Cassazione Civile, Sentenza n. 4668/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della pronuncia di merito che aveva dichiarato inefficaci gli atti traslativi posti in essere dal Pasquini (cessioni di azioni a moglie e figlio) per effetto dell'azione revocatoria. I ricorrenti deducevano: assenza o inadeguatezza di motivazione; effetto estintivo della prescrizione penale sulle pretese civili (mancanza di ragione di credito); insussistenza dell'eventus damni e della scientia damni/consilium fraudis; errata qualificazione degli atti come gratuiti (anziché onerosi); omessa ammissione di istanze istruttorie.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi e li ha rigettati entrambi. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di cassazione, confermando la ricostruzione del giudice di merito circa l'anteriorità delle condotte illecite e la sussistenza della ragione di credito a fondamento della revocatoria. Ha escluso che la prescrizione penale abbia fatto venire meno la pretesa risarcitoria rilevante per la revocatoria. Ha altresì ritenuto non fondate le censure sulla mancata motivazione e sulle valutazioni presuntive relative a scientia damni e consilium fraudis, nonché quelle relative alla qualificazione della cessione come atto a titolo oneroso. Condanna degli appellanti alle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in euro 25.000,00 per compensi oltre spese forfettarie 15% e rimborso esborsi euro 200,00, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Norma sull'azione revocatoria: la Corte l'ha applicata richiedendo la verifica dell'eventus damni e della scientia damni (consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo), e confermando che tali elementi possono emergere anche per presunzioni basate su conoscibilità degli eventi.
Riguarda la disciplina dei negozi a titolo gratuito; la Corte ha sottolineato che per qualificare l'atto è decisiva la causa e il contenuto formale dell'atto (presenza o meno di prestazioni corrispettive), non i motivi soggettivi dei contraenti.
Norme sul pegno e su garanzie: citate nel contesto delle cessioni gravate da vincoli, ma la Corte ha ritenuto che l'esistenza di pegni non esclude automaticamente il pregiudizio per i creditori né la qualificazione dell'atto ai fini revocatorî.
Riferimento a pubblicità e opposizioni; utilizzato nel quadro delle questioni sulla efficacia dei trasferimenti verso terzi.
Motivo di cassazione per violazione di legge: la Corte ha valutato i ricorsi ex art. 360 n.3 e li ha ritenuti manifestamente infondati laddove si pretendeva che la prescrizione penale annullasse gli effetti della ragione di credito civile.
Motivo di cassazione per vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse adeguata e abbia risposto alle censure, respingendo le doglianze di mera apparente motivazione.
art. 196 c.p.p. (Repubblica di San Marino)
Richiamata dalla difesa quale norma che avrebbe prodotto l'effetto 'fulminante' della prescrizione penale; la Corte ha però escluso che la prescrizione penale abbia fatto venire meno la ragione di credito civile rilevante per la revocatoria.
art. 196-bis c.p.p. (Repubblica di San Marino)
Norma menzionata nel dibattito sulla retroattività dell'applicazione nel processo penale di appello, ma la Corte ha escluso che le questioni penali sulla retroattività incidessero sulla persistenza della pretesa civile cui si fonda la revocatoria.
Richiamato fra le norme processuali correlate; la Corte ha valutato i profili cautelari e i richiami a provvedimenti antecedenti, ritenendo irrilevante l'annullamento di un provvedimento cautelare rispetto alla dimostrazione dell'anteriorità delle condotte dannose.
Citato nel quadro delle norme di diritto civile rilevanti per la valutazione degli atti e dei loro effetti patrimoniali; la motivazione di merito ha tenuto conto della normativa civilistica pertinente.
Richiamato in relazione al divieto di dedurre in cassazione alcuni vizi quando sussiste la doppia conforme di merito; la Corte ha ritenuto non esperibile la censura relativa all'omesso esame di prove in presenza di doppia conforme senza prova contraria.
art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Norma fiscale/procedurale richiamata per l'applicazione di oneri in favore del vincitore; la Corte ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'applicazione della norma e per la liquidazione delle spese a carico dei ricorrenti.
Cass. n. 1893/2012 (giurisprudenza di legittimità)
Giurisprudenza citata per il principio che la revocatoria mira a preservare la garanzia patrimoniale del debitore mediante la conservazione della ragione di credito nella sua accezione ampia; la Corte ha recepito tale orientamento per valutare la persistenza della ragione di credito anche dopo la prescrizione penale.
Massime di principio
- La prescrizione del reato penale non comporta automaticamente l'estinzione della ragione di credito civile: ai fini dell'azione revocatoria conta la persistenza della 'ragione di credito' nella sua accezione anche prefigurata o presuntiva.
- L'eventus damni e la scientia damni (consapevolezza del terzo) sono elementi essenziali per l'azione revocatoria; la scientia può essere desunta anche per presunzioni dall'oggettiva conoscibilità delle vicende del disponente.
- La qualificazione di un trasferimento come a titolo oneroso o gratuito si basa sulla causa e sul contenuto formale dell'atto (presenza di prestazioni corrispettive), non sui motivi soggettivi dei contraenti; l'assenza di corrispettivi documentabili favorisce la qualificazione come atto gratuito.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione estesa del merito dei fatti già accertati dai giudici di merito (specialmente in presenza di doppia conforme); le doglianze devono essere incentrate su profili di diritto o su errori motivazionali specifici.
- La mera censura generica dell'adeguatezza delle valutazioni presuntive o la richiesta di nuova valutazione delle prove istruttorie è inammissibile in cassazione se non accompagnata da puntuali errori di diritto o omesse valutazioni obbligatorie.
- L'omessa ammissione di istanze istruttorie può essere difficilmente trasformata in vizio di motivazione in cassazione se non si dimostra che la decisione di merito non è fondata e non sussiste una ragione per superare la 'doppia conforme' delle decisioni di merito.
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