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Sentenza

Sentenza n. 74/2026 - Venezia, Sezione 4

per opporsi alla sentenza breve del TAR Veneto – Sez. III, n. 2129/2025, pubblicata in data 18 novembre 2025, resa sui ricorsi riuniti R.G. nn. 2003/2025 e 2004/2025, conosciuta in data 19 novembre 2025;

Giustizia amministrativa202502631

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaaltro

Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Veneto, Sez. III, n. 2129/2025, che aveva annullato l'aggiudicazione dell'appalto per il servizio di assistenza domiciliare e hospice e ordinato l'aggiudicazione al concorrente secondo graduato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicatari)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa, esclusa dalla gara con provvedimento tempestivamente impugnato in un distinto giudizio ancora pendente, ha proposto opposizione di terzo ordinaria contro la sentenza che aveva annullato l'aggiudicazione al consorzio risultato vincitore e ordinato alla stazione appaltante di aggiudicare il servizio al RTI secondo graduato. Ha dedotto che tale statuizione, in particolare l'ordine di aggiudicazione in favore del RTI, fosse lesiva della propria posizione di concorrente, poiché l'eventuale annullamento dell'esclusione avrebbe potuto incidere sull'esito della gara. Le parti resistenti hanno eccepito che la sentenza opposta era già stata appellata dinanzi al Consiglio di Stato prima del deposito dell'opposizione, sostenendo l'inammissibilità o comunque l'improcedibilità del rimedio ai sensi dell'art. 109, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile l'opposizione. Ha ritenuto che la valutazione dell'ammissibilità del rimedio, sia sotto il profilo della legittimazione della cooperativa esclusa sia sotto quello del concorso tra opposizione di terzo e appello, dovesse essere riservata al giudice dell'appello, per evitare il possibile contrasto tra decisioni. In ogni caso, ha precisato che nel processo amministrativo la pendenza del giudizio si determina con il deposito del ricorso e non con la sua mera notificazione. Poiché l'appello era stato depositato il 23 dicembre 2025, mentre l'opposizione era stata depositata il 29 dicembre 2025, l'appello era divenuto pendente anteriormente, nonostante l'opposizione fosse stata notificata il giorno precedente alla notificazione dell'appello. In applicazione dell'art. 109, comma 2, c.p.a., il TAR ha fissato all'opponente il termine del 15 aprile 2026 per intervenire nel giudizio di appello pendente dinanzi al Consiglio di Stato. Le spese sono state compensate per la complessità e novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    integrità del contraddittorio, completezza dell'istruttoria, questione di pronta soluzione, previo avviso alle parti

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando ricorrono i relativi presupposti e le parti siano state avvisate della possibile decisione.

  • art. 109, comma 2, c.p.a.

    In presenza della pendenza dell'appello contro la sentenza oggetto di opposizione di terzo, il giudizio di opposizione è dichiarato improcedibile e all'opponente deve essere consentito di intervenire nel giudizio di appello; la disposizione risponde anche all'esigenza di evitare il contrasto tra decisioni.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la pendenza del giudizio si determina con il deposito del ricorso, non con la sua mera notificazione; pertanto, ai fini del coordinamento tra rimedi concorrenti, prevale il giudizio il cui ricorso è stato depositato per primo.
  • Quando la sentenza impugnata con opposizione di terzo è già oggetto di appello pendente, la valutazione delle questioni relative all'ammissibilità dell'opposizione e alla legittimazione dell'opponente deve essere riservata al giudice dell'appello, in funzione dell'esigenza di evitare decisioni contrastanti.
  • Ai sensi dell'art. 109, comma 2, c.p.a., la pendenza anteriore dell'appello rende improcedibile l'opposizione di terzo, ferma la possibilità per l'opponente di intervenire nel giudizio di appello entro il termine fissato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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