Cassazione Civile, Ordinanza n. 05344/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate aveva contestato a una società l'indebita detrazione dell'IVA su una fattura relativa a una prestazione professionale ritenuta non documentata e non inerente. Con successivi avvisi, nei confronti della società risultante da scissione, era stata inoltre rideterminata una perdita fiscale e contestato l'utilizzo della perdita disconosciuta ai fini IRES. I ricorsi delle società erano stati respinti in primo grado e l'appello era stato rigettato dalla commissione tributaria regionale. In cassazione le società hanno dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e rinvio acritico alla decisione di primo grado; 2) omessa pronuncia sulla censura relativa all'indetraibilità dell'IVA; 3) violazione dell'art. 1362 c.c. per errata interpretazione di contratti e documenti; 4) violazione dell'art. 109 TUIR, assumendo che, essendo il costo transitato a conto economico, non fosse richiesta la prova con elementi certi e precisi prevista dal comma 4, lett. b), ultimo periodo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza della CTR fosse sorretta da motivazione meramente apparente: il giudice d'appello si era limitato ad aderire in modo acritico alla decisione di primo grado e ad affermazioni apodittiche sull'omessa prova dei costi, senza confrontarsi con i motivi di appello, con la questione dell'IVA e con i documenti richiamati dalle contribuenti. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito gli altri. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria; la sua violazione è stata dedotta per la motivazione apparente della decisione d'appello
art. 61 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria come parametro del vizio denunciato
richiamato quale norma sul contenuto della motivazione, ritenuta non rispettata dalla CTR
richiamato per l'omessa pronuncia sulla censura concernente l'indetraibilità dell'IVA
invocato dalle ricorrenti per sostenere l'erronea interpretazione dei contratti e della documentazione prodotta
ritenuto correttamente richiamato dall'Ufficio dalla CTR; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è assorbito, ma ricorda che la sentenza d'appello lo ha applicato in modo apodittico richiedendo la prova dell'esistenza dei costi con elementi certi e precisi
art. 109, comma 4, lettera b), ultimo periodo, D.P.R. n. 917 del 1986
norma invocata dai ricorrenti per sostenere che il giudice di merito avesse erroneamente richiesto, anche nel caso concreto, la prova di elementi certi e precisi ai fini della deducibilità
art. 109, commi 1 e 5, D.P.R. n. 917 del 1986
invocati dalle ricorrenti come disciplina applicabile in ragione dell'avvenuto transito del costo a conto economico
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
parametro processuale dei motivi di ricorso relativi a nullità della sentenza e omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge sostanziale
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
base della cassazione con rinvio disposta dalla Corte
art. 385, comma 2, seconda parte, c.p.c.
base per rimettere al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro costituzionale del "minimo costituzionale" della motivazione
norma del rito camerale in base alla quale il ricorso è stato trattato
art. 4 D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012
richiamato indirettamente in relazione alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e alla permanenza del vizio di motivazione apparente
Massime di principio
- La sentenza d'appello può essere motivata per relationem a quella di primo grado solo se il giudice di secondo grado esplicita, anche sinteticamente, le ragioni della conferma in rapporto ai motivi di gravame; in difetto, la motivazione è apparente e la sentenza è nulla.
- Integra nullità della sentenza la motivazione che si risolva in un'adesione acritica alla decisione di primo grado, priva di un effettivo confronto con le doglianze dell'appellante e con gli elementi di prova richiamati.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione apparente resta deducibile anche dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., perché attiene al mancato rispetto del minimo costituzionale della motivazione ex art. 111 Cost.
- Quando il giudice d'appello omette di esaminare una censura specifica e i documenti posti a suo fondamento, la decisione è affetta da nullità per difetto di motivazione e per mancato esame delle ragioni di impugnazione.
- L'accoglimento di un motivo che investe la validità della motivazione assorbe l'esame delle ulteriori censure di merito sulla corretta interpretazione dei documenti e sull'applicazione della disciplina fiscale sostanziale.
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