Sentenza n. 165/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza della Sentenza n. 355/2024 (R.G. 11390/2023) del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, pubblicata il 29.01.2024 , e notificata il 01.03.2025 , passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva condannato il Ministero all'erogazione, mediante buoni elettronici di spesa, di euro 500 per ciascun ricorrente relativamente all'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, che aveva imposto al Ministero l'erogazione in loro favore di euro 500 ciascuno mediante buoni elettronici di spesa. È stato dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, nonostante la notificazione del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. I ricorrenti hanno inoltre richiesto la rivalutazione monetaria delle somme e la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, accertando la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e il termine dilatorio per l'adempimento era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle somme spettanti entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Ha escluso la rivalutazione monetaria, poiché non riconosciuta dal giudice ordinario e comunque non documentata nei presupposti necessari, precisando che per le somme dovute al pubblico dipendente spettano, in linea generale, i soli interessi legali, salvo il particolare caso in cui la rivalutazione ecceda gli interessi. Ha applicato, su richiesta, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sulla sorte capitale, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine sino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento. Ha posto le spese di lite a carico dell'amministrazione, liquidandole in euro 189 oltre accessori.
Norme richiamate
Consente al giudice amministrativo di disporre l'ottemperanza al giudicato, ordinare all'amministrazione di provvedere, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie all'esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso costituisce, nel caso concreto, presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015
Richiamato quale disposizione di riferimento per la disciplina applicata analogicamente al commissario ad acta.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
Esclude, in materia retributiva e per il periodo successivo al 31 dicembre 1994, il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi, consentendo la rivalutazione soltanto se superiore agli interessi e con esclusione di questi ultimi.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata fissata nella misura degli interessi legali sulla sorte capitale.
Richiamato, unitamente all'art. 91 c.p.c., quale fondamento della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
Fondamento della condanna dell'amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In caso di mancata esecuzione di una condanna pecuniaria contenuta in un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il puntuale e integrale adempimento entro un termine determinato e nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta attivabile su istanza della parte interessata.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, esercita un munus obbligatorio che non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza; quando è individuato in un dirigente dell'amministrazione resistente, l'incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo se rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata, su richiesta, alle condanne pecuniarie oggetto di ottemperanza e può essere parametrata agli interessi legali sulla sorte capitale sino all'adempimento o alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo.
- Per le somme dovute al pubblico dipendente per periodi successivi al 31 dicembre 1994, rivalutazione monetaria e interessi legali non sono cumulabili; la rivalutazione può essere riconosciuta soltanto se eccede l'ammontare degli interessi e se ne siano documentati i presupposti.
- Gli atti e i documenti del commissario ad acta nel processo amministrativo devono essere depositati esclusivamente mediante la procedura del Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l'apposito modulo per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 73/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 74/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 79/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 83/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 88/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 90/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →