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Sentenza

Sentenza del 08/04/2015 n. 6973 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2000, ai fini IRPEG, IRAP e IVA, emesso dopo un processo verbale della Guardia di Finanza di Torino. Tra gli altri recuperi, l’Ufficio contestava la deduzione e la detrazione delle spese per servizi contabili fatturati dalla controllante D. s.r.l. alla controllata D.A. s.p.a., per lire 264.000.000 oltre IVA. L’Agenzia ha proposto quattro motivi: nullità della sentenza della CTR per motivazione insufficiente; violazione delle norme sulle imposte dirette, sostenendo che il costo fosse sproporzionato e non provato; violazione delle norme IVA, contestando la detrazione per un’operazione ritenuta oggettivamente inesistente; omessa motivazione su fatti decisivi.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la motivazione della CTR, pur sintetica e non condivisibile nel merito, era comprensibile e indicava la ragione della decisione. Ha accolto il secondo motivo, perché la contribuente non aveva fornito prova adeguata dell’esistenza, dell’inerenza e della congruità del costo: l’importo era macroscopicamente superiore ai valori di mercato, il servizio risultava in concreto svolto dalla controllata e il contratto prodotto non sembrava riguardare i servizi contabili contestati. Ha accolto anche il terzo motivo: gli elementi presuntivi, non efficacemente contrastati, giustificavano la conclusione che l’operazione fosse oggettivamente inesistente e quindi l’IVA non detraibile. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché mancava il necessario momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contro l’accertamento. D.A. s.p.a. è stata condannata alle spese di Cassazione, liquidate in euro 7.500 oltre spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Il difetto di motivazione su questioni di fatto rientra nella violazione di legge - nella specie del disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, in materia di processo tributario, tale da dare luogo a nullità della sentenza impugnata, solo quando si traduca nella radicale carenza della motivazione, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo se la motivazione è radicalmente assente, apparente, inconciliabile o incomprensibile; una motivazione concisa ma intelligibile non basta a determinare la nullità.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 9 e 75, nel testo applicabile ratione temporis

    Quest'ultimo è, peraltro, tenuto altresì a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività d'impresa, ove - come nel caso di specie - sia contestata dall'Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, in difetto di tale prova essendo legittima la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa.

    Il contribuente deve provare i presupposti della deduzione, inclusi inerenza e imputazione all’attività produttiva di ricavi. Se l’Amministrazione contesta anche la congruità economica, deve essere dimostrata la coerenza del costo; in mancanza, un costo sproporzionato rispetto ai ricavi o all’oggetto dell’impresa può essere indeducibile.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 21, comma 7

    La disposizione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 - secondo la quale, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l'imposta stessa è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura - va interpretata nel senso che il corrispondente tributo viene, in realtà, ad essere considerato "fuori conto", e la relativa obbligazione, conseguentemente, "isolata" da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate, ed estraniata, per ciò stesso, dal meccanismo di compensazione tra IVA "a valle" ed IVA "a monte", che presiede alla detrazione d'imposta di cui all'art. 19 D.P.R. cit..

    L’IVA indicata in una fattura per un’operazione inesistente resta dovuta dall’emittente in base alla fattura, ma è estranea al normale meccanismo di detrazione. Il destinatario non può detrarla se manca un acquisto effettivo di beni o servizi.

  • Codice civile, art. 2697

    Ed il relativo onere probatorio, in forza degli ordinari criteri in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.) cede a carico dell'interessato.

    Spetta al contribuente che esercita il diritto alla detrazione dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, compresa l’effettività e l’inerenza dell’operazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17, 18 e 26, comma 3

    In altri termini, in presenza di operazioni inesistenti, non si realizza l'ordinario presupposto impositivo, nè la configurabilità stessa di un "pagamento a titolo di rivalsa", nè i presupposti del diritto alla detrazione di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1.

    Per le operazioni inesistenti manca il presupposto sostanziale della rivalsa e della detrazione; la fattura, da sola, non dimostra che il destinatario abbia acquistato il bene o ricevuto il servizio.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis, comma 2

    A tenore del quale la formulazione della censura ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, deve contenere un "momento di sintesi" omologo del quesito di diritto, che costituisca un quid pluris rispetto all'illustrazione del motivo operata dalla parte ricorrente.

    Per il ricorso per cassazione soggetto ratione temporis all’art. 366-bis c.p.c., il motivo di vizio motivazionale deve indicare sinteticamente e in modo autonomo il fatto controverso cui si riferisce la censura; la sola illustrazione delle doglianze non è sufficiente.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 1

    Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell'esercizio del potere di decisione nel merito di cui all'art. 384 c.p.c., comma 1, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente.

    Quando, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione contesta la congruità di un costo d’impresa, non basta documentarne formalmente la registrazione: il contribuente deve poter provare che il costo è effettivo, inerente all’attività e ragionevole rispetto alla prestazione, ai ricavi e all’organizzazione aziendale.
  • Un costo macroscopicamente antieconomico può costituire un elemento presuntivo per contestare la realtà dell’operazione o la sua inerenza. Valutato insieme ad altri indizi coerenti, può giustificare il recupero a tassazione se il contribuente non offre una prova contraria concreta.
  • La detrazione IVA richiede un’operazione realmente effettuata e inerente all’attività soggetta a imposta. L’esistenza di una fattura e il pagamento dell’IVA indicata non sono, da soli, sufficienti quando l’operazione è contestata come oggettivamente inesistente.
  • Una sentenza tributaria non è nulla solo perché breve o perché adotta argomenti poi giudicati errati: il vizio di motivazione rilevante sussiste quando manca una ragione comprensibile della decisione o la motivazione è solo apparente o logicamente indecifrabile.
  • Per i ricorsi soggetti all’art. 366-bis c.p.c., il motivo relativo all’omessa o insufficiente motivazione deve contenere l’indicazione sintetica del fatto decisivo controverso; senza tale requisito la censura è inammissibile.
  • Se la Cassazione accoglie i motivi di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti, può cassare la decisione impugnata e definire direttamente la controversia, rigettando il ricorso originario del contribuente.

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