Sentenza n. 79/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’annullamento 1.della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Venezia n. 167 del 28.7.22, avente ad oggetto «revisione dei “pianini” di Campo San Gallo, Campo Santa Maria del Giglio, Campo San Maurizio, Zattere (Ponte Molin – Ponte Longo), Campo SS. Filippo e Giacomo, Campo San Bartolomeo, Riva del Ferro, Campo San Lio, Campo San Canzian, Campiello de la Cason, Strada Nova Est, Strada Nova Ovest, Rio Terà San Leonardo, Lista di Spagna – Sabioni, Area Realtina, Riva del Vin, Campo dei Frari. Approvazione dell’Intesa fra SABAP, Regione e Comune ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 42/2004 …»; 2.dell’art. 5 del regolamento sul Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche – COSAP, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Venezia n. 35 in data 8 marzo 1999 come modificato e integrato con la deliberazione n. 15 del 26 febbraio 2016, 3.del verbale della conferenza di servizi decisoria del 24 giugno 2022; 4.del regolamento del Canone Unico Patrimoniale approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Venezia n. 9 del 4 marzo 2021; 5.di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta Comunale di revisione dei pianini relativi all’occupazione di spazi pubblici, verbale della conferenza di servizi decisoria e disposizioni regolamentari comunali sul canone e sull’occupazione del suolo pubblico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare di un’attività di ristorazione con concessione di plateatico, ha impugnato la deliberazione comunale di revisione dei pianini, il verbale della conferenza di servizi e le pertinenti disposizioni regolamentari, lamentando che il Comune avesse confermato la precedente suddivisione dell’area senza accogliere la proposta di rimodulazione del plateatico presentata nel 2020. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990 e del principio di trasparenza, assumendo di non essere stata tempestivamente coinvolta nel procedimento di revisione nonostante le proprie istanze e solleciti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per genericità, perplessità, difetto di accertamento e difetto di motivazione, sostenendo che il Comune non avesse svolto un’adeguata istruttoria né motivato il rigetto della proposta, che avrebbe comportato una mera diversa distribuzione della superficie complessivamente assentibile. La ricorrente aveva inoltre richiamato la precedente revoca parziale della propria concessione, che aveva dimezzato il plateatico e consentito l’assegnazione di parte dell’area a un esercizio vicino.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha escluso che la mancata impugnazione tempestiva della precedente revoca parziale della concessione determinasse l’inammissibilità del nuovo ricorso, non sussistendo un rapporto di necessaria presupposizione giuridica tra i due procedimenti. Tuttavia, ha ritenuto che quella situazione ormai consolidata dovesse essere considerata dal Comune nella revisione dei pianini e che la ricorrente non potesse rimetterla in discussione in questa sede. Quanto al primo motivo, il Collegio ha qualificato i pianini come atti di pianificazione riguardanti i criteri localizzativi per l’occupazione di spazi pubblici mediante concessioni, riconducibili agli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione esclusi dall’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 13 l. 241/1990. Il Comune non era quindi tenuto a comunicare individualmente alla ricorrente l’avvio del procedimento o l’indizione della conferenza di servizi, neppure in presenza di una mera manifestazione di interesse alla revisione. Il pianino non è stato assimilato a un piano urbanistico attuativo e non è stato riconosciuto un contatto qualificato idoneo a fondare un legittimo affidamento, anche perché la ricorrente non aveva tempestivamente contestato la precedente revoca parziale, senza fornire prova rigorosa dell’impossibilità di impugnarla. Quanto al secondo motivo, il TAR ha rilevato che, trattandosi di una mera manifestazione di interesse, il Comune non aveva uno specifico obbligo di adottare un provvedimento di riscontro; nondimeno, l’istanza era stata esaminata e disattesa mediante la conferma dell’assetto già risultante dalla conferenza di servizi del 2018. Gli atti di pianificazione e programmazione, inoltre, non sono soggetti allo specifico obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti puntuali, ai sensi dell’art. 3, comma 2, l. 241/1990. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti del Comune, liquidate in euro 2.500 oltre accessori; sono state compensate nei rapporti con la controinteressata e non vi è stata pronuncia sulle spese nei confronti delle amministrazioni statali non costituite.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non si applica ai procedimenti diretti all’adozione di atti di pianificazione, per i quali opera l’esclusione prevista dall’art. 13 l. 241/1990.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non è stato ritenuto applicabile alla revisione dei pianini, qualificata come attività di pianificazione e non come procedimento puntuale volto a incidere individualmente su una posizione mediante un diniego provvedimentale.
art. 13 l. 241/1990
I procedimenti diretti all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione sono esclusi dall’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.
art. 3, comma 2, l. 241/1990
Gli atti di pianificazione e programmazione sono soggetti a regole particolari e non al generale obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti amministrativi puntuali.
art. 52 d.lgs. 42/2004
La disposizione è richiamata quale base dell’intesa tra amministrazione comunale, Regione e Soprintendenza nell’ambito della disciplina degli spazi pubblici in area sottoposta a tutela monumentale.
Massime di principio
- I pianini comunali che individuano e organizzano gli spazi pubblici assentibili mediante concessione di suolo pubblico costituiscono atti di pianificazione dei criteri localizzativi e non provvedimenti puntuali di concessione o revoca.
- Agli atti di pianificazione si applica l’esclusione dall’obbligo di comunicazione individuale di avvio del procedimento prevista dall’art. 13 l. 241/1990; la presentazione da parte di un privato di una mera manifestazione di interesse alla modifica del piano non impone all’amministrazione di comunicargli l’avvio del procedimento o la convocazione della conferenza di servizi.
- Il pianino relativo all’occupazione di suolo pubblico non è assimilabile, per il solo fatto di disciplinare l’uso di determinate aree, a un piano urbanistico attuativo, poiché è funzionale alla regolazione delle concessioni di spazio pubblico in vista dell’interesse pubblico sotteso a tale godimento.
- La mancata tempestiva impugnazione di un precedente atto lesivo, pur non rendendo necessariamente inammissibile l’impugnazione di un successivo atto di pianificazione in assenza di necessaria presupposizione giuridica, impedisce di rimettere in discussione nel nuovo giudizio la situazione di fatto e di diritto ormai consolidata.
- Gli atti di pianificazione e programmazione non sono soggetti allo stesso obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi puntuali; pertanto, l’amministrazione non è tenuta a fornire una specifica motivazione sul rigetto di una proposta individuale di modifica del piano, ferma la possibilità di esaminare discrezionalmente tale proposta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 73/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 74/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 83/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 88/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 90/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 91/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →