Cassazione Civile, Ordinanza n. 06015/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
Una società impugnava un'intimazione di pagamento notificata in relazione a un importo complessivo di euro 178.626,12 derivante da varie cartelle di pagamento. In primo grado l'impugnazione era stata accolta solo in parte, limitatamente alle notifiche eseguite senza estensione "p7m". In appello, l'agente della riscossione otteneva una decisione favorevole, con dichiarazione di non luogo a procedere per alcune cartelle per pendenza di autonomo giudizio e declaratoria di prescrizione per altre. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla notifica a mezzo PEC, sostenendo che l'intimazione era stata notificata da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri e che le cartelle allegate erano prive di firma digitale; 2) violazione delle norme processuali e dell'art. 2697 c.c., per asserita mancanza di prova della notifica, non avendo l'agente depositato files completi "eml" con dichiarazione di conformità; 3) violazione dell'art. 2953 c.c., sostenendo l'applicazione della prescrizione quinquennale e contestando il richiamo della CTR alla prescrizione decennale.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo ad alcune cartelle indicate nel controricorso, e ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto ad altre cartelle per difetto di interesse, in ragione della definizione agevolata. Nel resto ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la notifica via PEC da indirizzo istituzionale non presente nei pubblici elenchi non è nulla se ha comunque consentito al destinatario piena difesa senza incertezze sulla provenienza e sull'oggetto; ha inoltre escluso la necessità della firma digitale sulla copia informatica della cartella cartacea notificata via PEC. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a una rivalutazione di merito delle prove e privo di autosufficienza. Ha rigettato il terzo motivo, ribadendo che, in mancanza di una diversa previsione, le pretese per tributi si prescrivono nel termine ordinario decennale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973
è richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimità della notifica dell'intimazione di pagamento, ma la censura viene respinta
art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973
invocato dalla ricorrente in tema di notificazione delle cartelle e dell'intimazione; la Corte esclude l'illegittimità della notifica via PEC
art. 82, comma 6, d.lgs. n. 82 del 2005
richiamato dalla ricorrente in relazione alla notificazione digitale; la Corte osserva che l'indirizzo del mittente non è soggetto alla stessa rigidità formale del destinatario
art. 3-bis, comma 1, L. n. 53 del 1994
richiamato come disciplina generale delle notifiche telematiche eseguite dagli avvocati; la Corte ne limita la portata al relativo ambito soggettivo
art. 6-ter d.lgs. n. 82 del 2005
indicato come indice utilizzabile per le notifiche nei confronti della pubblica amministrazione
invocato dal ricorrente per sostenere l'inidoneità della prova della notifica; il motivo è dichiarato inammissibile
richiamato per dedurre la violazione delle regole sull'onere della prova; la Corte reputa la censura inammissibile perché mira a una diversa valutazione del materiale probatorio
invocato per sostenere la prescrizione quinquennale; la Corte ribadisce invece l'applicazione della prescrizione decennale alle pretese tributarie
assunto quale termine ordinario decennale di prescrizione applicabile alle pretese tributarie prive di specifica previsione
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
richiamato per escluderne l'applicazione ai tributi non periodici o comunque privi di espressa previsione quinquennale
richiamato incidentalmente in relazione alla mancata replica della ricorrente sulle produzioni dell'Agenzia
Massime di principio
- La notifica a mezzo PEC effettuata da un indirizzo istituzionale non risultante nei pubblici elenchi non è di per sé nulla se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, consentendo al destinatario una piena e non equivoca difesa in ordine alla provenienza e all'oggetto.
- Per la notifica via PEC della copia informatica di una cartella di pagamento originariamente cartacea non è necessaria, in difetto di specifica previsione normativa, la sottoscrizione con firma digitale del documento notificato.
- Le censure che mirano a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o difettano di autosufficienza.
- In assenza di una diversa previsione legislativa, le pretese tributarie si prescrivono nel termine ordinario decennale; non è applicabile automaticamente la prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche.
- Quando una parte prova o deduce la definizione agevolata o lo sgravio di alcune cartelle, l'interesse al ricorso può difettare o la materia del contendere può cessare limitatamente a quelle specifiche posizioni.
- Le regole formali della notificazione digitale devono essere apprezzate in modo coerente con la funzione dell'atto e con il raggiungimento dello scopo, senza imporre al mittente oneri formali non previsti dalla legge.
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