Cassazione Civile, Sentenza n. 4672/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva risarcito danni cagionati da un proprio veicolo in area non aperta alla pubblica circolazione e citato in giudizio la propria assicurazione per ottenere il rimborso sulla base della polizza. Dopo due gradi di merito contrari e una pronuncia di Cassazione che aveva disposto rinvio per verificare se le condizioni di polizza comprendessero la copertura per danni in area non pubblica, la Corte d'appello di Napoli ha nuovamente respinto la domanda. La ricorrente ha proposto revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., sostenendo un errore di fatto nella motivazione dell'ordinanza di rigetto della Cassazione (in particolare che la Cassazione aveva ritenuto non censurato l'accertamento della Corte d'appello sulla mancata produzione delle condizioni di polizza), deducendo che invece tale accertamento era stato censurato nei motivi tre e quattro del ricorso per cassazione e che la polizza era stata comunque depositata o che la compagnia era obbligata a depositarla.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che la ricorrente non ha indicato con precisione nel ricorso ordinario dove fosse stata censurata la motivazione della Corte d'appello relativa alla mancata produzione della polizza; dall'esame del ricorso ordinario è risultato che i terzo e quarto motivo non contenevano la censura della specifica affermazione ritenuta dirimente e anzi in alcune parti sopprimevano o omettevano la porzione decisiva della motivazione. Inoltre la Corte ha osservato che, se anche la ricorrente avesse inteso censurare indirettamente quella motivazione, si tratterebbe di errore di valutazione e non di un errore di fatto percepibile ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., quindi non sanabile con la revocazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; nulla spese e rilevata la sussistenza degli estremi per il versamento del contributo unificato da parte del ricorrente principale (parte finale del provvedimento riportata nell'ordinanza).
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Norma invocata quale base procedurale per la revocazione; la Corte ricorda che la revocazione richiede precise condizioni e che l'istruttoria deve dimostrare l'errore di fatto dedotto.
art. 395 n. 4 c.p.c.
Prevede la revocazione per errore di fatto; la Corte interpreta che tale errore deve essere 'percettivo' e non consente di correggere un mero errore di valutazione: la deduzione della parte deve indicare puntualmente dove il ricorso originario avrebbe censurato la motivazione contestata.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Richiamato dalla Corte per segnalare rilievi processuali omessi: la parte non ha correttamente valorizzato nei motivi di ricorso eventuali censure o prove rilevanti già nel giudizio di rinvio, con conseguente inadeguatezza della contestazione.
sentenza Sezioni Unite n. 31032 del 2019
Richiamata quale principio interpretativo: il rimedio della revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4) è strettamente limitato ai casi di errore percettivo e non copre valutazioni giuridiche o probatorie.
ordinanza n. 15594 del 2019 (Corte di Cassazione)
Provvedimento precedente che aveva rigettato il ricorso della ricorrente e che è stato oggetto della richiesta di revocazione; la Corte ha ritenuto che l'accertamento della Corte d'appello sulla mancata produzione della polizza non fosse stato censurato nel ricorso per cassazione.
sentenza n. 3418 del 2008 (Corte di Cassazione)
Precedente richiamato che aveva accolto un precedente ricorso della società e rinviato alla Corte d'appello per verificare la copertura di polizza; contestualizza la vicenda processuale e i precedenti passaggi di giudizio.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012)
Norma normativa sul contributo unificato; la Corte prende atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c. è ammessa solo per errori 'percettivi' documentabili e non per divergenze di valutazione giuridica o probatoria: bisogna dimostrare in modo puntuale dove il giudice abbia travisato i fatti.
- Per far valere l'errore nella decisione della Corte d'appello occorre indicare esattamente nel ricorso originario le parti e le frasi della motivazione che si assumono censurate; affermazioni generiche o riferimenti indiretti non sono sufficienti.
- Quando la decisione di merito ritiene non prodotte documentazioni decisive (es. condizioni di polizza), la parte che impugna deve aver censurato espressamente tale accertamento in cassazione, altrimenti quell'accertamento diventa definitivo.
- In conflitti assicurativi relativi alla copertura per danni in aree non aperte al pubblico, è determinante che le condizioni di polizza siano effettivamente inserite nel fascicolo processuale: chi intende far valere la garanzia deve curare la produzione probatoria o dimostrare chiaramente l'obbligo dell'altra parte di esibire la polizza.
- Se si intende ottenere la revocazione, la memoria di revocazione deve contenere riferimenti precisi alle pagine e ai passaggi del ricorso originario e della sentenza impugnata; in mancanza la domanda di revocazione è destinata a essere dichiarata inammissibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4659/2023 del 15/02/2023
- Sentenza civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4668/2023 del 15/02/2023
- Sentenza civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4669/2023 del 15/02/2023
- Sentenza civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4670/2023 del 15/02/2023
- Sentenza civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4671/2023 del 15/02/2023
- Sentenza civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4676/2023 del 15/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →