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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05951/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (terzo proprietario)

La controversia

Un soggetto terzo proprietario di beni ipotecati ha proposto opposizione esecutiva avverso precetto e pignoramento immobiliare notificati da una società che agiva come cessionaria di un credito originariamente sorto da un mutuo fondiario. In sede di merito l'opponente aveva contestato, tra l'altro, la legittimazione attiva della cessionaria a procedere esecutivamente sul presupposto della cessione del credito, deducendo che la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione non bastasse a provare il trasferimento dello specifico credito; aveva inoltre sostenuto che gli immobili acquistati dal proprio dante causa in sede fallimentare fossero stati purgati dalle ipoteche e che, in ogni caso, l'ipoteca si fosse estinta per mancato rinnovo. I motivi di ricorso per cassazione riproponevano sostanzialmente tali censure: 1) violazione delle norme sulla cessione in blocco dei crediti bancari/cartolarizzati e sull'onere della prova della cessione del singolo credito; 2) violazione delle norme sulla compravendita/permuta e sulla purgazione delle ipoteche nei trasferimenti disposti o autorizzati in sede fallimentare; 3) violazione delle norme sulla durata e rinnovazione dell'ipoteca, per asserita cessazione dei suoi effetti.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso, perché ha rilevato d'ufficio un vizio processuale radicale: nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal terzo proprietario contro il creditore procedente non era stato evocato anche il debitore diretto, soggetto necessario del contraddittorio. Richiamando il principio secondo cui, nell'espropriazione contro il terzo proprietario, il debitore deve partecipare al giudizio di opposizione all'esecuzione poiché l'accertamento sull'azione esecutiva produce effetti diretti anche nei suoi confronti, la Corte ha qualificato le sentenze di merito come inutiliter datae. Ha quindi cassato la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. e rinviato la causa al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio e per la decisione nel merito, con regolazione anche delle spese.

Norme richiamate

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    in relazione al presente ricorso, questo Collegio deve pronunciarsi a norma dell'art. 383, comma 3, cod. proc. civ.

    consente alla Corte di cassazione di cassare la sentenza e rimettere la causa al primo giudice quando rileva un vizio che impone l'integrazione del contraddittorio non effettuata nei gradi di merito.

  • artt. 602 e ss. c.p.c.

    in sede di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt. 602 e ss. cod. proc. civ.

    nelle espropriazioni contro il terzo proprietario il debitore diretto resta parte necessaria del giudizio di opposizione all'esecuzione.

  • art. 615 c.p.c.

    l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. deve essere in tale ipotesi promossa altresì contro di questi in proprio

    l'opposizione all'esecuzione, quando riguarda beni del terzo proprietario, deve coinvolgere anche il debitore diretto quale litisconsorte necessario.

  • art. 58 d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385

    la norma è richiamata dal ricorrente per contestare la prova della cessione del credito e la legittimazione attiva del cessionario, ma la Corte non decide sul punto per assorbimento processuale.

  • artt. 1-4 L. 30 aprile 1999, n. 130

    richiamati dal ricorrente in relazione alla cartolarizzazione del credito e alla sua opponibilità, senza esame nel merito per il rilievo del vizio processuale.

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta carenza di legittimazione attiva; non esaminato nel merito.

  • artt. 1237 e 2697 c.c.

    richiamati dal ricorrente; il primo in collegamento con la dedotta liberazione/purgazione, il secondo con la ripartizione dell'onere della prova della cessione.

  • artt. 1376 e 1552 c.c.

    invocati dal ricorrente per sostenere che il trasferimento immobiliare/permuta avesse prodotto effetti reali idonei a prevalere sull'ipoteca successiva.

  • artt. 2847, 2848 e 2878 c.c.

    richiamati per sostenere l'estinzione dell'ipoteca per mancato rinnovo alla scadenza; la Corte non affronta il merito della censura.

  • art. 41 d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385

    citato nel racconto dei fatti in relazione ai privilegi fondiari contestati dall'opponente, ma non oggetto della decisione finale.

  • art. 72, comma 4, legge fall.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che l'autorizzazione del giudice fallimentare avesse comportato la liberazione dei beni dai vincoli ipotecari; il punto resta assorbito.

Massime di principio

  • Nell'espropriazione forzata promossa dal creditore contro il terzo proprietario, il debitore diretto è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione; la sua omissione determina nullità della decisione resa, rilevabile d'ufficio in cassazione.
  • Quando il contraddittorio necessario non è stato integro nei gradi di merito, la sentenza è inutiliter datae e la Corte di cassazione deve cassarla con rinvio al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
  • In presenza di un vizio processuale assorbente relativo al contraddittorio, la Corte non esamina i motivi di merito del ricorso, che restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveLitisconsorzio necessario
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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