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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05950/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitori)

La controversia

La controversia nasce da due atti di precetto notificati per il recupero di compensi professionali e spese liquidate in favore di un avvocato che aveva prestato attività difensiva in un giudizio monitorio e nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, agendo anche in difesa di sé stesso ex art. 86 c.p.c. I debitori hanno opposto i precetti contestando, in particolare, la debenza dell'IVA sulle somme richieste. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che aveva accolto le opposizioni, deducendo sette motivi: (1) violazione di giudicato interno ex art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., sostenendo che fosse già accertata la presenza di un codifensore; (2) violazione dell'art. 2909 c.c. per pronuncia su un tema asseritamente non devoluto in appello; (3) violazione degli artt. 3 e 18 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 86 c.p.c., perché la codifesa renderebbe comunque dovuta l'IVA sulla prestazione professionale; (4) ancora violazione degli artt. 3 e 18 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 86 c.p.c., sostenendo che il professionista avrebbe dovuto fatturare tramite l'associazione professionale; (5) nullità della sentenza per non avere considerato l'appartenenza del ricorrente all'associazione professionale; (6) violazione degli artt. 115 e 116, 163 e 167 c.p.c. per asserita non contestazione e sufficienza della prova; (7) omessa considerazione della temerarietà dell'opposizione e richiesta di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la questione della codifesa non era stata ignorata dalla sentenza di merito né dal gravame e che, quindi, non vi era violazione di giudicato interno. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che, quando l'avvocato difende sé stesso ex art. 86 c.p.c., l'IVA non può essere posta a carico della controparte se, in concreto, non costituisce un costo dovuto: per l'attività svolta in proprio opera una presunzione di gratuità, mentre rispetto all'attività del codifensore il professionista è comunque legittimato alla detrazione dell'imposta, sicché la pretesa esecutiva sull'IVA comporterebbe un'indebita locupletazione. I motivi quarto, quinto e sesto sono stati dichiarati inammissibili perché fondati su una questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata e non specificamente dimostrata come dedotta nei gradi di merito; inoltre, la deduzione della fatturazione tramite associazione professionale alterava la pretesa originaria. Il settimo motivo è stato reputato inammissibile come non-motivo, poiché non individuava una specifica censura alla sentenza ma si limitava a chiedere una valutazione di temerarietà dell'opposizione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    La difesa personale dell'avvocato non esclude la natura professionale dell'attività svolta, ma incide sulla questione della debenza dell'IVA quando l'avvocato agisce per sé stesso.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno opera solo sulle questioni effettivamente trattate e non ritualmente riproposte in appello; non vi è violazione se il tema è stato comunque devoluto al giudice di secondo grado.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudicato interno formatosi sulle questioni non impugnate o non riproposte.

  • art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la debenza dell'IVA in caso di codifesa; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, ciò imponga il pagamento dell'imposta alla controparte.

  • art. 18 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dal ricorrente in tema di rivalsa IVA; la Corte ha ritenuto che la rivalsa non possa operare quando l'IVA non rappresenta un costo effettivamente dovuto nel rapporto esecutivo considerato.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La Corte lo richiama per affermare che il professionista, rispetto all'attività del codifensore, è comunque legittimato a detrarre l'IVA.

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione è stata proposta per contestare il diritto del creditore di procedere esecutivamente anche per l'IVA sulle somme precettate.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato per descrivere il precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al credito professionale.

  • art. 474 c.p.c.

    Il titolo esecutivo è il parametro di riferimento per la verifica della debenza delle somme precettate, ma la deducibilità dell'IVA può essere contestata in sede esecutiva.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La richiesta di condanna per temerarietà è stata ritenuta non specificamente formulata come motivo di ricorso, quindi inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare il presunto travisamento o mancato rispetto delle risultanze non contestate, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato insieme all'art. 115 c.p.c. in tema di valutazione delle prove, senza successo.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nella doglianza relativa alla prova e alle allegazioni processuali.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la non contestazione dei fatti allegati dalla controparte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La deducibilità dell'IVA sulle spese legali liquidate in sentenza può essere contestata in sede esecutiva, mediante opposizione a precetto o all'esecuzione, quando si allega che, nel caso concreto, l'imposta non costituisce un costo effettivamente dovuto.
  • La difesa personale dell'avvocato ex art. 86 c.p.c. non fa venir meno la natura professionale dell'attività, ma può incidere sulla debenza dell'IVA se l'avvocato agisce come procuratore di sé stesso e non sostiene un costo fiscalmente rimborsabile.
  • In tema di spese processuali, la condanna della parte soccombente a rimborsare l'IVA al difensore della controparte presuppone la concreta doverosità dell'imposta; se tale costo non esiste o è detraibile, il suo riconoscimento può determinare un'indebita locupletazione.
  • Il giudicato interno si forma solo sulle questioni effettivamente trattate e non ritualmente devolute in appello; non può essere invocato per impedire la valutazione di un tema che sia stato comunque posto al giudice del gravame.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve contenere una critica specifica alla decisione impugnata; una doglianza che si limiti a prospettare in modo generico una temerarietà della controparte o una diversa valutazione del merito integra un non-motivo e determina inammissibilità.
  • Le questioni nuove, che presuppongono accertamenti di fatto non emersi nella sentenza impugnata e non specificamente documentati come dedotti nei gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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