Cassazione Civile, Ordinanza n. 05940/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un accertamento tributario nei confronti di un contribuente che aveva aderito allo "scudo fiscale-ter" previsto dall'art. 13-bis del d.l. n. 78/2009, richiamante la disciplina di cui agli artt. 14 e 15 del d.l. n. 350/2001. La Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che la copertura fiscale derivante dal rimpatrio/regolarizzazione di attività estere fosse opponibile anche all'accertamento contestato, valorizzando due dichiarazioni riservate di attività estere e la circostanza che le somme scudate avessero una capienza quantitativa sufficiente a ricomprendere il maggior reddito accertato dall'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 13-bis del d.l. n. 78/2009, 14 e 15 del d.l. n. 350/2001 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva attribuito allo scudo fiscale un effetto preclusivo fondato solo su un criterio quantitativo, senza verificare la necessaria riconducibilità, anche astratta, degli imponibili accertati alle somme o attività estere oggetto di rimpatrio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che l'effetto preclusivo dell'accertamento previsto dalla disciplina dello scudo fiscale opera soltanto con riferimento agli imponibili rappresentati dalle somme o attività oggetto di rimpatrio/regolarizzazione e richiede non solo una corrispondenza quantitativa, ma anche una concreta riconducibilità oggettiva, almeno astratta, tra il reddito accertato e le attività scudate. Poiché la CTR aveva fondato la propria decisione su una valutazione meramente quantitativa della capienza delle somme scudate, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13-bis del d.l. n. 78/2009
richiamato come base normativa dello scudo fiscale-ter; la Corte ne limita l'operatività alla portata prevista dalla disciplina richiamata, senza configurare una generale esenzione soggettiva per chi abbia aderito all'istituto
art. 14 del d.l. n. 350/2001
l'avverbio è valorizzato per affermare che la preclusione all'accertamento è circoscritta agli imponibili rappresentati dalle somme o attività oggetto di rimpatrio, e non si estende in modo generalizzato ad altri redditi
art. 15 del d.l. n. 350/2001
richiamato insieme all'art. 14 quale disciplina dello scudo fiscale e del suo effetto preclusivo
art. 2697 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso per sostenere che spettava al contribuente provare i presupposti della preclusione all'accertamento
Massime di principio
- L'effetto preclusivo dell'accertamento collegato allo scudo fiscale è misura eccezionale e di stretta interpretazione: non produce una generale immunità del contribuente che vi abbia aderito, ma opera solo entro i limiti degli imponibili effettivamente rappresentati dalle somme o attività rimpatriate o regolarizzate.
- Per opporre validamente la preclusione all'accertamento non basta la sola capienza quantitativa delle somme scudate rispetto al maggior reddito contestato; occorre anche una concreta riconducibilità, quantomeno astratta e compatibile, tra il reddito accertato e le attività estere oggetto di rimpatrio.
- Quando l'agevolazione fiscale opera come limite al potere impositivo dell'Amministrazione, il contribuente ha l'onere di dimostrarne i presupposti e, in particolare, il collegamento tra reddito accertato e capitali scudati.
- La valutazione del giudice di merito è erronea se riduce il controllo sulla preclusione allo scudo a un criterio puramente quantitativo, trascurando il requisito qualitativo della pertinenza oggettiva degli imponibili accertati rispetto alle attività regolarizzate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05937/2023 del 28/02/2023
- ordinanza_civile · 28 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05945/2023 del 28/02/2023
- ordinanza_civile · 28 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05949/2023 del 28/02/2023
- ordinanza_civile · 28 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05950/2023 del 28/02/2023
- ordinanza_civile · 28 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05951/2023 del 28/02/2023
- ordinanza_civile · 28 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05952/2023 del 28/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →