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Sentenza

Sentenza del 20/02/2023 n. 5124 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava omissione delle dichiarazioni IRES e IRAP per gli anni 1999-2003 ritenendo che Dell Spa costituisse una stabile organizzazione di Dell Ltd e che sussistessero elementi di rilevanza penale giustificanti il raddoppio dei termini di accertamento. I giudici di merito avevano accolto la preliminare della contribuente perché non era stata prodotta copia della denuncia penale, impedendo la verifica dei presupposti per il raddoppio; l'Agenzia ha impugnato tale decisione in Cassazione sostenendo che il raddoppio dipende dall'astratta presenza dei presupposti per l'obbligo di denuncia (art. 331 c.p.p.) e che il giudice tributario deve verificare tali presupposti sulla base degli elementi contenuti negli avvisi di accertamento senza che la produzione dell'atto di denuncia risulti necessaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso dell'Agenzia (limitatamente alle violazioni IRES), ritenendo che il giudice tributario debba compiere una valutazione autonoma e oggettiva circa la sussistenza degli elementi che impongono al pubblico ufficiale l'obbligo di denuncia penale e che la concreta produzione della denuncia non è determinante. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, demandando anche la decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Riferimento alla disciplina dei termini d'accertamento e al raddoppio dei termini quando sussistono violazioni con rilevanza penale; la Corte precisa che il raddoppio si valuta sulla base degli elementi fattuali a disposizione, non dalla mera produzione della denuncia.

  • art. 331 c.p.p.

    Stabilisce le condizioni che determinano l'obbligo di denuncia penale da parte del pubblico ufficiale: la Corte ricorda che il raddoppio dei termini si fonda sull'astratta presenza di tali presupposti, verificabili anche senza la produzione della denuncia.

  • Sentenza Corte Costituzionale 247/2011

    Richiamata per il principio secondo cui il raddoppio dei termini non deriva da mera discrezionalità dell'ufficio ma dall'esistenza obiettiva degli elementi che impongono la denuncia penale; impone al giudice tributario un controllo autonomo sugli elementi oggettivi.

  • Codice di procedura civile

    artt. 115, 116, 156, art. 360 c.p.c.

    Art. 115-116: principi probatori e dovere di motivazione; art.156: l'impugnazione tempestiva sanifica vizi di notifica; art.360: motivi di cassazione invocati dall'Agenzia.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma sulla motivazione delle decisioni della giurisdizione tributaria richiamata nei motivi residui, ma considerata assorbita dalla Corte dopo l'accoglimento dei primi motivi.

  • Codice civile

    Regole sulla prova e sulla presunzione; invocate per contestare la valutazione probatoria ma ritenute assorbite dalla pronuncia principale.

  • TUIR

    Norme sul reddito prodotto tramite stabile organizzazione; rilevanti per la questione di fatto se Dell Spa fosse stabile organizzazione di Dell Ltd.

  • Convenzione tra Italia e Repubblica d'Irlanda contro le doppie imposizioni

    Richiamata in relazione al criterio di stabile organizzazione e alla tassazione dei redditi transnazionali.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norme relative ai reati tributari richiamate nel quadro delle violazioni penali ipotizzate; la Corte ne tiene conto nel valutare il presupposto penale per il raddoppio.

  • Legge 4 agosto 2006, n. 248

    Riferimento normativo invocato in primo grado relativo all'ipotesi del raddoppio dei termini per accertamento in presenza di violazioni con valenza penale.

Massime di principio

  • Per il raddoppio dei termini d'accertamento IRES non è necessario che l'amministrazione abbia effettivamente prodotto in giudizio la denuncia penale: il giudice tributario deve verificare autonomamente, sulla base degli elementi di fatto e delle fonti di prova presenti negli atti d'accertamento, se sussistano gli elementi che avrebbero imposto al pubblico ufficiale l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.
  • La valutazione del giudice tributario è prognostica e autonoma: conta l'astratta presenza di elementi idonei a configurare il reato (es. omessa dichiarazione IRES) e non la valutazione conclusiva dell'autorità penale o l'effettiva esistenza di un atto di denuncia.
  • Le questioni di legittimità della pretesa sostanziale (per esempio chi sia effettivamente destinatario dell'imposta o se sussista stabile organizzazione) devono essere prospettate tempestivamente: se sollevate solo in appello possono essere ritenute intempestive.
  • I vizi formali di notifica possono essere sanati dalla tempestiva impugnazione ai sensi dell'art. 156 c.p.c.; dunque la contestazione tardiva di nullità formali può risultare inefficace se l'atto è stato impugnato.
  • Il raddoppio dei termini per accertamento trova applicazione specifica per IRES quando ricorrano elementi con rilevanza penale; per tributi privi di sanzione penale (es. alcune violazioni IRAP) il meccanismo non si applica.
  • In giudizi simili il giudice deve basare la propria decisione sugli elementi concreti contenuti negli avvisi e nei verbali (contratti, dichiarazioni rese da dirigenti, modalità operative, autonomia contrattuale, controllo della casa madre, gestione degli ordini e margini) e valutare se tali elementi siano idonei a integrare i presupposti per l'obbligo di denuncia.

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