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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05344/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate aveva contestato a una società l'indebita detrazione dell'IVA su una fattura relativa a una prestazione professionale ritenuta non documentata e non inerente. Con successivi avvisi, nei confronti della società risultante da scissione, era stata inoltre rideterminata una perdita fiscale e contestato l'utilizzo della perdita disconosciuta ai fini IRES. I ricorsi delle società erano stati respinti in primo grado e l'appello era stato rigettato dalla commissione tributaria regionale. In cassazione le società hanno dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e rinvio acritico alla decisione di primo grado; 2) omessa pronuncia sulla censura relativa all'indetraibilità dell'IVA; 3) violazione dell'art. 1362 c.c. per errata interpretazione di contratti e documenti; 4) violazione dell'art. 109 TUIR, assumendo che, essendo il costo transitato a conto economico, non fosse richiesta la prova con elementi certi e precisi prevista dal comma 4, lett. b), ultimo periodo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza della CTR fosse sorretta da motivazione meramente apparente: il giudice d'appello si era limitato ad aderire in modo acritico alla decisione di primo grado e ad affermazioni apodittiche sull'omessa prova dei costi, senza confrontarsi con i motivi di appello, con la questione dell'IVA e con i documenti richiamati dalle contribuenti. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito gli altri. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sentenza d'appello può essere motivata per relationem a quella di primo grado solo se il giudice di secondo grado esplicita, anche sinteticamente, le ragioni della conferma in rapporto ai motivi di gravame; in difetto, la motivazione è apparente e la sentenza è nulla.
  • Integra nullità della sentenza la motivazione che si risolva in un'adesione acritica alla decisione di primo grado, priva di un effettivo confronto con le doglianze dell'appellante e con gli elementi di prova richiamati.
  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione apparente resta deducibile anche dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., perché attiene al mancato rispetto del minimo costituzionale della motivazione ex art. 111 Cost.
  • Quando il giudice d'appello omette di esaminare una censura specifica e i documenti posti a suo fondamento, la decisione è affetta da nullità per difetto di motivazione e per mancato esame delle ragioni di impugnazione.
  • L'accoglimento di un motivo che investe la validità della motivazione assorbe l'esame delle ulteriori censure di merito sulla corretta interpretazione dei documenti e sull'applicazione della disciplina fiscale sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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