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Sentenza

Sentenza del 20/02/2023 n. 5245 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento catastale emesso a rettifica della classificazione (classamento) proposta con dichiarazione DOCFA per sedici unità immobiliari: la parte aveva proposto classe 2 per categorie A/2 e C/6, rettificate dall'Ufficio rispettivamente nelle classi 4 e 3. Il ricorrente deduceva difetto di motivazione dell'atto, mancato sopralluogo e mancanza di contraddittorio, improprietà dei criteri comparativi adottati dall'amministrazione e omissione di esame di perizie e rilievi prodotti dalla parte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e/o infondati i motivi, osservando che: la rettifica catastale era motivata mediante dati oggettivi e comparazioni ritenute concludenti dai giudici di merito; la procedura DOCFA ha natura partecipativa e la mera indicazione dei dati oggettivi da parte dell'Ufficio è idonea a soddisfare l'obbligo di motivazione; il sopralluogo non è requisito necessario per la validità della stima diretta quando l'Amministrazione si fondi su risultanze documentali mirate; non sussisteva obbligo di contraddittorio preventivo o di avviso bonario nella fattispecie; infine, la doppia conforme (prima e secondo grado) limita il sindacato della Corte sui fatti. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • R.D.l. n. 652 del 1939

    Richiamato come normativa vigente in materia catastale; nessuna illegittimità rilevata nell'operato amministrativo alla luce del regolamento catastale storico.

  • D.P.R. n. 1142 del 1949

    La Corte afferma che il sopralluogo non è requisito di validità imprescindibile per la stima diretta degli immobili quando l'amministrazione si basa su risultanze documentali specifiche.

  • D.L. n. 70 del 1988, art. 11, c.1

    Norma catastale richiamata nel contesto della regolazione delle procedure di classamento; non ostativa alla legittimità della rettifica basata su dati documentali.

  • D.L. n. 16 del 1993, art. 2

    Richiamato rispetto ai criteri di stima e confronti; la Corte non ha ritenuto che i criteri comparativi impugnati fossero tali da rendere invalido l'accertamento, purché documentati e specifici.

  • D.M. n. 701 del 1994

    Riferimento tecnico sui criteri di classificazione e stima; la Corte ha ritenuto che il confronto comparativo possa essere utilizzato dall'amministrazione se adeguatamente motivato.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6, c.5

    Norma sugli avvisi bonari e conciliazione: la Corte ha ritenuto che l'obbligo di avviso bonario non fosse applicabile nella fattispecie, trattandosi di procedura DOCFA già partecipativa e in assenza di riprese a tassazione.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10, c.1

    Richiamata in relazione agli obblighi di correttezza e buona fede; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha specificato atti o condotte che integrassero la violazione.

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5-ter

    Citato per affermare che la mera rettifica catastale non equivale a ripresa a tassazione che imporrebbe obblighi ulteriori come l'avviso bonario.

  • Codice di procedura civile, art. 348-ter

    Rilevata la rilevanza della doppia conforme (concordanza di primo e secondo grado) che limita il sindacato di legittimità sui fatti e sulla valutazione delle prove.

  • Codice di procedura civile, art. 360, c.1, nn. 3 e 5

    Norme di riferimento per i motivi di cassazione proposti (violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi); la Corte le considera in gran parte inammissibili o infondate per mancanza di specificità e perché atta a sindacare il merito.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 41, 47, 48

    Richiamata la questione del contraddittorio: la Corte ha affermato che gli obblighi di contraddittorio previsti per tributi armonizzati non si estendono automaticamente ai tributi non armonizzati, quindi non motivano l'annullamento dell'accertamento DOCFA.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c.1-quater

    Norma richiamata in relazione all'onere per il ricorrente del pagamento del contributo unificato e alla liquidazione delle spese di giudizio.

Massime di principio

  • La procedura DOCFA ha natura partecipativa: l'Amministrazione può motivare una rettifica indicando i dati oggettivi acclarati e la nuova classe attribuita; ciò è normalmente sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione.
  • Il sopralluogo non è un requisito imprescindibile per la validità della rettifica catastale quando l'Ufficio si fonda su risultanze documentali specifiche e mirate; la valutazione documentale può legittimamente sostituirlo.
  • La comparazione con immobili simili è ammissibile come criterio probatorio per il classamento, purché i dati comparativi siano concreti, specifici e documentati; il contribuente deve allegare elementi probatori concreti per confutare la comparazione.
  • La mancata attivazione di un avviso bonario o di un contraddittorio endo-procedimentale non è sempre obbligatoria, in particolare nelle rettifiche discendenti da procedure DOCFA quando non sussiste una ripresa a tassazione.
  • La doppia conforme (conferma in primo e secondo grado) limita il sindacato della Corte di Cassazione sul merito: i ricorsi che in realtà mirano a un nuovo esame del merito degli accertamenti sono in gran parte inammissibili.
  • Per ottenere l'annullamento di una rettifica catastale il contribuente deve indicare con precisione e produrre prove concrete che smentiscano i dati dell'Ufficio; censure generiche sulla 'mancanza di sopralluogo' o sulla 'motivazione apparente' senza specificità risultano insufficienti.

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