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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05949/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società bancaria, quale terzo pignorato in un’espropriazione presso terzi promossa da una creditrice contro la propria debitrice, aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate. Il giudice dell’esecuzione aveva prima rinviato la trattazione ai sensi dell’art. 548 c.p.c. per mancata dichiarazione del terzo e poi emesso ordinanza di assegnazione. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione, sostenendo che, nel regime anteriore alle modifiche del 2015, l’opposizione ex art. 617 c.p.c. contro l’ordinanza di assegnazione non fosse limitata ai soli vizi del contraddittorio, ma potesse investire anche questioni di merito inerenti alla regolarità del pignoramento presso terzi e all’insufficienza degli elementi identificativi del credito e del rapporto pignorato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., applicando la sospensione dei termini processuali prevista per l’emergenza Covid-19 solo ai giorni computabili e rilevando che la notifica del ricorso era avvenuta tardivamente rispetto alla scadenza del 26 settembre 2020. Conseguentemente non ha esaminato il motivo di merito sulla portata dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. contro l’ordinanza di assegnazione. La Corte ha inoltre escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del debitore esecutato proprio in ragione della preliminare inammissibilità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato come norma che regola l’opposizione agli atti esecutivi proposta contro l’ordinanza di assegnazione nel pignoramento presso terzi; la Corte non entra nel merito della sua esatta portata per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 548 c.p.c.

    Richiamato per il meccanismo, nel testo anteriore alla riforma del 2015, relativo alla mancata dichiarazione del terzo e al rinvio dell’udienza con ordine di notifica dell’ordinanza al terzo.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Indica i vizi denunciati nel ricorso, rispettivamente violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 327 c.p.c.

    Usato per individuare il termine lungo per impugnare, ritenuto nella specie semestrale e scaduto prima della notificazione del ricorso.

  • art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27

    Richiamato per la sospensione dei termini processuali dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

  • art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. in L. 5 giugno 2020, n. 40

    Richiamato congiuntamente alla disciplina emergenziale sulla sospensione dei termini.

  • art. 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742

    La Corte ribadisce che l’esclusione dalla sospensione feriale delle opposizioni esecutive si applica anche al ricorso per cassazione, perché inerisce alla natura della controversia.

  • art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

    Richiamato quale fonte delle controversie escluse dalla sospensione feriale, tra cui le opposizioni esecutive.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine lungo applicabile ratione temporis; la tardività della notificazione comporta l’inammissibilità del ricorso, precludendo ogni esame del merito.
  • Le sospensioni straordinarie dei termini processuali per ragioni emergenziali incidono sul computo del termine di impugnazione, ma non consentono di superare una notificazione comunque avvenuta oltre il termine finale così prorogato.
  • L’esclusione della sospensione feriale prevista per le opposizioni esecutive opera per la controversia in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione.
  • Quando il ricorso è preliminarmente inammissibile, non occorre integrare il contraddittorio nei confronti di altri litisconsorti eventualmente necessari ai fini del merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere dichiarato l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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