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Sentenza

Sentenza n. 83/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento - della nota n. prot. -OMISSIS- del 11.01.2024 con la quale il responsabile del servizio V.I.A. della Provincia di Verona, a riscontro dell'istanza n. prot. -OMISSIS- del 25.07.2023 presentata da -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 6, c. 9, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con oggetto “Miglioramento ed efficientamento assetto logistico e funzionale della sezione acciaieria e sostituzione e rilocazione del WTP a servizio dell'acciaieria”, ha comunicato/disposto l'archiviazione della stessa, in forza del parere espresso dal Comitato Tecnico Via, espresso nella seduta del 28.12.2023 come da verbale n. -OMISSIS-; - del parere espresso dal Comitato Tecnico VIA di cui al verbale n. -OMISSIS- del 28.12.2023 e della relazione istruttoria allegata a detto verbale, quale parte integrante e sostanziale dello stesso; - della proposta di parere espressa dal gruppo istruttorio incaricato del Comitato Tecnico Provinciale Valutazione Impatto Ambientale, di cui all'estratto Verbale n. -OMISSIS-del 28 dicembre 2023 con il quale, il gruppo istruttorio, analizzata ed esaminata la documentazione allegata all'istanza, assunta ai fini dell'istruttoria, “a causa della necessità di approfondimenti in merito alla compatibilità urbanistica del progetto 3”, ha proposto “l'archiviazione dell'istanza presentata dalla ditta -OMISSIS- “Miglioramento ed efficientamento assetto logistico e funzionale della sezione acciaieria e sostituzione e rilocazione del WTP a servizio dell'acciaieria” e Sostituzione e rilocazione del WTP a servizio dell'acciaieria”; - di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, ivi compresi tutti i documenti richiamati dai provvedimenti impugnati e quelli non conosciuti.

Giustizia amministrativa202400423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 6, comma 9, d.lgs. 152/2006, unitamente al parere del Comitato Tecnico VIA e agli atti istruttori presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni intimate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato la nota del responsabile del servizio V.I.A. della Provincia di Verona che aveva disposto l’archiviazione dell’istanza relativa al progetto di miglioramento ed efficientamento dell’assetto logistico e funzionale della sezione acciaieria e di sostituzione e rilocazione del WTP. Sono stati impugnati anche il parere del Comitato Tecnico VIA, la relazione istruttoria e la proposta del gruppo istruttorio, che aveva ritenuto necessari approfondimenti sulla compatibilità urbanistica del progetto. Il testo non specifica le singole censure dedotte. Nel corso del giudizio, l’impresa ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La dichiarazione depositata dall’impresa non è stata ritenuta una rinuncia rituale, poiché non notificata alle amministrazioni intimate; tuttavia, dal suo contenuto emergeva in modo inequivoco il venir meno dell’interesse alla prosecuzione della controversia. Il giudice ha applicato il principio dispositivo in senso ampio, secondo cui il ricorrente può disporre dell’azione fino alla trattenuta della causa in decisione e, in assenza di repliche o richieste contrarie, il giudice non può decidere il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Nulla sulle spese, poiché le amministrazioni intimate non si sono costituite.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 9, d.lgs. 152/2006

    La disposizione è indicata quale base normativa dell’istanza presentata dall’impresa per il progetto sottoposto all’amministrazione competente in materia di valutazione di impatto ambientale; il giudice non ne esamina nel merito l’applicazione.

Massime di principio

  • La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione impedisce al giudice amministrativo di decidere il merito o di procedere d’ufficio nella valutazione dell’interesse ad agire; in assenza di diverse richieste delle controparti, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Nel processo amministrativo, il principio dispositivo in senso ampio consente al ricorrente di disporre dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione.
  • La dichiarazione di non interesse alla decisione non equivale a rinuncia rituale al ricorso se non è notificata all’amministrazione intimata, ma può comunque fondare una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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