Cassazione Civile, Sentenza n. 4812/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione (1/9/2014 n.14298) che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia contro la sentenza della CTR che aveva dato ragione alla Paternicò. L'Agenzia contestava l'errato computo del termine annuale per proporre il ricorso per cassazione (art. 327 c.p.c.), sostenendo che la scadenza originaria cadeva di sabato (30 luglio) e quindi andava prorogata al primo giorno non festivo successivo (1 agosto) ai sensi dell'art. 155, comma 5, c.p.c.; che tale termine prorogato rientrava però nel periodo di sospensione feriale (1 agosto - 15 settembre) e pertanto la scadenza effettiva doveva essere differita al 17 settembre; di conseguenza il deposito per la notifica tramite servizio postale effettuato il 5 agosto 2011 doveva essere considerato tempestivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di revocazione (errore di fatto nel computo del termine) e ha accolto il ricorso per revocazione, revocando l'ordinanza impugnata. In seguito, valutato il ricorso per cassazione originario (riaperto dalla revocazione), la Corte ha accolto il primo motivo relativo all'erronea applicazione delle norme sul "condono tombale" (art. 15 L. 27/12/2002 n.289 e successive modifiche), ritenendo che l'avviso di accertamento notificato il 5 dicembre 2003 fosse fuori dal campo di applicazione della definizione agevolata (che rileva con riferimento agli atti notificati entro il 1° gennaio 2003/periodo d'imposta 2002 secondo le modifiche), e pertanto il ricorso originario della contribuente è stato rigettato nel merito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il provvedimento ha deciso la causa nel merito senza rinvio.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, cod. proc. civ.
Fondamento legale della revocazione per errore di fatto (n.4): errore di percezione o svista materiale del giudice rilevabile dagli atti, che può giustificare la revocazione quando riguarda fatti decisivi non già oggetto di valutazione controversa.
art. 155, comma 5, cod. proc. civ.
"(...) si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato"
Se un termine processuale scade di sabato, opera la proroga di diritto al primo giorno lavorativo successivo; principio applicato per prorogare la scadenza cadente il sabato 30 luglio al 1° agosto.
Rimessione al cosiddetto "termine lungo" (annuale) per la proposizione del ricorso per cassazione nella formulazione antecedente alle modifiche che hanno ridotto il termine; utile per determinare la scadenza iniziale da computare.
L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 (sospensione feriale)
Sospensione feriale dei termini processuali (periodo rilevante, nel testo allora applicabile, dall'1 agosto al 15 settembre) che differisce ulteriormente la scadenza dei termini che altrimenti ricadrebbero in tale periodo.
art. 15, comma 1, Legge 27 dicembre 2002 n. 289
"1.Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio ... possono essere definiti secondo le modalità previste dal presente articolo, senza applicazione di interessi e sanzioni..."
Disciplina della "definizione agevolata" (condono tombale): applicabile solo agli atti che alla data d'entrata in vigore della legge soddisfino i requisiti di pendenza del termine di impugnazione (ossia avvisi notificati entro la data rilevante), con esclusione degli atti per i quali il termine non era ancora iniziato o per quelli notificati successivamente.
art. 2, comma 48, Legge 24 dicembre 2003 n. 350
"Relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche agli avvisi di accertamento..."
Estende l'ambito applicativo della definizione agevolata al solo periodo d'imposta 2002, chiarendo i limiti temporali dell'agevolazione (non estendibile automaticamente alle annualità pregresse diverse da quella prevista).
art. 1, comma 2-sexies, D.L. 24 giugno 2003 n. 143 (e successive modifiche)
"Per i contribuenti che provvedono... il termine per la proposizione del ricorso... è fissato al 18 ottobre 2003..."
Norme transitorie che hanno fissato termini specifici per esercitare la definizione agevolata e per il perfezionamento delle condizioni di accesso, rilevanti per la determinazione dei termini nelle varie ipotesi di adesione.
art. 34, comma 1, lett. c, D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (conv. L. 24/11/2003 n. 326)
"Per i contribuenti che non provvedono... il termine per la proposizione del ricorso... è fissato al 18 marzo 2004 (...)"
Proroga del termine per avvalersi della definizione agevolata senza modificare l'ambito oggettivo della stessa; conferma che la proroga riguarda il termine procedurale e non l'estensione soggettiva o temporale del beneficio.
art. 23-decies, comma 4, lett. b, D.L. 24 dicembre 2003 n. 355 (conv. L. 27/2/2004 n. 47)
Ulteriore misura di proroga (citata in combinato disposto con le norme sopra) che ha inciso sui termini utili per l'accesso alla definizione, contribuendo a fissare scadenze transitorie successive.
art. 391-bis e art. 402, comma 1, cod. proc. civ.
Regole procedurali sulla revocazione e sulla trattazione della fase rescissoria: la Corte può valutare d'ufficio la fattispecie di revocazione e, se accoglie la revocazione, decide anche sul ricorso per cassazione nell'ambito della fase rescissoria (art. 402).
art. 384, comma 1, cod. proc. civ.
Consente alla Corte di decidere la causa nel merito, senza rinvio, quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto; applicata per rigettare il ricorso originario della contribuente.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395(1) n.4) è percorribile quando il giudice ha commesso una svista oggettiva facilmente riscontrabile dagli atti (es. errore nel computo del termine), non quando si tratta di una valutazione giuridica o di merito.
- Se la scadenza di un termine processuale cade di sabato, ai sensi dell'art. 155(5) c.p.c. si proroga automaticamente al primo giorno lavorativo successivo; tale proroga si concatena con eventuali sospensioni feriali (es. 1 agosto - 15 settembre) che possono ulteriormente differire la scadenza.
- Per verificare la tempestività di un ricorso per cassazione è essenziale determinare correttamente la data da cui decorre il termine (data di pubblicazione/notifica utile) e controllare se sono intervenute disposizioni transitorie o proroghe rilevanti.
- Il "condono tombale" (art.15 L.289/2002 e modifiche) si applica solo entro i limiti temporali e sostanziali previsti dalle norme di estensione: in particolare la disciplina è riferita ad atti notificati entro le date di riferimento indicate (in linea generale entro il 1/1/2003, con estensione limitata al periodo d'imposta 2002 secondo L.350/2003), perciò un avviso notificato dopo tali termini non è condonabile anche se il processo verbale originario è anteriore.
- Quando si contesta la tempestività di una impugnazione, occorre conservare prova certa dell'affidamento per la notifica (es. ricevuta di avvenuto invio/ritiro presso l'ufficio postale) e verificare gli effetti delle norme transitorie e delle proroghe applicabili all'anno di riferimento.
- Se la revocazione ha successo, la Corte può riaprire e decidere il ricorso originario nel merito in sede rescissoria (art. 402), evitando il rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti (art. 384).
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