Sentenza del 20/02/2023 n. 449 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
L'onere della prova per operazioni inesistenti portati in detrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione contesta il diritto del contribuente a portare in deduzione il costo o in detrazione l'IVA relativa a fatture ritenute riferite ad operazioni soggettivamente inesistenti, sostenendo che il contribuente avrebbe saputo o avrebbe potuto sapere, con la diligenza media, che le operazioni si inserivano in un'evasione o frode.
La decisione
La sentenza stabilisce che l'Amministrazione ha l'onere di provare che, al momento dell'acquisto, il contribuente fosse a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della sostanziale inesistenza del fornitore, anche mediante elementi oggettivi e specifici (presunzioni fondate). Solo dopo tale prova grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettività delle operazioni contestate. Tale dimostrazione non può limitarsi alla regolarità formale di fatture, contabilità o mezzi di pagamento, che possono essere strumenti per dar apparenza di realtà alla frode, ma deve essere supportata da elementi probatori attinenti alla sostanza dell'operazione (ad es. contratti, documenti di trasporto, consegne, corrispondenza commerciale, pagamenti tracciabili al reale prestatore, testimonianze, continuità commerciale).
Norme richiamate
art. 2697 c.c. (onere della prova)
L'onere della prova va assegnato e applicato in modo da richiedere all'Amministrazione la dimostrazione, anche per via presuntiva e con elementi oggettivi e specifici, della conoscenza o della prevedibilità della frode da parte del contribuente.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 (detrazione IVA)
Il diritto alla detrazione presuppone operazioni effettive; la norma è interpretata in combinato disposto con l'onere probatorio, richiedendo che l'Amministrazione dimostri l'elemento soggettivo che esclude il diritto e che il contribuente dimostri la sostanziale effettività dell'operazione.
Massime di principio
- Quando l'Erario contesta fatture per operazioni soggettivamente inesistenti deve provare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con diligenza media, della frode o dell'inesistenza sostanziale del fornitore; la prova può essere anche presuntiva ma fondata su elementi oggettivi e specifici.
- Solo dopo che l'Amministrazione ha assolto il proprio onere probatorio, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettività delle operazioni; la prova non può basarsi esclusivamente sulla regolarità formale di fatture, contabilità o pagamenti.
- Per dimostrare la concreta esistenza delle operazioni sono necessari elementi che attengano alla sostanza commerciale: contratti, ordini, documenti di trasporto, prove di consegna, corrispondenza commerciale, pagamenti tracciabili al conto del fornitore, testimonianze o elementi che dimostrino relazioni commerciali stabili.
- In fase preventiva e gestionale il contribuente dovrebbe adottare misure di 'diligenza media' (due diligence) sui fornitori: verifiche anagrafiche e catastali, esistenza di struttura operativa, coerenza dei prezzi e della filiera, tracciabilità dei pagamenti, documentazione contrattuale e di consegna.
- La regolarità formale non esclude di per sé la frode: fatture apparentemente regolari possono essere utilizzate per dar apparenza di realtà; pertanto le autorità devono segmentare indagini e fornire elementi concreti prima di negare il diritto alla detrazione.
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