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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22671/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un'intimazione di pagamento notificata nel 2023 per crediti d'imposta riferiti agli anni 1991, 1992 e 1993, collegata a un avviso di accertamento IVA del 1991, a una cartella di pagamento notificata nel 2001 al solo curatore fallimentare e a precedenti intimazioni di pagamento del 2009 non impugnate. Il contribuente ha impugnato l'intimazione del 2023 sostenendo, da un lato, che la pretesa fosse prescritta perché tra l'intimazione del 2009 e quella del 2023 erano decorsi oltre tredici anni senza idonei atti interruttivi efficaci nei suoi confronti; dall'altro, che l'atto fosse viziato per difetto di motivazione, poiché non sarebbe stata allegata la cartella presupposta e non sarebbe stata correttamente portata a sua conoscenza la posizione debitoria, essendo egli tornato in bonis dopo la procedura fallimentare. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva respinto il ricorso ritenendo, in sintesi, che alcune censure sugli atti interruttivi fossero tardive e che l'intimazione fosse sufficientemente motivata per rinvio alla cartella presupposta. In cassazione il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 2934 e 2946 c.c. e dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000, deducendo rispettivamente l'erronea esclusione della prescrizione e l'erroneo rigetto della censura di difetto di motivazione per mancata allegazione della cartella.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della questione di prescrizione, valutando anche le deduzioni del contribuente sugli atti interruttivi della prescrizione già introdotte nel processo di primo grado. Ha invece escluso il vizio di motivazione dell'intimazione di pagamento, ritenendo sufficiente il rinvio alla cartella presupposta nell'ambito di un atto a contenuto vincolato ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene utilizzato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto in cassazione.

  • artt. 2934 e 2946 c.c.

    richiamati per sostenere la maturazione della prescrizione della pretesa tributaria nel lungo intervallo temporale intercorrente tra gli atti notificati.

  • art. 2943 c.c.

    la valutazione dell'idoneità degli atti a interrompere la prescrizione è considerata parte della questione di prescrizione già dedotta in giudizio e può essere esaminata dal giudice anche d'ufficio sulla base degli elementi ritualmente acquisiti.

  • art. 50, commi 2 e 3, d.P.R. n. 602 del 1973

    l'avviso di intimazione ad adempiere ha contenuto vincolato e, ai fini motivazionali, è sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    invocato dal ricorrente per sostenere l'insufficienza motivazionale dell'intimazione di pagamento; la Corte esclude la violazione perché l'atto, nel suo schema vincolato, può motivarsi per relationem alla cartella presupposta.

  • art. 6 L. n. 212 del 2000

    richiamato dal ricorrente nel motivo relativo alla motivazione dell'atto, ma non viene accolto come autonomo parametro decisivo.

  • art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992

    le difese sulle notifiche e sugli atti interruttivi erano state prospettate nella memoria depositata nel giudizio di primo grado.

  • art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dall'Agenzia per sostenere la necessità di motivi aggiunti; la Corte lo ritiene non necessario perché le deduzioni sugli atti interruttivi rientrano nella medesima questione di prescrizione.

Massime di principio

  • Quando il contribuente impugna un'intimazione di pagamento deducendo la prescrizione della pretesa, la verifica dell'idoneità degli atti successivi ad interromperla appartiene alla medesima questione oggetto del giudizio; il contribuente non è tenuto a proporre motivi aggiunti solo perché l'amministrazione produce in giudizio atti interruttivi.
  • L'interruzione della prescrizione costituisce eccezione in senso lato e può essere rilevata dal giudice sulla base degli elementi ritualmente acquisiti, con valutazione anche d'ufficio dell'efficacia o inefficacia degli atti invocati.
  • L'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 ha contenuto vincolato: la motivazione è sufficiente se richiama la cartella di pagamento presupposta, senza che l'omessa allegazione della cartella integri di per sé un vizio di motivazione dell'intimazione.
  • Se la cartella presupposta non è stata notificata al contribuente, il problema non è quello della motivazione dell'intimazione successiva, ma semmai quello della contestazione dell'atto presupposto nei termini e nelle forme consentite.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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