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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4669/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso straordinario (iscritto n.14915/2016) avverso la sentenza n.931/2016 del Tribunale di Foggia. Denunciava tre presunti errori di fatto: (1) falsa percezione dell'oggetto della causa (la Corte avrebbe indicato genericamente "opposizione all'esecuzione" mentre secondo il ricorrente l'oggetto era l'opposizione agli atti esecutivi ex art.617, comma 2 c.p.c.); (2) errore nella indicazione delle parti processuali in epigrafe (omissione o sostituzione di soggetti quali Intesa Sanpaolo, Intesa Gestione Crediti, Scopece Giorgio Paolo Michele e Scopece Mario, e indicazione erronea di S.G.A.); (3) insufficiente valutazione dell'esposizione dei fatti di causa e ritenuta erronea classificazione del ricorso come "assemblato", con conseguente dichiarazione di inammissibilità per carenza dell'esposizione sommaria dei fatti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i presunti errori non avessero i requisiti richiesti per la revocazione: non risultavano errori di fatto "di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità" e decisivi ai sensi dell'art.395 n.4 c.p.c.; molte delle critiche erano, invece, valutazioni giuridiche o contestazioni di giudizio sulla sufficienza dell'esposizione dei fatti (materia non risolvibile tramite revocazione per errore di fatto). In particolare il terzo motivo è stato qualificato come contestazione di violazione dell'art.366 n.3 c.p.c. e dunque non rilevabile con il rimedio revocatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese per ciascun resistente (liquidate in euro 4.000,00 oltre oneri forfettari 15%, esborsi euro 200 e accessori di legge) e si è dato atto dei presupposti per il versamento previsto dalla normativa sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Disciplina il rimedio della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione; qui invocato quale via procedurale per far dichiarare l'ordinanza annullabile per errore di fatto

  • art. 395 primo comma n. 4 c.p.c.

    Consente la revocazione per errore di fatto; la Corte ha interpretato la norma restrittivamente richiedendo che l'errore sia evidente, oggettivo e decisivo rispetto alla decisione

  • art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c.

    Imposta il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che la valutazione della sua sussistenza sia questione di diritto non ricollegabile alla revocazione per errore di fatto

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Norma sui motivi di cassazione per violazione delle norme processuali e nullità; richiamata dal ricorrente nel tentativo di dedurre nullità della sentenza di merito, ma non decisiva nella vicenda di revocazione

  • art. 617 comma 2 c.p.c.

    Riferimento alla fattispecie sostanziale controversa (opposizione agli atti esecutivi); la Corte ha ritenuto che la qualificazione dell'opposizione nelle fasi di merito non fosse rilevante ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso di legittimità

  • art. 591-ter c.p.c.

    Norma relativa al reclamo davanti al giudice dell'esecuzione; evocata nei fatti di causa come fase processuale antecedente alla sentenza impugnata

  • art. 618 comma 2 c.p.c.

    Richiama l'impossibilità di impugnare talune statuizioni di merito; la sentenza n.931/2016 era indicata come non impugnabile ai sensi di questa norma nel contesto fattuale

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002

    Normativa sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del pagamento aggiuntivo previsto

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto (art.395 n.4 c.p.c. invocata con art.391-bis) richiede che l'errore sia oggettivo, evidente, non controverso e decisivo per la decisione; semplici divergenze sull'interpretazione giuridica o valutazioni argomentate non sono sufficiente motivo di revocazione
  • La qualificazione del vizio (errore di fatto vs. errore di diritto o vizio di motivazione) è cruciale: se la censura attiene a una valutazione sulla sussistenza dei requisiti formali del ricorso (p.es. esposizione sommaria dei fatti ai sensi dell'art.366), essa costituisce valutazione giuridica non sindacabile tramite revocazione per errore di fatto
  • Errori formali evidenti nell'epigrafe (nomi delle parti, indicazioni dell'oggetto) possono configurare errore materiale rettificabile, ma per ottenere la revocazione devono risultare incontrovertibili e decisivi per la decisione; altrimenti rientrano nella normale dialettica processuale
  • Quando il ricorrente contesta la lettura complessiva degli atti operata dalla Corte (p.es. definizione del tipo di opposizione o la tecnica redazionale del ricorso), occorre dimostrare che la falsa percezione è pacificamente esclusa dai documenti processuali; necessarie evidenze documentali immediate, non argomentazioni interpretative
  • In caso di revocazione inammissibile, è probabile la condanna alle spese e l'applicazione di contributi ulteriori: valutare il rischio economico prima di proporre rimedi straordinari basati su contestazioni di diritto

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