Cassazione Civile, Sentenza n. 4670/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano la restituzione di somme pagate in esecuzione di un contratto poi dichiarato nullo (pagamenti effettuati tra il 1996 e il 2003). L'azione per la restituzione è stata promossa con citazione del 23.9.2015. Il Tribunale di Livorno ha dichiarato prescritti i diritti dei ricorrenti per decorso del termine decennale dal pagamento, salvo in relazione a Rossomanno il quale era stato ritenuto aver interrotto la prescrizione con un presunto riconoscimento di debito reso a verbale. Rossomanno ha impugnato, sostenendo di non aver fatto alcun riconoscimento idoneo a interrompere la prescrizione e che quindi il termine decennale era corso. In appello la Corte di Firenze ha ritenuto che: a) la prescrizione dell'azione di ripetizione per pagamento eseguito in esecuzione di negozio nullo decorre dalla data del pagamento e non dalla dichiarazione di nullità; b) la dichiarazione verbale di Rossomanno non costituiva riconoscimento di debito e quindi non aveva interrotto la prescrizione. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione contestando tali punti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla prima questione ha confermato il principio consolidato secondo cui, quando un pagamento è stato eseguito in esecuzione di un negozio nullo, l'azione di ripetizione dell'indebito ha termine di prescrizione che decorre dalla data del pagamento e non dalla data della sentenza che accerta la nullità. Ha richiamato precedenti (Cass. 15669/2011; Cass. 10250/2014; Cass. 24653/2016). Sulla seconda questione ha condiviso la ricostruzione della Corte di merito: la dichiarazione resa da Rossomanno (avere ricevuto circa 200 milioni su 280 concordati) non conteneva la dichiarazione di essere debitore e quindi non era valida come riconoscimento di debito idoneo ad interrompere la prescrizione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e i ricorrenti condannati alle spese di lite.
Norme richiamate
Richiamato nella doglianza ma la Corte non ritiene che modifichi il principio applicato: l'azione di ripetizione per pagamento eseguito in esecuzione di negozio nullo è disciplinata dalla regola secondo cui la prescrizione decorre dal pagamento
Citato nel ricorso; la Corte conferma che non opera a favore dei ricorrenti in quanto il termine prescrizionale da cui si valuta l'interruzione è quello che decorre dal pagamento
Riferito alla nullità del negozio; la Corte ricorda che la nullità retroagisce, ma ciò non sposta il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione che decorre dal pagamento
Citado nel secondo motivo; attinenza con regole sull'interruzione e riconoscimento del debito, ma la Corte valorizza l'interpretazione dell'atto concreto per escludere il riconoscimento
Giurisprudenza: Cass. 15669/2011, Cass. 10250/2014, Cass. 24653/2016
Precedenti richiamati che affermano il principio per cui, quando un pagamento è stato eseguito in esecuzione di un negozio nullo, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione decorre dalla data del pagamento e non dalla pronuncia che accerta la nullità
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002 e art. 1 comma 17 L. n. 228/2012
Norme richiamate con riferimento agli aspetti contributivi/costi processuali; la Corte dà atto dell'applicabilità delle disposizioni relative al contributo unificato
Massime di principio
- In caso di pagamento eseguito in esecuzione di un negozio poi dichiarato nullo, l'azione di ripetizione dell'indebito ha termine di prescrizione che decorre dalla data del pagamento e non dalla pronuncia che accerta la nullità.
- La retroattività della nullità del negozio (effetto ex tunc) non estende automaticamente il momento di decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione: il termine decorre dall'esecuzione del pagamento.
- Per interrompere la prescrizione occorre un riconoscimento di debito idoneo: non è sufficiente un'ammissione generica di aver ricevuto somme; il riconoscimento deve contenere la dichiarazione di essere debitore della somma o di doverla restituire.
- Nell'interpretare dichiarazioni rese in giudizio (anche a verbale) il giudice valuta il contenuto concreto dell'atto: la mancanza di una dichiarazione di obbligo alla restituzione esclude efficacia interruttiva.
- Chi intende tutelare il diritto di ripetizione deve agire tempestivamente dal pagamento o, se ritiene che la nullità del titolo sia controversa, valutare l'opportunità di proporre azioni riconvenzionali o eccezioni processuali che preservino la pretesa.
- Per interrompere prescrizione è preferibile ottenere manifestazioni di volontà chiare e documentate (riconoscimenti scritti, scadenze concordate, riconciliazioni formali) piuttosto che contare su dichiarazioni ambigue.
- La giurisprudenza consolidata può essere richiamata per sostenere la decorrenza dal pagamento; quindi in situazioni analoghe è difficile ottenere il recupero se è ormai decorso il termine decennale dal pagamento.
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