003: a suo dire, le sanzioni avrebbero dovuto gravare esclusivamente sulla società e la CTR non avrebbe accertato un suo vantaggio personale. Con il secondo ha contestato, ai sensi degli artt. 2639 c.c. e 9 D.Lgs. n. 472/1997, la qualificazione di amministratore di fatto e la valutazione degli elementi probatori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato quanto all’interpretazione dell’art. 7 D.L. n. 269/2003 e inammissibile nella parte diretta a contestare l’accertamento fattuale: la CTR aveva accertato che la società era una cartiera fittizia e che A.A. aveva agito nel proprio interesse, partecipando alla spartizione dei proventi della frode. Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto infondato quanto ai criteri per identificare l’amministratore di fatto e inammissibile nella parte in cui sollecitava una nuova valutazione delle prove; la gestione dei rapporti con fornitori e trasportatori e l’ingerenza continuativa e sistematica sostenevano tale qualifica. A.A. è stato condannato a pagare all’Agenzia delle Entrate 13.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 7 D.L. n. 269/2003, convertito dalla L. n. 326/2003

    Questa stessa Corte ha precisato, peraltro, che l'applicazione della norma eccezionale introdotta dall'art. 7 cit. presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell'interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l'autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (società dotata di personalità giuridica) quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore.

    In via ordinaria, per le violazioni relative al rapporto fiscale di una società con personalità giuridica la sanzione grava esclusivamente sulla società, anche se la gestione è affidata a un amministratore di fatto. Questa regola non si applica quando la società è fittizia o utilizzata come schermo e la persona fisica agisce nel proprio esclusivo interesse: in tale caso la sanzione può essere irrogata alla persona fisica.

  • Art. 2, commi 2 e 2-bis, D.Lgs. n. 472/1997

    Quindi, la qualità di amministratore di fatto di una società non comporta, di per sé, la sua responsabilità per le sanzioni riferibili alla società di capitali, di cui risponde "esclusivamente" l'ente ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 269/2003, richiedendosi, secondo tale giurisprudenza, anche la strumentalizzazione dello schema societario per il perseguimento di fini propri ovvero l'artificiosa costituzione della società per fini illeciti e personali, sicché in tali casi non vi è alcuna differenza fra trasgressore e contribuente.

    Il principio generale della responsabilità personale dell’autore della violazione va coordinato con la regola speciale sulla responsabilità della società. La responsabilità personale non discende dalla sola qualifica di amministratore di fatto: occorre che sia accertato l’uso fittizio o strumentale dell’ente per perseguire fini illeciti personali.

  • Art. 2639 c.c.

    Questa Corte ha evidenziato che "in tema di società, la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza".

    La qualifica di amministratore di fatto può essere riconosciuta anche senza nomina formale quando la persona si inserisce realmente nella gestione e la sua ingerenza è sistematica e complessiva, anziché limitata ad atti isolati o occasionali.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Occorre appena evidenziare che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.

    Il motivo di violazione di legge è appropriato per contestare l’interpretazione della norma, non per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove. Queste ultime attività spettano al giudice di merito e non sono riesaminabili in Cassazione sotto tale profilo.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha rilevato che, essendovi una doppia conforme, era preclusa la deduzione del vizio di motivazione ai sensi di questa disposizione.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Quando il ricorso è respinto e ricorrono i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La responsabilità sanzionatoria della società di capitali è la regola anche quando la violazione sia materialmente commessa da un amministratore di fatto; la sola qualifica di amministratore di fatto non basta per trasferire la sanzione alla persona fisica.
  • La persona fisica può essere sanzionata quando la società è una cartiera o un ente fittizio/interposto, utilizzato come schermo, e risulta che essa abbia agito nel proprio interesse e a proprio vantaggio.
  • L’amministratore di fatto si individua in base all’esercizio effettivo dei poteri gestori: occorre un’ingerenza concreta, sistematica e non meramente episodica nella gestione e nelle scelte operative.
  • In Cassazione, contestare la valutazione delle prove o chiedere una diversa ricostruzione dei fatti non equivale a denunciare violazione di legge; il giudizio di legittimità non costituisce un nuovo esame del merito.
  • In presenza di una doppia conforme, opera la preclusione rilevata dalla Corte rispetto alla deduzione del vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

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