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Sentenza

Sentenza del 01/07/2025 n. 17814 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. aveva impugnato l'invito di pagamento relativo a debiti fiscali della madre, sostenendo di non aver ricevuto la cartella presupposta e lamentando, in subordine, la mancata allegazione della cartella notificata alla madre. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso; in appello la decisione era stata riformata, ritenendo che l'intimazione non fosse preceduta dalla notifica di atti prodromici e richiamando il giudicato formatosi nei giudizi di altri coeredi. Le Agenzie hanno proposto sette motivi: omessa pronuncia sull'indeterminatezza della domanda, motivazione apparente, inammissibilità del ricorso per mancata precisa individuazione della cartella, e violazione delle norme sulla notificazione agli eredi, sull'unità della pretesa, sull'efficacia del titolo contro gli eredi e sul giudicato esterno.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo: la sentenza d'appello non aveva deciso sulla contestata indeterminatezza della domanda e aveva motivazione meramente apparente, priva dell'indicazione e della valutazione degli elementi probatori da cui traeva il convincimento. Ha inoltre precisato che il giudicato ottenuto da altri coeredi non si estende automaticamente ad A.A., poiché riguardava atti individuali e obblighi tributari distinti, anche se originati dalla stessa vicenda. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; non è stata quindi decisa definitivamente la fondatezza della pretesa tributaria.

Norme richiamate

  • Articolo 112 del codice di procedura civile

    Giudice del fatto processuale, questa Suprema Corte di legittimità rileva l'omissione di pronuncia su capo specifico in ordine all'oggetto di contestazione, profilo che non può essere superato con motivazione implicita di rigetto.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle specifiche eccezioni ritualmente sottoposte al suo esame: il silenzio su una questione autonoma non può essere considerato una reiezione implicita.

  • Articolo 36, secondo comma, numero 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992

    Fondato ed assorbente è il secondo motivo, ove si lamenta la motivazione meramente apparente, evidenziando la circostanza che il collegio di appello faccia generico riferimento a risultanze probatorie non indicate, non illustrate nella loro critica valutazione in modo da consentire il sindacato sul percorso logico giuridico della sentenza, non potendosi desumere gli elementi dai quali la sentenza in scrutinio ha tratto il proprio convincimento.

    La decisione deve esporre in modo comprensibile gli elementi considerati e il percorso logico-giuridico seguito; riferimenti generici a risultanze probatorie non consentono il controllo della motivazione.

  • Articolo 132, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile

    In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018).

    La motivazione solo apparente, che non rende riconoscibile la ratio decidendi né permette di controllare il ragionamento del giudice, determina la nullità della sentenza.

  • Articolo 2909 del codice civile

    In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno opera nel caso di giudizi identici - per soggetti, causa petendi e petitum - ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche.

    Il giudicato esterno vincola soltanto quando coincidono le parti e gli elementi identificativi delle azioni, e nei limiti indicati dalla Corte; la sola comunanza di origine della pretesa o di questioni giuridiche non estende automaticamente la decisione ad altri coeredi.

Massime di principio

  • Il giudice deve esaminare le eccezioni specifiche e ritualmente proposte; non può lasciarle senza risposta confidando che il rigetto complessivo del ricorso valga come decisione implicita.
  • Una sentenza è esposta a cassazione se richiama genericamente prove o risultanze senza indicarle e senza spiegare come siano state valutate: la motivazione deve rendere controllabile il percorso logico-giuridico.
  • La decisione favorevole ottenuta da un altro coerede non si estende automaticamente: occorre verificare l'identità dei soggetti, del petitum e della causa petendi e considerare se gli atti e gli obblighi siano effettivamente comuni o autonomi.
  • L'accoglimento in Cassazione per vizi processuali e motivazionali, con rinvio, non equivale a una decisione definitiva sull'esistenza o sull'ammontare del debito: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia attenendosi ai principi enunciati.

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