Sentenza del 20/02/2023 n. 464 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Base imponibile ai fini dell'imposta di registro nel caso di cessione di azienda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro sulla cessione d'azienda (impianto fotovoltaico). La controversia riguardava: 1) l'inclusione nell'imponibile delle passività accollate dal cessionario per un importo di € 1.220.182,00; 2) la qualificazione della componente impiantistica (fotovoltaica) come bene mobile soggetto all'aliquota del 3% anziché al 9%; 3) presunta carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione e violazione delle norme in tema di determinazione della base imponibile per cessione d'azienda.
La decisione
Il giudice di primo grado accolse il ricorso e la Corte d'appello, rigettando l'appello dell'Agenzia, ha confermato che la base imponibile per la cessione d'azienda si determina in funzione del valore netto del complesso trasferito (attivo meno passività) e che le passività possono essere dedotte solo se inerenti al complesso aziendale. La Corte ha rilevato che l'Ufficio non aveva contestato in modo sostanziale l'inerenza delle passività e che, secondo giurisprudenza consolidata, l'onere di provare la non inerenza grava sull'Amministrazione finanziaria. La Corte ha inoltre censurato l'uso dell'avviso di liquidazione anziché di un provvedimento di rettifica quando si disconoscono passività e si rettifica il valore del complesso. Esito pratico: rigetto dell'appello dell'Agenzia, spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 51
La base imponibile della cessione d'azienda va determinata con riferimento al valore complessivo dei beni incluse le passività dedotte solo se inerenti al complesso aziendale; le passività pertinenti riducono il valore imponibile.
D.P.R. n. 131/1986, art. 23
Disposizioni correlate alla determinazione dell'imponibile e alla tassazione degli atti soggetti all'imposta di registro; richiamato per confermare che la base imponibile tiene conto delle passività inerenti.
D.P.R. n. 131/1986, art. 2, tariffa parte I
Fissa le aliquote di registro; rilevante la distinzione tra componente impiantistica (che può essere qualificata come bene mobile e assoggettata all'aliquota del 3%) e componente immobiliare (9%). La questione della qualificazione può comportare scorporo e applicazione di aliquote differenti.
D.P.R. n. 131/1986, art. 43
Richiamato dall'Amministrazione per sostenere che i debiti accollati concorrono a formare la base imponibile; la Corte ha però evidenziato che la questione rilevante è se i debiti siano inerenti al complesso aziendale, non la mera assunzione formale.
Massime di principio
- La base imponibile per la cessione d'azienda si determina sul valore netto del complesso trasferito: attività meno le passività inerenti all'azienda.
- Le passività risultanti dalle scritture contabili o da atti con data certa possono essere dedotte dall'imponibile solo se effettivamente inerenti al ramo d'azienda trasferito; la mera iscrizione contabile non è sufficiente.
- L'onere della prova della non-inerenza delle passività grava sull'Amministrazione finanziaria: se l'Ufficio non contesta specificamente l'inerenza, le deduzioni operate dal contribuente prevalgono (principio della non contestazione).
- Se il corrispettivo dichiarato tiene conto di passività accollate, l'Amministrazione può superare la dichiarazione solo mediante accertamento fondato che dimostri l'estraneità operativa delle passività rispetto all'azienda ceduta.
- In presenza di componenti distinte (es. terreno/immobile vs impianto fotovoltaico), è possibile scorporare le componenti e applicare aliquote differenti secondo la natura (bene mobile vs bene immobile), purché la qualificazione sia adeguatamente documentata.
- Quando l'Ufficio ritiene di dover disconoscere passività e rettificare il valore del complesso, il corretto strumento è l'avviso di rettifica del valore/accertamento e non un generico avviso di liquidazione privo di motivazione puntuale.
- Per il contribuente: documentare e provare l'inerenza delle passività (contratti di finanziamento relativi all'impianto, prove che i debiti sono funzionali all'attività) e, se opportuno, chiedere lo scorporo delle componenti per l'applicazione delle aliquote corrette.
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