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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05937/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2006 emesso dopo una verifica fiscale. L'accertamento traeva origine dalla presunta mancata contabilizzazione di un maggior reddito di partecipazione riferito a una società a ristretta base azionaria; i giudici di merito avevano confermato la pretesa fiscale, ritenendo legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati e valorizzando la mancanza di prova documentale dei finanziamenti allegati dal contribuente. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione dell'art. 295 c.p.c. per omessa sospensione necessaria; 2) nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 12 L. 212/2000; 3) violazione dell'art. 12 L. 212/2000; 4) violazione degli artt. 38, comma 3, e 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c. In pendenza del giudizio, il ricorrente ha poi chiesto la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. 119/2018, di avere versato quanto dovuto e di non aver ricevuto diniego, con conseguente perfezionamento della causa estintiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo per intervenuta definizione agevolata ai sensi del D.L. 119/2018, ritenendo perfezionata la causa estintiva in base all'avvenuta presentazione della domanda di adesione, al versamento del quantum dovuto e alla mancata notificazione di un diniego. Ha inoltre disposto che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate, richiamando l'art. 6, comma 13, ultimo periodo, del decreto citato, e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    È stata dedotta la violazione della norma sul rinvio/sospensione necessaria, ma la decisione non si è pronunciata sul motivo per effetto dell'estinzione del processo.

  • art. 112 c.p.c.

    È stata dedotta la nullità per ultrapetizione, ma il motivo non è stato esaminato nel merito a seguito della declaratoria di estinzione.

  • art. 12 L. 212/2000

    È stata invocata dal ricorrente, anche in relazione all'ultrapetizione; la Corte non ne ha effettuato una valutazione nel merito.

  • art. 38, comma 3, d.P.R. 600/1973

    Norma richiamata a sostegno del motivo sulla legittimità dell'accertamento e della presunzione reddituale.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    Norma richiamata a sostegno del motivo sulla legittimità dell'accertamento analitico-induttivo.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per contestare la presunzione semplice di distribuzione degli utili non contabilizzati ai soci.

  • art. 6 D.L. 119/2018

    La presentazione della domanda di definizione e il pagamento del dovuto, senza diniego e senza istanza di trattazione, sono stati ritenuti sufficienti a perfezionare la causa estintiva del giudizio.

  • art. 6, comma 13, ultimo periodo, D.L. 119/2018

    Le spese del processo estinto sono poste a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 370 c.p.c.

    L'Agenzia si è costituita al solo fine di partecipare all'udienza di discussione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso la ricorrenza dei presupposti per l'ulteriore importo del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, il contribuente aderisce validamente a una definizione agevolata e risulta il pagamento di quanto dovuto senza notifica di diniego, la causa estintiva si considera perfezionata e il processo va dichiarato estinto.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata assorbe l'esame dei motivi di ricorso, che non vengono scrutinati nel merito.
  • In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano regolate secondo la disciplina speciale richiamata dal provvedimento estintivo.
  • Laddove non ricorrano i presupposti normativi specifici, non è dovuto l'ulteriore importo del contributo unificato previsto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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