Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4671/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La banca impugnava la sentenza d'appello che aveva rigettato il suo appello avverso l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'aveva condannata alle spese. In appello la banca aveva prodotto nuovi documenti e sosteneva l'esistenza del credito e la validità delle fideiussioni, contestando altresì la ripartizione dell'onere della prova (sostenendo che il giudice avesse errato nel porre su di essa l'onere di provare l'unicità del finanziamento). Gli appellati (Massari e Saliera) chiedevano il rigetto dell'appello e riproponevano la mancanza di prova del credito e la non riferibilità delle fideiussioni al credito intimato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso della banca inammissibile su tutti i motivi. Ha confermato che la Corte d'Appello correttamente ha dichiarato inammissibili i documenti depositati in appello in base all'art. 345 c.p.c. nella versione introdotta dal d.l. 83/2012 conv. L.134/2012 (divieto assoluto di produzione di nuovi documenti in appello salvo che la parte dimostri l'impossibilità di produrli in primo grado per causa non a essa imputabile). La Corte ha inoltre ritenuto inammissibili per difetto di specificità i motivi che denunciavano errata ripartizione dell'onere della prova e violazioni probatorie (ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. e della giurisprudenza consolidata). Sostanzialmente è stata confermata la decisione di merito che aveva ritenuto non provata la riferibilità delle fideiussioni al credito intimato e la carenza della prova del credito per mancanza degli estratti conto necessari. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di cassazione e al versamento degli eventuali contributi unificati.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c. (novella D.L. 83/2012, conv. L. 134/2012)

    La Corte ha interpretato la novella come stabilente il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova/documenti in appello indipendentemente dalla loro indispensabilità, salvo che la parte dimostri di non averli potuti produrre in primo grado per causa a essa non imputabile. La norma si applica quando la sentenza di primo grado è pubblicata dopo il 11/9/2012.

  • art. 11 disp. prel. c.c. (principio tempus regit actum)

    Principio richiamato per confermare l'applicabilità immediata della legge processuale ai singoli atti compiuti dopo la sua entrata in vigore; la disciplina sui documenti in appello va applicata in base al momento dell'impugnazione.

  • art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    Norma richiamata quale parametro di censura per i motivi di ricorso; la Corte ha valutato l'adeguatezza delle doglianze rispetto alle fattispecie di cui all'art. 360.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Applica la disciplina di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili motivi meramente assertori o privi di specificità secondo i criteri di detta norma/giurisprudenza consolidata.

  • art. 2697 c.c. (onere della prova)

    Riferito nella censura della banca circa la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto le deduzioni generiche e non sufficienti a dimostrare violazione delle regole sull'onere della prova.

  • artt. 115 e 116 c.p.c. (mezzi di prova e valutazione)

    Richiamati dalla ricorrente per contestare valutazioni di merito; la Corte ha ritenuto che le censure fossero generiche e non conformi ai requisiti richiesti per il ricorso per cassazione.

  • D.L. 22/6/2012 n. 83 e L. 12/11/2012 n. 134 (conversione)

    Il decreto e la sua conversione hanno introdotto la modifica all'art. 345 c.p.c.; la Corte ha applicato la novella secondo la giurisprudenza consolidata.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/10/2020 n. 137 (convertito)

    Richiamato relativamente alla possibilità della Corte di procedere in camera di consiglio senza trattazione orale se non richiesta dalle parti o dal PG; la Corte ha proceduto ai sensi di questa disposizione.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiama l'obbligo/condizione per il versamento del contributo unificato e la possibilità di un ulteriore versamento da parte della ricorrente; la Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti.

Massime di principio

  • Se il giudizio di primo grado si conclude con sentenza pubblicata dopo l'11/9/2012, l'art. 345 c.p.c. nella versione introdotta dal D.L. 83/2012 si applica e i nuovi documenti depositati in appello sono in linea di principio inammissibili salvo che la parte dimostri l'impossibilità di produrli in primo grado per causa non imputabile.
  • La parte che intende far valere documenti determinanti deve produrli tempestivamente in primo grado; la disponibilità anteriore dei documenti alla parte depositante rende difficile giustificare tardività e ottenere ammissione in appello.
  • In materia di fideiussioni e intimazioni di pagamento, spetta al creditore provare il credito e la riferibilità della garanzia (fideiussione) al credito azionato; la mancanza di estratti conto o documentazione probatoria idonea può comportare il rigetto dell'azione.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici, motivati e rispondenti ai requisiti di legge: censure generiche o meramente assertorie saranno dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
  • Il principio tempus regit actum si applica alle norme processuali: per valutare quale versione di una norma processuale si applichi ad un atto o impugnazione bisogna considerare il momento in cui l'atto è stato compiuto.
  • Per evitare il rischio di non ammissione di prove, le parti bancarie (o in generale creditrici) devono curare la produzione integrale della documentazione probatoria già nella fase di primo grado e, ove possibile, dimostrare tempestivamente eventuali cause non imputabili che ne hanno impedito la produzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.