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Sentenza

Sentenza n. 88/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento -della diffida della Provincia di Vicenza assunta al prot. n. GE 2024/0001644 del 15.01.2024, avente ad oggetto “Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e smi. DITTA: AFV BELTRAME SPA - Sede installazione: Via della Scienza n. 81 – Vicenza Attività IPPC: Produzione e trasformazione dei metalli. Codice IPPC: 2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora. 2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora. Attività accessorie - Attività gestione rifiuti: per rottami ferrosi R13-R12-R4; per scorie R13-R12-R5. Autorizzazione Integrata Ambientale n. 17/2017, prot. n. 85896 del 20/12/2017 di riesame/rinnovo Diffida ai sensi della lettera a) del punto 9 dell'art. 29-decies del D.Lgs 152/2006”; -di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202400401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida provinciale adottata ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, d.lgs. 152/2006, relativa al superamento dei limiti di accettabilità dello scarico industriale in pubblica fognatura

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la diffida con cui la Provincia di Vicenza, sulla base degli esiti dell’autocontrollo annuale di alcuni parametri relativi allo scarico SC6 dell’impianto produttivo, le aveva imposto di rendere la gestione dell’impianto conforme all’autorizzazione integrata ambientale e alla normativa, rimuovere le cause del superamento dei limiti di scarico, verificare costantemente il rispetto dei limiti e presentare entro trenta giorni una relazione tecnica sulle cause del superamento, sugli interventi immediati e sulle misure preventive, corredata da analisi attestanti il rientro nei limiti. Il primo motivo deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 29-decies del d.lgs. 152/2006, violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento, non aggravamento e precauzione, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, carenza istruttoria e motivazionale, falsità del presupposto e travisamento dei fatti. Il secondo motivo deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 29-decies, comma 9, del d.lgs. 152/2006, violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento e non aggravamento, contraddittorietà tra provvedimenti ed eccesso di potere per difetto di motivazione, genericità, indeterminatezza, erroneità, insufficienza, illogicità e irragionevolezza. Prima dell’udienza di merito, tuttavia, la società ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, riferendo di avere ottemperato alle prescrizioni mediante la presentazione di un piano tecnico-gestionale, il completamento di interventi di manutenzione straordinaria sulla rete e sul sistema di trattamento delle acque meteoriche e il successivo rientro dei parametri relativi a ferro e solidi sospesi totali entro i limiti.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, determinata dall’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni della diffida e dal superamento delle criticità relative allo scarico. Non ha quindi esaminato nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro la diffida e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto della definizione in rito e della costituzione soltanto formale della Provincia.

Norme richiamate

  • art. 29-decies d.lgs. 152/2006

    Diffida ai sensi della lettera a) del punto 9 dell'art. 29-decies del D.Lgs 152/2006

    La disposizione costituisce la base normativa della diffida ambientale impugnata; il giudice non ne ha esaminato l’applicazione nel merito, avendo dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 29-decies, comma 9, d.lgs. 152/2006

    È la specifica disposizione invocata come parametro di legittimità dell’atto e contestata dalla ricorrente; la relativa violazione non è stata valutata nel merito.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando il venir meno dell’interesse sia sopravvenuto nel corso del giudizio, comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • L’ottemperanza spontanea alle prescrizioni dell’atto impugnato e il superamento della situazione concreta che aveva dato origine alla controversia possono determinare la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento, impedendo l’esame dei motivi di legittimità non più utili al ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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