Sentenza del 20/02/2023 n. 1305 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF operate su somme ricevute dal datore di lavoro a titolo di risarcimento per demansionamento (sentenza del Tribunale di Napoli n. 6627/2016). La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo che il risarcimento fosse volto a compensare la lesione della capacità professionale (danno emergente) e pertanto non soggetto a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 2 TUIR. L'Agenzia impugnava sostenendo che si trattava di lucro cessante (sostituzione di reddito imponibile), contestava la motivazione della CTP, la ripartizione dell'onere della prova e, in via subordinata, la misura delle ritenute effettivamente operate.
La decisione
La Corte d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto congruente la motivazione della CTP e, in linea con la giurisprudenza di legittimità e con un interpello dell'Agenzia stessa, ha qualificato il risarcimento per demansionamento come danno emergente (lesione della professionalità) non assoggettabile a IRPEF: la quantificazione che prende a riferimento la retribuzione serve solo a determinare il quantum e non trasforma la natura del risarcimento in lucro cessante. Ha inoltre dichiarato inammissibile la nuova contestazione sull'ammontare delle ritenute proposta dall'Amministrazione in sede di appello (art. 57 D.lgs. 546/1992). Spese di giudizio liquidate in favore del contribuente per euro 1.200,00 oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 6, comma 2
"I proventi conseguiti in sostituzione di redditi (...) e le indennità conseguite (...) a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (...) costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti."
La Corte ha interpretato la norma nel senso consolidato dalla giurisprudenza: sono imponibili solo le somme che hanno funzione sostitutiva o integrativa del reddito (lucro cessante); i risarcimenti destinati a riparare la lesione della capacità professionale o altri danni emergenti non costituiscono reddito imponibile.
Codice Civile - art. 2697
Principio secondo cui l'onere della prova è in capo al soggetto che afferma fatti costitutivi della propria pretesa. La Corte ha rilevato che il contribuente ha assolto l'onere probatorio depositando documentazione e la sentenza di merito.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 57
Divieto di introdurre nuove eccezioni in appello (ius novorum). La Corte ha dichiarato inammissibile la contestazione, proposta per la prima volta in appello dall'Amministrazione, relativa alla misura delle ritenute.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 36, comma 2 (richiamo motivazione)
Norme sul contenuto della motivazione della decisione; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTP congrua e sufficiente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 23 (ritenute alla fonte)
Richiamato marginalmente: le ritenute alla fonte non devono essere operate sulle somme che non costituiscono reddito imponibile (danno emergente); eventuali ritenute indebitamente operate sono oggetto di rimborso.
Interpello Agenzia delle Entrate n. 185/2022
L'Agenzia stessa ha chiarito che il risarcimento per demansionamento è da considerarsi danno emergente e non è soggetto a tassazione; la Corte ha richiamato questo orientamento a supporto della qualificazione non imponibile.
Massime di principio
- Distinguere sempre la funzione del risarcimento: se sostituisce un reddito non percepito (lucro cessante) è imponibile; se ripara una lesione della persona o della professionalità (danno emergente) è esente da IRPEF.
- La mera utilizzazione della retribuzione quale parametro per la quantificazione dell'indennizzo non trasforma automaticamente il risarcimento in lucro cessante: il riferimento alla retribuzione può essere solo criterio di misura.
- In caso di demansionamento, il risarcimento volto a tutelare la capacità/professionalità del lavoratore è generalmente qualificabile come danno emergente e non tassabile, se il giudice lo ha espressamente definito in tal senso o se dalla motivazione emerge la lesione della professionalità.
- L'onere della prova circa la natura non imponibile del risarcimento grava sul richiedente il rimborso: è quindi fondamentale depositare sentenze, perizie e documentazione che attestino la natura del danno.
- Le amministrazioni non possono introdurre in appello nuove eccezioni o contestazioni che ampliino l'oggetto della decisione; questioni relative agli importi contestati devono essere sollevate nel primo grado o saranno inammissibili in appello ai sensi dell'art. 57 D.lgs. 546/1992.
- Se l'ente ha operato ritenute su somme poi qualificate come non imponibili, il contribuente può ottenere il rimborso; i relativi importi vanno verificati sulla documentazione (busta paga, CUD) e non modificati per mera correlazione con la retribuzione.
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