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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15529/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2002, originato da un’operazione che l’Ufficio aveva qualificato come permuta tra un terreno e un edificio da realizzare. La CTP aveva accolto i ricorsi della società e dei soci; la CTR del Molise aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo, in sostanza, che non vi fosse una permuta imponibile, che non si fosse realizzata alcuna plusvalenza e che l’operazione avesse prodotto un danno per la società per inadempimento dell’altra parte, richiamando anche l’assoluzione dei soci in sede penale. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, perché la CTR avrebbe deciso su argomentazioni estranee al thema decidendum individuato nell’atto di appello; 2) nullità per ultrapetizione, per avere il giudice tributario deciso sull’esito dei negozi tra le parti invece che sulla specifica censura relativa all’operazione permutativa ai fini IVA, che secondo l’Ufficio si era regolarmente perfezionata anche se poi rimasta inattuata; 3) violazione della disciplina IVA (artt. 11, 13, comma 2, lett. d), e 14 del d.P.R. n. 633 del 1972), sostenendo che il presupposto impositivo si realizza con la conclusione del contratto, a prescindere dalla successiva mancata esecuzione, e che la base imponibile delle fatture emesse al rogito doveva essere determinata sul valore normale dei beni.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso perché, dopo la fissazione della camera di consiglio, è stata comunicata l’inclusione della controversia nell’elenco predisposto dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, relativo alla definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022; dall’elenco risultava il pagamento integrale dell’importo dovuto e non era stato notificato alcun diniego di definizione. Sulla base di ciò, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, perché tale misura non opera nei casi di estinzione per definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel primo motivo di ricorso per denunciare la nullità della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 1, 2 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamati nel primo motivo di ricorso come parametri per la denuncia di nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione al vizio di motivazione apparente.

  • art. 274 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso in tema di motivazione della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    indicato come norma processuale per i motivi di nullità della sentenza e/o del procedimento.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per dedurre ultrapetizione.

  • artt. 18 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamati nel secondo motivo di ricorso in relazione alla delimitazione del thema decidendum nel processo tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro del terzo motivo per la dedotta violazione di legge sostanziale in materia IVA.

  • art. 11 del d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dall’Agenzia per sostenere che il presupposto impositivo IVA si realizza al momento della conclusione del contratto, anche se l’operazione resta inattuata.

  • art. 13, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per affermare che la base imponibile delle fatture doveva essere il valore normale dei beni.

  • art. 14 del d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come criterio di determinazione del valore normale ai fini IVA.

  • art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023

    "Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione ... l'Agenzia delle entrate ... provvede a depositare entro il 31 ottobre 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1"

    norma procedurale richiamata per il deposito dell’elenco delle controversie definite in via agevolata.

  • art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022

    richiamato come disciplina della definizione agevolata della controversia.

  • art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022

    richiamato per regolare le spese del processo estinto, che restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 1, commi 200 e 201, della l. n. 197 del 2022

    richiamati per affermare che, in assenza di diniego notificato, la definizione è regolare e il giudizio va dichiarato estinto; disciplinano inoltre impugnazione del diniego e revocazione.

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato nel contesto della riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.

Massime di principio

  • Quando la controversia rientra nella definizione agevolata e risulta il pagamento integrale di quanto dovuto, la Corte deve dichiarare l’estinzione del giudizio, purché non sia stato notificato un diniego nei termini previsti dalla legge.
  • La definizione agevolata della lite tributaria assorbe l’esame dei motivi di ricorso per cassazione, impedendo una decisione di merito sul contenuto delle censure.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica all’estinzione del giudizio per definizione agevolata, perché la misura è limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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