Sentenza del 20/02/2023 n. 5245 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento catastale emesso a rettifica della classificazione (classamento) proposta con dichiarazione DOCFA per sedici unità immobiliari: la parte aveva proposto classe 2 per categorie A/2 e C/6, rettificate dall'Ufficio rispettivamente nelle classi 4 e 3. Il ricorrente deduceva difetto di motivazione dell'atto, mancato sopralluogo e mancanza di contraddittorio, improprietà dei criteri comparativi adottati dall'amministrazione e omissione di esame di perizie e rilievi prodotti dalla parte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e/o infondati i motivi, osservando che: la rettifica catastale era motivata mediante dati oggettivi e comparazioni ritenute concludenti dai giudici di merito; la procedura DOCFA ha natura partecipativa e la mera indicazione dei dati oggettivi da parte dell'Ufficio è idonea a soddisfare l'obbligo di motivazione; il sopralluogo non è requisito necessario per la validità della stima diretta quando l'Amministrazione si fondi su risultanze documentali mirate; non sussisteva obbligo di contraddittorio preventivo o di avviso bonario nella fattispecie; infine, la doppia conforme (prima e secondo grado) limita il sindacato della Corte sui fatti. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
R.D.l. n. 652 del 1939
Richiamato come normativa vigente in materia catastale; nessuna illegittimità rilevata nell'operato amministrativo alla luce del regolamento catastale storico.
D.P.R. n. 1142 del 1949
La Corte afferma che il sopralluogo non è requisito di validità imprescindibile per la stima diretta degli immobili quando l'amministrazione si basa su risultanze documentali specifiche.
D.L. n. 70 del 1988, art. 11, c.1
Norma catastale richiamata nel contesto della regolazione delle procedure di classamento; non ostativa alla legittimità della rettifica basata su dati documentali.
Richiamato rispetto ai criteri di stima e confronti; la Corte non ha ritenuto che i criteri comparativi impugnati fossero tali da rendere invalido l'accertamento, purché documentati e specifici.
Riferimento tecnico sui criteri di classificazione e stima; la Corte ha ritenuto che il confronto comparativo possa essere utilizzato dall'amministrazione se adeguatamente motivato.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, c.5
Norma sugli avvisi bonari e conciliazione: la Corte ha ritenuto che l'obbligo di avviso bonario non fosse applicabile nella fattispecie, trattandosi di procedura DOCFA già partecipativa e in assenza di riprese a tassazione.
Legge n. 212 del 2000, art. 10, c.1
Richiamata in relazione agli obblighi di correttezza e buona fede; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha specificato atti o condotte che integrassero la violazione.
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5-ter
Citato per affermare che la mera rettifica catastale non equivale a ripresa a tassazione che imporrebbe obblighi ulteriori come l'avviso bonario.
Codice di procedura civile, art. 348-ter
Rilevata la rilevanza della doppia conforme (concordanza di primo e secondo grado) che limita il sindacato di legittimità sui fatti e sulla valutazione delle prove.
Codice di procedura civile, art. 360, c.1, nn. 3 e 5
Norme di riferimento per i motivi di cassazione proposti (violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi); la Corte le considera in gran parte inammissibili o infondate per mancanza di specificità e perché atta a sindacare il merito.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 41, 47, 48
Richiamata la questione del contraddittorio: la Corte ha affermato che gli obblighi di contraddittorio previsti per tributi armonizzati non si estendono automaticamente ai tributi non armonizzati, quindi non motivano l'annullamento dell'accertamento DOCFA.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c.1-quater
Norma richiamata in relazione all'onere per il ricorrente del pagamento del contributo unificato e alla liquidazione delle spese di giudizio.
Massime di principio
- La procedura DOCFA ha natura partecipativa: l'Amministrazione può motivare una rettifica indicando i dati oggettivi acclarati e la nuova classe attribuita; ciò è normalmente sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione.
- Il sopralluogo non è un requisito imprescindibile per la validità della rettifica catastale quando l'Ufficio si fonda su risultanze documentali specifiche e mirate; la valutazione documentale può legittimamente sostituirlo.
- La comparazione con immobili simili è ammissibile come criterio probatorio per il classamento, purché i dati comparativi siano concreti, specifici e documentati; il contribuente deve allegare elementi probatori concreti per confutare la comparazione.
- La mancata attivazione di un avviso bonario o di un contraddittorio endo-procedimentale non è sempre obbligatoria, in particolare nelle rettifiche discendenti da procedure DOCFA quando non sussiste una ripresa a tassazione.
- La doppia conforme (conferma in primo e secondo grado) limita il sindacato della Corte di Cassazione sul merito: i ricorsi che in realtà mirano a un nuovo esame del merito degli accertamenti sono in gran parte inammissibili.
- Per ottenere l'annullamento di una rettifica catastale il contribuente deve indicare con precisione e produrre prove concrete che smentiscano i dati dell'Ufficio; censure generiche sulla 'mancanza di sopralluogo' o sulla 'motivazione apparente' senza specificità risultano insufficienti.
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