Cassazione Civile, Ordinanza n. 20242/2025 del 19/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2005, emesso a seguito di accertamento fondato sugli studi di settore. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittimo l'accertamento per la presenza di gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dallo standard, e giudicando irrilevanti le giustificazioni offerte dal contribuente nel contraddittorio endoprocedimentale, tra cui l'attività svolta con l'aiuto di un figlio convivente, il possesso di un solo veicolo di media cilindrata e l'esistenza di altre fonti di reddito. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 62 sexies, comma 3, del d.l. n. 331 del 1993, sostenendo che la CTR avesse avallato un'applicazione automatica dello studio di settore senza adeguata considerazione degli elementi difensivi; con il secondo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che le circostanze dedotte in contraddittorio fossero state apoditticamente ritenute irrilevanti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'accertamento fondato sugli studi di settore fosse legittimo in presenza di gravi incongruenze tra reddito dichiarato e reddito desumibile dallo standard applicabile, e che il giudice di merito avesse già esaminato le circostanze dedotte dal contribuente, giudicandole irrilevanti. Il primo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile, perché non riproduceva la motivazione dell'avviso di accertamento, e in parte infondato, perché la presenza di gravi incongruenze era sufficiente a sorreggere l'atto all'esito del contraddittorio. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato poiché non vi era omesso esame di fatti, ma una critica alla sufficienza della motivazione, non più deducibile in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"gli accertamenti ... possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze"
Consente l'accertamento induttivo fondato sugli studi di settore quando emergano gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dallo standard; non richiede necessariamente l'ispezione dei luoghi e può operare anche in presenza di contabilità formalmente regolare.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato come norma dell'accertamento induttivo cui l'art. 62 sexies rinvia e rispetto al quale gli studi di settore costituiscono strumento alternativo.
art. 54, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato come base normativa dell'accertamento in materia IVA cui può essere affiancato l'uso degli studi di settore.
La Corte osserva che la doglianza sulla mancata contestazione dei fatti non può superare il rilievo che tali circostanze sono state comunque esaminate dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per dedurre la violazione di legge relativa all'applicazione degli studi di settore.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto decisivo, non l'insufficienza della motivazione.
Indica la forma di trattazione del ricorso mediante memoria in camera di consiglio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Gli studi di settore possono fondare l'accertamento tributario quando l'Ufficio accerti gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dallo standard applicabile, anche in presenza di contabilità formalmente regolare.
- La gravità dello scostamento tra reddito dichiarato e standard integra un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non meramente apparente.
- Nel procedimento fondato sugli studi di settore il contraddittorio endoprocedimentale è essenziale: il contribuente deve poter offrire elementi idonei a giustificare lo scostamento; l'avviso, però, non è illegittimo quando il giudice di merito accerti la persistenza di gravi incongruenze e la non idoneità delle giustificazioni offerte.
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione è deducibile solo come omesso esame di un fatto decisivo; non è più censurabile la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione del giudice di merito.
- È inammissibile la censura che presupponga la valutazione del contenuto dell'avviso di accertamento senza riprodurlo o consentire alla Corte il controllo diretto sul suo tenore.
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