Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 73/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento dell’Università degli Studi di -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.

Giustizia amministrativa202502405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento dell'Università degli Studi di -OMISSIS-

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio-inadempimento dell'università. Il ricorso, depositato l'8 dicembre 2025, è stato ritenuto inammissibile per due distinti profili: non risultava agli atti la prova della notificazione del ricorso introduttivo all'università resistente; inoltre, nel rito sul silenzio non è ammessa la difesa personale della parte, diversamente da quanto previsto per il rito speciale in materia di accesso ai documenti ai sensi dell'art. 23 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione è stata fondata sia sull'assenza della prova della notificazione del ricorso all'amministrazione resistente sia sull'inammissibilità della difesa personale nel rito avverso il silenzio. Non sono state liquidate spese di lite, poiché l'università non si è costituita. È stata inoltre disposta la revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato deliberata dalla competente Commissione l'11 novembre 2025, in ragione dell'esito del giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione contro il silenzio dell'amministrazione; il ricorso è stato proposto sulla loro base, ma dichiarato inammissibile per carenza della prova di notificazione e per la difesa personale non consentita nel rito sul silenzio.

  • art. 23 c.p.a.

    Il giudice lo richiama per evidenziare che la difesa personale è prevista per il rito speciale dell'accesso, ma non è estesa al rito contro il silenzio.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Nel rito avverso il silenzio dell'amministrazione, la parte non può stare in giudizio personalmente; la facoltà di difesa personale prevista dall'art. 23 c.p.a. per il rito dell'accesso non è estensibile all'azione disciplinata dagli artt. 31 e 117 c.p.a.
  • La mancata prova della notificazione del ricorso introduttivo all'amministrazione resistente comporta l'inammissibilità dell'azione avverso il silenzio.
  • Il giudizio sul silenzio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. quando l'inammissibilità del ricorso risulta manifesta.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.