Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12687/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a un imprenditore individuale per l'anno 2008, con cui l'Ufficio aveva rideterminato in aumento reddito d'impresa, valore della produzione netta e volume d'affari ai fini IRPEF, IRAP e IVA. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado e la decisione era stata confermata in appello. La CTR aveva ritenuto che l'accertamento si fondasse soltanto sullo scostamento dagli studi di settore, senza verifica concreta dell'azienda; aveva inoltre considerato necessario, a pena di nullità, l'invito a comparire ex art. 5 d.lgs. 218/1997; infine aveva escluso l'obbligo di annotare le rimanenze finali per un'impresa in contabilità semplificata. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia e violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, sostenendo che l'accertamento era analitico-induttivo e fondato su accesso e presunzioni gravi, precise e concordanti, non su soli studi di settore; 2) violazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. 218/1997, deducendo che l'invito a comparire non era obbligatorio per l'accertamento analitico-induttivo e che, comunque, il contraddittorio era stato assicurato dal PVC; 3) violazione degli artt. 15 e 18 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 9 d.l. 69/1989, sostenendo che anche i contribuenti in contabilità semplificata devono annotare le rimanenze finali.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'omessa pronuncia, poiché la CTR aveva comunque esaminato e rigettato la tesi dell'Ufficio sul tipo di accertamento. Ha invece accolto la censura sulla violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, rilevando che la CTR aveva erroneamente escluso la possibilità di fondare l'accertamento analitico-induttivo su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti e non aveva verificato se l'avviso si fondasse su un accesso e su elementi concreti diversi dagli studi di settore. È stato accolto anche il terzo motivo, chiarendo che anche le imprese minori in contabilità semplificata devono annotare il valore delle rimanenze finali. La censura sugli artt. 5 e 6 d.lgs. 218/1997 è stata ritenuta assorbita per la parte IRPEF e IRAP, mentre per l'IVA la Corte ha precisato che occorre verificare in rinvio se il contribuente assolse l'onere di indicare le difese concrete che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio preventivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice di merito abbia completamente omesso di decidere su una domanda o eccezione decisiva; non sussiste quando la questione sia stata respinta, anche implicitamente, mediante una motivazione sintetica.
  • L'accertamento analitico-induttivo può legittimamente fondarsi su presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti; il giudice di merito deve verificare in concreto se l'atto impositivo sia sostenuto da elementi emersi da verifiche fiscali e non da un mero scostamento standardizzato.
  • L'accertamento fondato sugli studi di settore è cosa diversa dall'accertamento analitico-induttivo: il primo è uno strumento standardizzato che richiede il contraddittorio preventivo secondo la disciplina speciale, mentre il secondo non comporta, di regola, un obbligo generalizzato di invito a comparire prima dell'emissione dell'atto.
  • In materia IVA, l'eventuale omissione del contraddittorio endoprocedimentale non determina automaticamente la nullità dell'atto: il contribuente deve indicare in giudizio le difese concrete e non pretestuose che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
  • Anche le imprese minori in contabilità semplificata devono annotare il valore delle rimanenze finali secondo la disciplina fiscale applicabile; l'omissione di tali annotazioni può rilevare ai fini dell'accertamento.
  • Quando la cassazione rileva errori di diritto che incidono sul metodo di accertamento o sulla disciplina delle scritture contabili, la causa va rinviata al giudice di merito per un nuovo esame conforme ai principi enunciati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.