Cassazione Civile, Ordinanza n. 05945/2023 del 28/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società in liquidazione, dopo aver rinvenuto sette quietanze originali relative a versamenti effettuati in favore di due società e dopo aver riscontrato uscite di somme dalla propria cassa contabilizzate come "prelievo amministratore", conveniva in giudizio vari soggetti chiedendo la restituzione delle somme, ritenute indebitamente corrisposte. Le controparti sostenevano che i pagamenti fossero stati eseguiti in esecuzione di un accordo di joint venture, mentre alcuni fornitori spiegavano che le somme ricevute costituivano il corrispettivo di lavori e forniture effettivamente eseguiti, sebbene a favore di soggetti diversi dal pagatore. In appello, una delle società convenute impugnava la condanna al pagamento di euro 60.000,00 risultante da una quietanza, mentre la società attrice proponeva appello incidentale. Nel ricorso per cassazione principale la società attrice denunciava violazione degli artt. 1199, 2033 e 2697 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che il possesso delle quietanze originali, unitamente ai registri contabili, dovesse valere come prova presuntiva del pagamento da parte sua e che la Corte territoriale avesse omesso di valorizzare tali elementi. Nel ricorso incidentale la società resistente denunciava violazione degli artt. 2702, 2730, 2731, 2033 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che la quietanza non potesse costituire prova legale della riconducibilità del pagamento alla società attrice, ma solo del fatto materiale della ricezione della somma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, rilevando che la censura non rispettava i requisiti di specificità del ricorso per cassazione e non era corredata dalla necessaria localizzazione e riproduzione degli atti e documenti richiamati; inoltre, le doglianze miravano sostanzialmente a ottenere un nuovo apprezzamento del merito delle prove. Ha rigettato il ricorso incidentale, affermando che la quietanza tipica ha natura confessoria e fa piena prova del fatto del pagamento ricevuto, salvo prova di errore o violenza ex art. 2732 c.c.; pertanto la quietanza rilasciata dalla rappresentante della società beneficiaria al rappresentante della società pagante era idonea a provare il pagamento e a fondare la ripetizione. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti.
Norme richiamate
art. 1199 c.c.
La quietanza è il documento che il creditore deve rilasciare al debitore che abbia pagato; la quietanza tipica è qualificata come dichiarazione avente natura confessoria.
art. 2033 c.c.
La ripetizione dell'indebito presuppone la prova che il pagamento sia stato eseguito senza causa; nel caso concreto tale prova è stata esclusa per una parte delle somme e riconosciuta per altre in base alla quietanza.
art. 2697 c.c.
Il ricorrente principale non ha correttamente assolto l'onere di specificare la violazione delle regole sul riparto probatorio e di dimostrare il vizio denunciato.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e intelligibile alle rationes decidendi della sentenza impugnata; non basta un elenco delle norme asseritamente violate.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Chi fonda il ricorso su documenti o atti processuali deve indicarli e localizzarli specificamente, riportandone il contenuto rilevante.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge va dedotta con argomentazioni puntuali che dimostrino il contrasto tra la sentenza impugnata e la norma invocata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 2730 c.c.
Richiamato come norma sulla confessione, utile a qualificare la quietanza come dichiarazione confessoria.
art. 2731 c.c.
Richiamato nel contesto della disciplina della confessione e della sua efficacia probatoria.
art. 2732 c.c.
La quietanza confessoria può essere impugnata solo provando che fu determinata da errore di fatto o da violenza.
art. 2733 c.c.
La quietanza tipica del creditore ha piena efficacia probatoria come confessione stragiudiziale verso la parte.
art. 2735 c.c.
La confessione stragiudiziale resa alla parte ha efficacia probatoria piena nei limiti propri della confessione.
art. 2702 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale, ma la Corte ribadisce che il problema non è la autenticità materiale del documento bensì la portata confessoria della dichiarazione ivi contenuta.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente incidentale per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte conferma la correttezza della valutazione della quietanza come prova confessoria.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale non partecipato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, autosufficiente e riferito puntualmente alla decisione impugnata: non è sufficiente elencare norme asseritamente violate o contrapporre una diversa lettura dei fatti.
- Quando il ricorso si fonda su documenti o atti del processo, il ricorrente deve indicarne con precisione la sede processuale, localizzarli e riprodurne il contenuto rilevante; altrimenti il motivo è inammissibile.
- La quietanza tipica rilasciata dal creditore al debitore ha natura di confessione stragiudiziale e fa piena prova del pagamento ricevuto, salvo che il dichiarante provi errore di fatto o violenza.
- La quietanza che attesti la ricezione del pagamento da parte di un soggetto qualificatosi come rappresentante di una società prova il fatto della ricezione in tale qualità; l'eventuale difetto di poteri rappresentativi attiene a un diverso piano e non elimina, di per sé, l'efficacia confessoria della dichiarazione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio valutato dal giudice di merito.
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