Sentenza del 20/02/2023 n. 5262 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento catastale che rettificava il classamento di cinque unità immobiliari denunciate in categoria E/1 (Stazioni per servizi di trasporto) riclassificandole in categoria D/8. L'Agenzia aveva ritenuto le unità fabbricati costruiti per esigenze commerciali (ampî depositi/magazzini destinati alla locazione ad operatori commerciali) non suscettibili di destinazioni diverse. La ricorrente deduceva vizi di motivazione, inversione/violazione degli oneri della prova, motivazione postuma in giudizio, violazione delle norme sul procedimento amministrativo e deduceva che le unità dovevano essere inquadrate nella categoria E in quanto funzionali all'Interporto e al servizio pubblico
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Intermodale Srl. Ha ritenuto la motivazione dell'avviso di rettifica e della decisione di gravame adeguata, ha escluso l'inversione o la violazione degli oneri probatori, ha affermato che la stima diretta e la valutazione tecnica sono giudizi di natura tecnica di competenza del giudice di merito (non sindacabili in sede di legittimità salvo violazioni formali) e ha confermato che la categoria E ha un'elencazione casistica rigida che non si estende automaticamente a immobili con autonomia funzionale e reddituale destinati ad uso commerciale. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese) e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
Richiamata nella censura sul difetto di motivazione della sentenza di gravame; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la motivazione risultava comprensibile e adeguata.
Codice Civile, art. 2697
La Corte ha richiamato il principio sull'onere della prova e stabilito che non è avvenuta inversione degli oneri: la contestazione verteva sulla valutazione e attendibilità delle prove, competenza del giudice di merito.
art. 360 c.p.c.
Norma di riferimento per i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha valutato i motivi ex art. 360 e li ha ritenuti privi di rilievo.
R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10; D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 8 e 30
Rilevate come fonti che disciplinano la stima diretta per il classamento catastale; la Corte ha osservato che la stima diretta è un giudizio tecnico la cui adeguatezza è valutata in sede di merito.
L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente)
Richiamata rispetto al tema della motivazione degli atti tributari; la Corte ha ritenuto che l'avviso di classamento/accertamento fosse sufficientemente motivato mediante dati oggettivi e valutazione tecnica.
L. n. 241 del 1990, art. 3
Richiamata in relazione al principio di buona amministrazione e motivazione; la Corte ha escluso irregolarità motivazionale nell'atto impugnato.
D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40 (conv. L. 24 novembre 2006, n. 286)
"Nelle unità immobiliari censite nelle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale."
La Corte ha richiamato questo comma per sostenere l'incompatibilità tra classificazione in categoria E e unità immobiliari ad uso commerciale/autonome; principio decisivo per escludere la classificazione E/1 delle unità contestate.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 2 gennaio 2007, art. 1, comma 2
Richiamato dalla ricorrente (usi diversi e strumentalità) ma la Corte ha ritenuto che l'elencazione degli usi non legittima automaticamente l'estensione della categoria E alle unità contestate.
L. n. 240 del 1990, art. 1 (definizione di Interporto)
"un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione."
La definizione normativa di Interporto non è invece sufficiente per ricondurre automaticamente tutte le unità funzionalmente connesse nella categoria E quando esse conservano autonomia funzionale/reddituale e destinazione commerciale.
L.R. Abruzzo n. 28 del 2002, art. 4
Richiamata dalla ricorrente per il richiamo alle funzioni dell'Interporto regionale; la Corte ha ritenuto che la normativa regionale non possa estendere la categoria catastale E oltre i limiti stabiliti dalla normativa catastale e nazionale.
Trattato sull'Unione Europea (art. 2 par. 3; art. 4 par. 3)
Richiamati dalla ricorrente per dedurre obblighi di cooperazione e promozione del trasporto intermodale; la Corte ha ritenuto che tali principi non autorizzino un ampliamento del perimetro della categoria E nel sistema catastale.
Massime di principio
- La motivazione degli atti di classamento derivanti da procedura DOCFA può ritenersi adeguata se l'ufficio indica dati oggettivi e la classe attribuita; una diversa valutazione della rendita che si fonda su una valutazione tecnica non implica necessariamente nullità per mancanza di motivazione.
- La stima diretta è un giudizio tecnico di competenza del giudice di merito: la Corte di legittimità non riesamina i fatti e la valutazione tecnica se non per vizi di diritto della motivazione.
- L'onere della prova non si considera invertito quando la censura riguarda la valutazione e la concludenza delle prove: per far valere la violazione dell'art. 2697 c.c. occorre che il giudice abbia formalmente attribuito l'onere a parte diversa da quella cui spettava.
- Le categorie catastali del gruppo E sono elencate in modo casistico e restrittivo: non possono essere estese semplicemente per il fatto che l'immobile sia funzionalmente connesso a un servizio di interesse pubblico; la presenza di autonomia funzionale e reddituale e l'uso commerciale escludono generalmente l'inquadramento in E.
- Le argomentazioni e precisazioni rese dall'Amministrazione nel corso del giudizio non costituiscono automaticamente una motivazione postuma invalida, salvo che introducano nuovi elementi di fatto decisivi non presenti nell'atto impugnato.
- In contenziosi catastali è essenziale documentare con precisione, già nella dichiarazione Docfa, gli elementi di fatto e di uso (destinazione, autonomia funzionale/ reddituale, modalità di gestione) per contrastare efficacemente una rettifica di classamento.
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